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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5635/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Agli imputati venivano contestati, in concorso, il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) per la gara indetta dal Comune di Bruino per servizi di assistenza scolastica e, per la sola Monaco, il reato di false dichiarazioni/false attestazioni in documenti destinati alla Pubblica Amministrazione (art. 483 c.p.) per la produzione di un curriculum vitae contenente esperienze professionali false presentato in sede di partecipazione alla gara. I ricorsi in Cassazione lamentavano, tra l'altro: la non applicabilità dell'art. 353 perché le condotte sarebbero avvenute in una fase anteriore alla gara; vizi di motivazione sulla qualificazione del dolo e sulle prove (firma del CV, attendibilità di testi); violazioni procedurali con riferimento all'utilizzo di atti d'indagine e all'esame di testimoni (termini ex art. 415-bis c.p.p., ammissione/revoca di testimoni, mancata rinnovazione ai sensi dell'art. 195 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso di Monaco e fondato il motivo principale proposto da Pastore (con assorbimento degli altri). In particolare: ha annullato senza rinvio la sentenza di merito nei confronti di entrambi con riferimento al capo relativo all'art. 353 c.p., perché il fatto non sussiste (la Corte ha ritenuto che le condotte (produzione di CV con false esperienze) si collocano nella fase antecedente alla gara e non integrano i "mezzi fraudolenti" idonei a turbare una gara già avviata). Ha invece confermato la responsabilità penale di Monaco per il reato di cui all'art. 483 c.p. (produzione del CV falso), precisando che gli atti preparatori destinati ad influire su procedure amministrative possono rientrare nella nozione di atto pubblico ai fini dell'art. 483. Poiché la condanna per l'art. 483 era stata irrogata in continuazione con l'art. 353, la Corte ha annullato la sentenza soltanto ai fini della determinazione della pena e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena a carico di Monaco. Il resto dei motivi di Monaco (procedurali e probatori) è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    Il reato richiede l'uso di "mezzi fraudolenti" idonei a alterare il regolare svolgimento di una gara già avviata e a ledere l'effettività della libera concorrenza. Condotte anteriori all'allestimento della gara finalizzate solo a eludere cause ostative (es. falsità per accedere alla procedura) non sono di per sé sufficienti a integrare l'art. 353 se non atte a incidere direttamente sul corretto svolgimento della gara.

  • art. 483 cod. pen.

    La produzione di documentazione falsa, anche se preparatoria o propedeutica a un atto amministrativo complesso (es. curriculum presentato per partecipare a una gara), può integrare il reato di falso in atti pubblici/atti destinati alla P.A.; la dichiarazione sostitutiva falsa resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 può integrare l'art. 483.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive rese dal privato destinate alla P.A. possono, se false, integrare reati previsti dal codice penale (richiamate in relazione all'art. 483).

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Principio di continuazione tra reati: se un reato satellite è stato giudicato in continuazione con un reato principale poi annullato, la Cassazione può annullare la decisione solo ai fini della determinazione della pena per il reato residuo e disporre la rideterminazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 415-bis cod. proc. pen. e art. 430, comma 2 cod. proc. pen.

    Il mancato deposito tempestivo di atti d'indagine può rendere tali atti inutilizzabili; tuttavia, se nel dibattimento la testimonianza è stata resa in contraddittorio e senza uso diretto dei verbali tardivi, la prova può essere acquisita regolarmente e non sussiste automaticamente la nullità del giudizio.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'assunzione della prova testimoniale; la decisione del giudice di merito sulla rinnovazione è sindacabile in Cassazione soltanto sul piano della motivazione, non sulla concreta rilevanza che il giudice attribuisce alla prova richiesta.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamata nel quadro del sindacato sulla rinnovazione e sull'attività istruttoria di appello: la Corte di legittimità verifica la congruità della motivazione del giudice d'appello ma non entra nel merito della valutazione concreta della rilevanza della prova richiesta.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) è necessario che i mezzi fraudolenti siano idonei a incidere sul corretto svolgimento della gara già avviata e sull'effettività della concorrenza; falsità prodotte in fase preparatoria per ottenere l'accesso alla procedura possono essere rilevanti ma non sempre integrano l'art. 353.
  • Le false dichiarazioni o documenti prodotti per partecipare a gare pubbliche possono integrare reati distinti (es. art. 483 c.p. o false dichiarazioni ai sensi del d.P.R. 445/2000) e sono perseguibili anche se non configurano la turbativa d'asta.
  • Il mancato deposito tempestivo di atti d'indagine può determinare l'inutilizzabilità di quegli atti, ma se il contenuto è acquisito in dibattimento con contraddittorio il giudice può regolarmente valutarne la testimonianza senza che ne derivi automaticamente la nullità del processo.
  • La Cassazione, davanti alla cosiddetta 'doppia conforme' (sentenza di appello che riprende e si salda con la motivazione di primo grado), è assai limitata nel rimetter mano alla valutazione di merito: può sindacare soprattutto profili di diritto e di motivazione ma non rivedere liberamente la valutazione probatoria dei fatti.
  • Se la condanna per un reato principale è annullata ma resta accertata la responsabilità per un reato satellite, la Corte può annullare la sentenza solo ai fini della determinazione della pena per il reato residuo e rimandare la decisione al giudice d'appello per la nuova determinazione della pena.

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