Cassazione Civile, Ordinanza n. 30474/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Una collaboratrice coordinata e continuativa aveva chiesto in giudizio all'INPS il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione sperimentale DIS-COLL prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, sostenendo che, anche per i rapporti parasubordinati iscritti alla Gestione separata, dovesse operare il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., così da rendere irrilevato il mancato versamento della contribuzione da parte del committente. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il diritto della lavoratrice. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della disciplina normativa richiamata in ricorso e dell'art. 2116 c.c., sostenendo che la DIS-COLL va commisurata alla contribuzione effettivamente versata/accreditata e che l'automaticità non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per la DIS-COLL di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, non opera per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116, primo comma, c.c. Poiché la disciplina della prestazione richiama espressamente il reddito imponibile risultante dai versamenti contributivi effettuati e la durata della prestazione collegata ai mesi di contribuzione accreditati, la sentenza d'appello è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda della lavoratrice. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la complessità delle questioni e per il consolidarsi dell'orientamento successivo.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
La prestazione di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi è sperimentale, limitata al 2015, e si calcola in base ai contributi effettivamente versati/accreditati, senza deroga espressa al principio di automaticità.
art. 2116 c.c.
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera in via generale per il lavoro subordinato, ma non si estende ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata in assenza di una specifica previsione di legge.
art. 2, commi 26-32, l. 8 agosto 1995, n. 335
La Gestione separata riguarda un assetto contributivo in cui l'obbligazione non viene equiparata, ai fini dell'automaticità, a quella propria del lavoro subordinato.
art. 59, comma 16, l. 27 dicembre 1997, n. 449
Norma richiamata dall'INPS nel ricorso a sostegno del quadro contributivo della Gestione separata.
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 281
L'obbligo di versamento posto in parte a carico del committente integra una delegazione legale di pagamento e non modifica la soggettività passiva dell'obbligazione contributiva.
art. 1, comma 788, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Norma richiamata nel motivo di ricorso nel quadro della disciplina contributiva dei collaboratori iscritti alla Gestione separata.
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007
Norma richiamata nel motivo di ricorso nel quadro della disciplina contributiva dei collaboratori iscritti alla Gestione separata.
art. 13 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80
L'estensione espressa dell'automaticità all'indennità di maternità per gli iscritti alla Gestione separata dimostra che, quando il legislatore vuole derogare al principio generale, lo dice espressamente.
art. 64-ter d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Automaticità delle prestazioni
Prevede, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, l'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente, confermando il carattere speciale della deroga.
art. 2, comma 30, l. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato come base dell'accollo legale della quota contributiva al committente, con facoltà del collaboratore di rinunciare all'effetto privativo nei limiti e nei modi indicati dalla giurisprudenza citata.
art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338
Indicata come rimedio alternativamente esperibile dal collaboratore per la tutela conseguente all'omissione contributiva.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
primo comma; secondo comma
Norma processuale relativa alla decisione in camera di consiglio e alla riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge.
Massime di principio
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. costituisce regola generale del lavoro subordinato, ma non si applica ai rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato in assenza di una previsione legislativa espressa o di una fonte secondaria legittima che lo disponga.
- Quando una prestazione previdenziale è disciplinata in modo da collegarne espressamente misura e durata alla contribuzione effettivamente accreditata, non è consentita un'interpretazione estensiva che la sganci dal versamento contributivo in base al solo principio di automaticità.
- L'obbligo contributivo in parte posto a carico del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non trasforma il rapporto contributivo in quello proprio del lavoro subordinato: si tratta di una delegazione legale di pagamento che semplifica la riscossione ma non altera i soggetti passivi dell'obbligazione.
- L'estensione di una tutela previdenziale speciale a categorie diverse da quelle cui l'automatismo è normalmente riservato richiede una scelta legislativa inequivoca; la presenza di una deroga espressa in altra disciplina speciale conferma che, in mancanza di simile previsione, l'automaticità non opera.
- Il collaboratore coordinato e continuativo non resta privo di tutela in caso di omissione contributiva, potendo avvalersi dei rimedi risarcitori e delle azioni previste dalla disciplina previdenziale per il recupero o la regolarizzazione della contribuzione.
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