Cassazione Penale, Sentenza n. 26774/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, eliminandole. La statuizione circa la pena principale (due anni di reclusione) è rimasta impregiudicata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del G.i.p. del 18/10/2022 con cui, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era stata loro inflitta la pena di due anni di reclusione per reati fallimentari e, comunque, erano state applicate le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare. Il motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p., in quanto il giudice ha irrogato le pene accessorie nonostante la pena principale non superasse i due anni di pena detentiva.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Strumento del giudizio abbreviato e patteggiamento: la sentenza di cui al comma 2 è quella emessa a seguito di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444. Nel caso concreto la pena principale è stata applicata con questo istituto.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza prevista dall'art. 444, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva (soli o congiunti a pena pecuniaria), non comporta l'applicazione di pene accessorie, anche se previste da leggi speciali. La Corte ha ritenuto applicabile tale divieto, annullando le pene accessorie.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma speciale che prevede determinate pene accessorie per reati fallimentari; nella fattispecie era stata applicata dal G.i.p., ma la Corte ha eliminato la sua applicazione in forza del limite previsto dall'art. 445 c.p.p.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con l. 18/12/2020 n. 176
Previsione procedurale utilizzata in sede di cassazione per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; nel caso il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio con eliminazione delle pene accessorie.
Massime di principio
- Quando la pena applicata con accordo ex art. 444 c.p.p. non supera i due anni di reclusione (anche se coincide esattamente con due anni), non possono essere applicate pene accessorie previste da leggi speciali in base all'art. 445, comma 1, c.p.p.
- Se un giudice applica pene accessorie in contrasto con il divieto di cui all'art. 445 c.p.p., tale statuizione è annullabile in cassazione anche senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie.
- Nel valutare la possibilità di applicare pene accessorie va sempre verificata la misura effettiva della pena principale risultante dall'accordo o dalla sentenza ai sensi dell'art. 444: il requisito è che la pena non superi i due anni.
- La richiesta del pubblico ministero in cassazione (conclusioni scritte) può indirizzare la decisione della Corte, ma il controllo è giuridico: la Corte decide sulla base della corretta interpretazione delle norme (qui art. 445 c.p.p.).
- In casi analoghi il rimedio pratico per l'imputato è impugnare la parte della sentenza che applica pene accessorie in presenza della soglia dei due anni, chiedendo l'annullamento limitato delle sole pene accessorie.
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