Cassazione Penale, Sentenza n. 10628/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione per il reato di indebito rifiuto di atti d'ufficio (artt. 110 e 328, comma 1, cod. pen.), deducendo che i funzionari avrebbero indebitamente ritardato o rifiutato l'omologazione (domanda dal 2008, provvedimento di diniego nel 2015) di un sistema Dukic per la riduzione del particolato e non avrebbero controllato/annullato omologazioni concesse a dispositivi concorrenti (Pirelli, Iveco), cagionando danni patrimoniali per mancato accesso al mercato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'assoluzione, evidenziando la regolarita' delle procedure amministrative e l'esercizio di una consentita discrezionalita' tecnica da parte dei funzionari. Le decisioni amministrative (TAR Lazio e Consiglio di Stato, con perizia collegiale) hanno rilevato carenze nelle prove di durabilita' del dispositivo Dukic e hanno ritenuto corrette le omologazioni delle societa concorrenti che avevano eseguito le prove richieste. Non risultano quindi provati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Il ricorso e' dichiarato inammissibile; le parti civili ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
Gli elementi costitutivi del reato di indebito rifiuto di atti d'ufficio non sono emersi: manca il dolo e non e' stata dimostrata l'omissione illegittima, essendo le decisioni dell'Amministrazione fondate su valutazioni tecniche e su carenze nelle prove di durabilita' del dispositivo.
Giurisprudenza amministrativa e fonti tecniche
Sentenze TAR Lazio e Consiglio di Stato; perizia collegiale; consulenze CNR, ISS; Commissione Nazionale Emergenza Inquinamento
Le valutazioni tecnico-scientifiche e le decisioni del giudice amministrativo hanno confermato la regolarita' delle procedure di omologazione e l'idoneita' dei dispositivi omologati, giustificando l'esercizio della discrezionalita' tecnica dell'Amministrazione e smentendo la tesi di favoritismi o omissioni.
Massime di principio
- Il ritardo amministrativo non e' automaticamente configurabile come reato di indebito rifiuto: occorre dimostrare l'illegittimita' e il dolo nella condotta del funzionario
- In materia tecnica l'esercizio di discrezionalita' amministrativa e' legittimo se sorretto da valutazioni tecniche documentate e, ancor piu', confermato da giudici amministrativi e perizie
- La mancata esecuzione di prove prescritte dal procedimento (es. prove di durabilita') puo' giustificare il diniego di omologazione e indebolisce la pretesa di illecito amministrativo a carico dei funzionari
- Le parti civili in sede di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e con la prova documentale: ricorsi generici o che non superano le argomentazioni tecniche consolidate risultano inammissibili
- Attenzione a non confondere i profili tipici di reati diversi: ad esempio omissione di atti d'ufficio e abuso d'ufficio hanno perimetri probatori distinti e non sono automaticamente intercambiabili
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