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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10628/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione per il reato di indebito rifiuto di atti d'ufficio (artt. 110 e 328, comma 1, cod. pen.), deducendo che i funzionari avrebbero indebitamente ritardato o rifiutato l'omologazione (domanda dal 2008, provvedimento di diniego nel 2015) di un sistema Dukic per la riduzione del particolato e non avrebbero controllato/annullato omologazioni concesse a dispositivi concorrenti (Pirelli, Iveco), cagionando danni patrimoniali per mancato accesso al mercato

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'assoluzione, evidenziando la regolarita' delle procedure amministrative e l'esercizio di una consentita discrezionalita' tecnica da parte dei funzionari. Le decisioni amministrative (TAR Lazio e Consiglio di Stato, con perizia collegiale) hanno rilevato carenze nelle prove di durabilita' del dispositivo Dukic e hanno ritenuto corrette le omologazioni delle societa concorrenti che avevano eseguito le prove richieste. Non risultano quindi provati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Il ricorso e' dichiarato inammissibile; le parti civili ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuna alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Gli elementi costitutivi del reato di indebito rifiuto di atti d'ufficio non sono emersi: manca il dolo e non e' stata dimostrata l'omissione illegittima, essendo le decisioni dell'Amministrazione fondate su valutazioni tecniche e su carenze nelle prove di durabilita' del dispositivo.

  • Giurisprudenza amministrativa e fonti tecniche

    Sentenze TAR Lazio e Consiglio di Stato; perizia collegiale; consulenze CNR, ISS; Commissione Nazionale Emergenza Inquinamento

    Le valutazioni tecnico-scientifiche e le decisioni del giudice amministrativo hanno confermato la regolarita' delle procedure di omologazione e l'idoneita' dei dispositivi omologati, giustificando l'esercizio della discrezionalita' tecnica dell'Amministrazione e smentendo la tesi di favoritismi o omissioni.

Massime di principio

  • Il ritardo amministrativo non e' automaticamente configurabile come reato di indebito rifiuto: occorre dimostrare l'illegittimita' e il dolo nella condotta del funzionario
  • In materia tecnica l'esercizio di discrezionalita' amministrativa e' legittimo se sorretto da valutazioni tecniche documentate e, ancor piu', confermato da giudici amministrativi e perizie
  • La mancata esecuzione di prove prescritte dal procedimento (es. prove di durabilita') puo' giustificare il diniego di omologazione e indebolisce la pretesa di illecito amministrativo a carico dei funzionari
  • Le parti civili in sede di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e con la prova documentale: ricorsi generici o che non superano le argomentazioni tecniche consolidate risultano inammissibili
  • Attenzione a non confondere i profili tipici di reati diversi: ad esempio omissione di atti d'ufficio e abuso d'ufficio hanno perimetri probatori distinti e non sono automaticamente intercambiabili

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