Cassazione Penale, Sentenza n. 22852/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (1/10/2025). L'indagato è accusato di numerosi reati di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e del delitto associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990), retto nella forma di associazione finalizzata al traffico. Con unico motivo la difesa ha censurato la sussistenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che l'associazione avrebbe cessato le attività nell'aprile 2022 e che gli episodi del 6/10/2023 e del 20/11/2024 sarebbero estranei al sodalizio, quindi mancherebbe il pericolo di reiterazione e sarebbe possibile applicare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile perché le censure costituiscono una mera alternativa lettura del dato fattuale e non rientrano nelle categorie di cui all'art. 606 c.p.p. La Corte ha richiamato la consistente prova indiziaria che descrive il ricorrente come capo dell'organizzazione e ha rilevato la reiterazione di reati analoghi benché il soggetto fosse sottoposto agli arresti domiciliari (ritrovamento di significativi quantitativi di cocaina in data 6/10/2023 e 20/11/2024), elemento che concretizza il pericolo di reiterazione e rende inidonee misure meno afflittive. La circostanza che l'associazione sia stata contestualmente ritenuta operativa fino all'aprile 2022 non esclude l'esigenza cautelare; pertanto la misura custodiale è stata confermata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Raggruppa i reati di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti; nella fattispecie sono stati ritenuti gravi indizi in ordine a tali condotte
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Prevede il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; l'indagato è stato inquadrato come promotore/organizzatore/capo del sodalizio
art. 274 c.p.p.
Regola il requisito del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che la reiterazione di reati analoghi, anche in regime di arresti domiciliari, dimostri tale pericolo
art. 275 c.p.p.
Riguarda la presunzione di pericolosità in relazione a specifiche fattispecie; la Corte ha affermato che la cessazione formale dell'associazione non esclude l'applicazione della presunzione o la valutazione del pericolo di reiterazione
art. 606 c.p.p.
Definisce le fattispecie di ammissibilità del ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava a riformulare i fatti anziché dedurre vizi di diritto o logici del provvedimento impugnato
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (fissata in € 5.000,00)
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; comunque non ha impedito l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per l'inammissibilità
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando esso si limita a proporre una diversa lettura dei fatti senza dedurre vizi di diritto o illogicità del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p.).
- La reiterazione di condotte criminose anche durante misure restrittive (es. arresti domiciliari) costituisce indizio forte del pericolo di reiterazione e può rendere inidonee misure cautelari meno afflittive.
- La cessazione oggettiva dell'attività di un'associazione criminale non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione né l'applicabilità delle presumzioni cautelari previste dal codice; il giudice valuta il quadro indiziario nel suo complesso.
- Per contestare efficacemente la misura cautelare in sede di cassazione occorre indicare vizi specifici di diritto o di motivazione rilevabili nel provvedimento impugnato, non solo una diversa ricostruzione fattuale.
- In caso di ricorso inammissibile possono essere disposte sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende) salvo che non sussistano ragioni da ritenere di grave colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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