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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22852/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (1/10/2025). L'indagato è accusato di numerosi reati di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e del delitto associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990), retto nella forma di associazione finalizzata al traffico. Con unico motivo la difesa ha censurato la sussistenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che l'associazione avrebbe cessato le attività nell'aprile 2022 e che gli episodi del 6/10/2023 e del 20/11/2024 sarebbero estranei al sodalizio, quindi mancherebbe il pericolo di reiterazione e sarebbe possibile applicare misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile perché le censure costituiscono una mera alternativa lettura del dato fattuale e non rientrano nelle categorie di cui all'art. 606 c.p.p. La Corte ha richiamato la consistente prova indiziaria che descrive il ricorrente come capo dell'organizzazione e ha rilevato la reiterazione di reati analoghi benché il soggetto fosse sottoposto agli arresti domiciliari (ritrovamento di significativi quantitativi di cocaina in data 6/10/2023 e 20/11/2024), elemento che concretizza il pericolo di reiterazione e rende inidonee misure meno afflittive. La circostanza che l'associazione sia stata contestualmente ritenuta operativa fino all'aprile 2022 non esclude l'esigenza cautelare; pertanto la misura custodiale è stata confermata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Raggruppa i reati di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti; nella fattispecie sono stati ritenuti gravi indizi in ordine a tali condotte

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; l'indagato è stato inquadrato come promotore/organizzatore/capo del sodalizio

  • art. 274 c.p.p.

    Regola il requisito del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che la reiterazione di reati analoghi, anche in regime di arresti domiciliari, dimostri tale pericolo

  • art. 275 c.p.p.

    Riguarda la presunzione di pericolosità in relazione a specifiche fattispecie; la Corte ha affermato che la cessazione formale dell'associazione non esclude l'applicazione della presunzione o la valutazione del pericolo di reiterazione

  • art. 606 c.p.p.

    Definisce le fattispecie di ammissibilità del ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava a riformulare i fatti anziché dedurre vizi di diritto o logici del provvedimento impugnato

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (fissata in € 5.000,00)

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; comunque non ha impedito l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per l'inammissibilità

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando esso si limita a proporre una diversa lettura dei fatti senza dedurre vizi di diritto o illogicità del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p.).
  • La reiterazione di condotte criminose anche durante misure restrittive (es. arresti domiciliari) costituisce indizio forte del pericolo di reiterazione e può rendere inidonee misure cautelari meno afflittive.
  • La cessazione oggettiva dell'attività di un'associazione criminale non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione né l'applicabilità delle presumzioni cautelari previste dal codice; il giudice valuta il quadro indiziario nel suo complesso.
  • Per contestare efficacemente la misura cautelare in sede di cassazione occorre indicare vizi specifici di diritto o di motivazione rilevabili nel provvedimento impugnato, non solo una diversa ricostruzione fattuale.
  • In caso di ricorso inammissibile possono essere disposte sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende) salvo che non sussistano ragioni da ritenere di grave colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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