Circolare n. 1 del 9/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 che interessano i sostituti d’imposta. In particolare disciplina l’ulteriore detrazione per le famiglie numerose, la neutralità fiscale del reddito dell’abitazione principale ai fini di alcune detrazioni, l’innalzamento delle detrazioni per gli assegni periodici di mantenimento e le regole di tassazione del TFR pregresso conferito alla previdenza complementare. Vengono inoltre indicate la decorrenza delle novità, gli effetti sulle operazioni di conguaglio relative ai redditi 2007 e gli adempimenti iniziali per il 2008.
Novità IRPEF per i sostituti d’imposta dalla legge finanziaria 2008, con conguaglio 2007 e primi adempimenti 2008
IRPEF - Legge finanziaria 2008: novità per i sostituti d’imposta
La circolare illustra gli effetti della legge finanziaria 2008 sui sostituti d’imposta, con particolare riguardo alle operazioni di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 e ai primi adempimenti da porre in essere nel 2008. Le indicazioni mirano a uniformare il comportamento dei sostituti e degli uffici in relazione alle principali innovazioni fiscali introdotte.
Aumento della detrazione per le famiglie numerose
L’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria 2008 inserisce nell’articolo 12 del TUIR il comma 1-bis a), introducendo una ulteriore detrazione pari a 1.200 euro in presenza di almeno quattro figli a carico.
La circolare precisa che:
- la detrazione è un beneficio unico e complessivo per la famiglia numerosa e non spetta per ciascun figlio;
- non aumenta se i figli a carico sono più di quattro;
- è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
- in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice;
- tali criteri di ripartizione non possono essere modificati da accordi tra i genitori, a differenza di quanto avviene per le detrazioni ordinarie per figli a carico;
- se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per intero.
La detrazione aggiuntiva:
- si somma alle detrazioni ordinarie per figli a carico;
- è fruibile solo se spettano le detrazioni ordinarie di cui al comma 1 dell’articolo 12;
- spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito;
- se supera l’imposta lorda, al netto delle altre detrazioni previste dal TUIR e da altre disposizioni, genera un credito per la quota incapiente.
La circolare segnala che le modalità di liquidazione del credito saranno definite con decreto ministeriale. La decorrenza è dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007; pertanto il sostituto deve riconoscere il beneficio in sede di conguaglio dei redditi 2007 e indicare nel CUD l’eventuale quota non assorbita dall’imposta dovuta.
Neutralità del reddito dell’abitazione principale ai fini delle detrazioni
L’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR già prevede la deduzione del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze dal reddito complessivo. La circolare chiarisce che il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale continua a concorrere alla formazione del reddito complessivo, ma deve poi essere neutralizzato ai fini del calcolo di alcune detrazioni.
La legge finanziaria 2008 interviene con due modifiche:
- nell’articolo 12, comma 4-bis;
- nell’articolo 13, comma 6-bis.
Tali modifiche stabiliscono che, per determinare le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
La circolare distingue però tra:
- calcolo delle detrazioni spettanti al soggetto che le richiede, per il quale il reddito dell’abitazione principale è neutrale;
- verifica del limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, per la quale il reddito del familiare resta considerato al lordo di quello dell’abitazione principale, poiché la neutralità opera solo ai fini del comma 1 dell’articolo 12 e non del comma 2.
La decorrenza della modifica è fissata dal 1° gennaio 2007. Se il sostituto d’imposta ha applicato le detrazioni sulla base del reddito complessivo comprensivo dell’abitazione principale, deve procedere al conguaglio secondo la nuova disciplina.
Detrazioni per assegni periodici corrisposti al coniuge
L’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2008 incrementa le detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR nei casi in cui nel reddito complessivo confluiscano gli assegni periodici indicati tra gli oneri deducibili dall’articolo 10, comma 1, lettera c), cioè gli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio.
La circolare evidenzia che la detrazione:
- è pari a quella prevista dal comma 3 dell’articolo 13 per i pensionati con meno di 75 anni;
- non è cumulabile con le altre detrazioni previste dal medesimo articolo;
- spetta in misura piena anche se gli assegni sono stati percepiti solo per una parte dell’anno.
Gli importi sono i seguenti:
- 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro;
- 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e il rapporto tra 15.000 euro meno il reddito complessivo e 7.500 euro, se il reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro, ridotta proporzionalmente in base al rapporto tra 55.000 euro meno il reddito complessivo e 40.000 euro.
Il comma 6 dell’articolo 13 richiede che, se il rapporto è positivo, esso sia considerato alle prime quattro cifre decimali. La decorrenza è dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La circolare ricorda inoltre la previgente disciplina, con detrazione pari a 1.104 euro per redditi fino a 4.800 euro e riduzione proporzionale per redditi superiori fino a 55.000 euro.
Tassazione del TFR pregresso conferito alla previdenza complementare
L’articolo 2, comma 515, della legge finanziaria 2008 modifica l’articolo 23 del d.lgs. 252/2005, inserendo il comma 7-bis, per disciplinare il trattamento fiscale del TFR accantonato in anni precedenti all’entrata in vigore del decreto e conferito dopo il 1° gennaio 2007 a una forma di previdenza complementare.
La circolare richiama il quadro generale della previdenza complementare:
- il d.lgs. 252/2005 disciplina il conferimento tacito del TFR maturando;
- il conferimento avviene in neutralità d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del TUIR;
- le prestazioni sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile fino al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo.
Viene richiamata anche la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, che aveva già affermato la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1° gennaio 2007, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, e l’applicabilità dell’articolo 19, comma 4, del TUIR anche al TFR già maturato e poi devoluto.
Per il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006, la nuova disciplina stabilisce che l’importo deve essere imputato alla posizione individuale secondo i montanti maturati, così da tenerne conto in sede di tassazione della prestazione. Le somme versate al fondo incrementano convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza tra data di iscrizione al fondo e data di assunzione del dipendente.
La circolare precisa che tale attribuzione convenzionale ha rilievo solo per determinare il regime fiscale delle prestazioni e non comporta ulteriori effetti, come l’acquisizione della qualifica di "vecchi iscritti".
È inoltre previsto che un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definisca criteri e modalità per lo scambio delle informazioni tra forme pensionistiche e datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni si applicano ai conferimenti effettuati dal 1° gennaio 2007.
Vigilanza sull’applicazione delle istruzioni
La circolare conclude con l’indicazione che le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite.
Punti principali
Detrazione aggiuntiva per famiglie numerose
È introdotta una ulteriore detrazione di 1.200 euro per i genitori con almeno quattro figli a carico. La misura è un bonus unico di famiglia, non per singolo figlio, e non aumenta oltre i quattro figli. La ripartizione è al 50% tra i genitori non separati; in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, segue gli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un coniuge è fiscalmente a carico, la detrazione spetta all’altro per intero. La detrazione è fruibile solo se spettano anche le ordinarie detrazioni per figli a carico, non dipende dal livello di reddito e, se supera l’imposta lorda, genera un credito per la parte incapiente. Si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e il sostituto deve riconoscerla in sede di conguaglio 2007, annotando in CUD l’eventuale quota non assorbita dall’imposta.
Neutralità del reddito dell’abitazione principale
La legge finanziaria modifica il TUIR per escludere, ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Rimane fermo che tale reddito continua a concorrere al reddito complessivo e va dichiarato tra i redditi dei fabbricati, ma viene poi sottratto per la determinazione delle detrazioni spettanti al soggetto che le richiede. La neutralità opera solo per le detrazioni di cui ai commi interessati e non per la verifica del limite di reddito del familiare a carico, che resta quindi calcolato al lordo del reddito dell’abitazione principale. La decorrenza è dal 1° gennaio 2007 e, se il sostituto ha applicato le detrazioni considerando il reddito al lordo dell’abitazione principale, deve effettuare il conguaglio in base alla nuova disciplina.
Aumento delle detrazioni per assegni periodici
Per gli assegni periodici corrisposti dal coniuge a seguito di separazione o divorzio, la detrazione ex articolo 13 TUIR viene aumentata e allineata a quella prevista per i pensionati con meno di 75 anni. La detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni dell’articolo 13 e spetta per intero anche se gli assegni sono stati percepiti solo per parte dell’anno. Sono previste tre fasce: 1.725 euro fino a 7.500 euro di reddito complessivo; 1.255 euro, con formula di riduzione, da oltre 7.500 a 15.000 euro; 1.255 euro, con ulteriore riduzione proporzionale, da oltre 15.000 a 55.000 euro. Il rapporto va considerato alle prime quattro cifre decimali se positivo. La norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Tassazione del TFR pregresso conferito alla previdenza complementare
Vengono disciplinate le regole fiscali del TFR accantonato in anni precedenti al d.lgs. 252/2005 e conferito dopo il 1° gennaio 2007 a una forma pensionistica complementare. Il TFR conferito in previdenza complementare resta fiscalmente neutro al momento del trasferimento; le prestazioni saranno tassate con l’aliquota del 15% riducibile fino al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo. Per il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006, il relativo importo deve essere imputato alla posizione individuale secondo i montanti maturati, così da essere correttamente considerato al momento della tassazione della prestazione. La ripartizione convenzionale rileva solo per il regime fiscale delle prestazioni e non attribuisce altre qualifiche, come quella di vecchio iscritto. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate definirà criteri e modalità di scambio delle informazioni tra fondi pensione e datori di lavoro. Le disposizioni si applicano ai conferimenti effettuati dal 1° gennaio 2007.
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