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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12389/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una banca per ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità o la simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di compravendita con cui un debitore aveva trasferito alla ricorrente una quota di comproprietà di un immobile. La banca deduceva che il venditore era già esposto verso di essa in forza di una fideiussione prestata a garanzia dei debiti di una società. Il tribunale rigettava le domande, mentre la corte d'appello accoglieva l'appello della banca e dichiarava inefficace nei suoi confronti la compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2729 c.c. per aver la corte territoriale costruito una presunzione su un'altra presunzione; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per aver ritenuto, in via presuntiva, la preordinazione dell'insolvenza della società debitrice e il coinvolgimento del debitore, nonostante la banca avesse allegato solo la prevedibilità del dissesto e non la sua preordinazione; 3) nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per asserita carenza assoluta di motivazione sulla consapevole partecipazione della ricorrente al pregiudizio arrecato al creditore; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere la corte considerato che la ricorrente sarebbe stata ignara della situazione debitoria del cognato e avrebbe mantenuto con lui rapporti sporadici e distaccati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario e in una diversa lettura delle presunzioni, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua. Ha inoltre osservato che la denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si contesta che il giudice abbia utilizzato fatti non gravi, non precisi o non concordanti, mentre nel caso concreto le doglianze miravano soltanto a prospettare inferenze alternative. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione effettiva della sentenza impugnata, oltre che per difetto di autosufficienza. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non già la valutazione di prove o argomentazioni, e perché la censura sull'art. 115 c.p.c. era in sostanza una critica al prudente apprezzamento delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come base della revocatoria ordinaria; la corte d'appello ha dichiarato inefficace nei confronti del creditore l'atto di compravendita.

  • art. 2727 c.c.

    Norma sulla presunzione semplice, richiamata insieme all'art. 2729 c.c. per delimitare l'inferenza presuntiva.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono fatti noti gravi, precisi e concordanti; il controllo di legittimità è limitato alla violazione della regola legale di inferenza, non alla rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge relative alla prova per presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre nullità della sentenza per carenza di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non elementi istruttori o mere questioni valutative.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irragionevolmente incoerente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla sentenza impugnata; altrimenti il motivo è un non motivo ed è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare in sede di legittimità una critica alla valutazione delle prove in un vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di presunzioni semplici, il giudice di merito deve valutare prima i singoli indizi e poi il loro complesso, potendo desumere il fatto ignoto da un giudizio di probabilità fondato su fatti noti gravi, precisi e concordanti; non è richiesto un nesso di necessità assoluta tra indizio e conclusione.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito efficacia presuntiva a fatti privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza, mentre non è consentito sollecitare una diversa lettura degli indizi o una nuova valutazione del merito.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non ricorre per la mera insoddisfazione della parte rispetto alla valutazione delle prove; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non già un argomento difensivo o un elemento istruttorio isolato.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione il contenuto e la sede degli atti o documenti richiamati, altrimenti la censura è inammissibile.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; una motivazione ampia, logica e coerente non può essere censurata solo perché non aderisce alla tesi della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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