Ordinanza n. 2084/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 5736 del 12.01.2026 nella parte in cui rigetta in particolare le classi di concorso A012 e A054, per le quali la ricorrente ha avanzato richiesta di riconoscimento del titolo estero, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per le classi di concorso A-11, A-12, A-13, A-21 e A-54, a fronte del riconoscimento per la classe A-23
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso il procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'abilitazione all'insegnamento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero ha riconosciuto il titolo per la classe di concorso A-23, ma ha negato il riconoscimento per le ulteriori classi A-11, A-12, A-13, A-21 e A-54, ritenendo mancante una corrispondente abilitazione per ciascuna di esse. La domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con riguardo sia al fumus boni iuris sia al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus, ha rilevato che il diniego è parziale e fondato sulla mancanza di una corrispondente abilitazione per le ulteriori classi richieste. Il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento concreto delle condizioni per riconoscere più classi di concorso sulla base di un'unica formazione richieda la sede di merito, eventualmente previa attività istruttoria, richiamando precedenti cautelari del Consiglio di Stato. Quanto al periculum in mora, ha considerato che il riconoscimento già ottenuto per la classe A-23 esclude che l'impossibilità di inserimento in graduatoria nelle ulteriori classi presenti un pregiudizio di gravità e irreparabilità tale da giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ritenuti sufficienti.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il riconoscimento di un titolo abilitante per più classi di concorso dipende dall'accertamento concreto dell'equivalenza o della corrispondenza di un'unica formazione professionale, la questione può essere riservata al giudizio di merito, anche per consentire eventuali approfondimenti istruttori.
- Il parziale riconoscimento di un titolo abilitante può escludere la gravità e irreparabilità del pregiudizio cautelare derivante dal mancato riconoscimento per ulteriori classi di concorso, se il richiedente conserva comunque la possibilità di essere inserito in graduatoria per almeno una classe.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →