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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33766/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (figlio)

La controversia

Un uomo ha promosso un'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità nei confronti di un defunto; il tribunale ha disposto consulenza tecnica con esame del DNA su campioni ricavati mediante esumazione della salma, accertando il rapporto di filiazione biologica. Le sorelle del defunto hanno impugnato la decisione e la Corte d'appello ha respinto il gravame, ritenendo che l'accertamento tecnico avesse raggiunto un livello di probabilità prossimo alla certezza e che le censure sull'assenza di prova della maternità fossero generiche e comunque irrilevanti, poiché la paternità poteva essere accertata autonomamente tramite il DNA. In cassazione le sorelle hanno dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa partecipazione del pubblico ministero nei gradi di merito; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto non contestato il fatto costitutivo della maternità; 3) ancora violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver affermato che non vi fossero specifiche doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio; 4) violazione degli artt. 269 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la sola allegazione di essere figlio della madre indicata non potesse bastare a fondare l'azione; 5) violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna per lite temeraria in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi, secondo, terzo e quinto motivi: il primo perché la nullità per omessa partecipazione del PM nei procedimenti con intervento obbligatorio è deducibile solo dal pubblico ministero; il secondo e il terzo perché non si confrontavano con la ratio decidendi, essendo irrilevante la prova della maternità rispetto a un accertamento autonomo della paternità fondato su DNA; il quinto perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è sanzione pubblicistica applicabile d'ufficio anche per impugnazioni basate su tesi manifestamente infondate o defatigatorie, e nel caso concreto la Corte d'appello aveva individuato un uso abusivo del gravame. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l'esame del DNA può da solo dimostrare il rapporto di filiazione, anche mediante esumazione delle salme del presunto genitore, senza necessità di provare i rapporti tra la madre e il preteso padre. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.c.

    nei giudizi in cui è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, questi deve essere posto in condizione di partecipare, ma la sua attività può anche restare silente; la mancata manifestazione non equivale di per sé a mancata notizia della pendenza del giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    le doglianze formulate non possono limitarsi a contestazioni generiche o non pertinenti rispetto alla reale ratio della decisione; inoltre la prova del rapporto biologico può essere desunta da accertamenti tecnici non specificamente contestati nei risultati.

  • art. 269 c.c.

    la prova della paternità non è condizionata, nel caso concreto, dalla dimostrazione dei rapporti tra il presunto padre e la madre, potendo il DNA fornire un accertamento autonomo e sufficiente del legame biologico.

  • art. 2697 c.c.

    non è stata ritenuta violata la regola sull'onere della prova, perché il fatto costitutivo del rapporto di filiazione è stato provato tramite consulenza genetica con elevata attendibilità scientifica.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna d'ufficio per abuso dello strumento processuale ha natura sanzionatoria pubblicistica, autonoma rispetto ai primi due commi, e può colpire impugnazioni manifestamente infondate o defatigatorie.

  • art. 158 c.p.c.

    la nullità per mancata partecipazione del pubblico ministero si converte in motivo di gravame, ma la legittimazione a farla valere spetta al pubblico ministero, non alle altre parti.

  • art. 161 c.p.c.

    il vizio processuale relativo all'intervento necessario del PM segue le regole generali di deduzione del motivo di impugnazione, ma resta riservato alla parte pubblica.

  • art. 397, n. 1, c.p.c.

    è richiamato quale specifico rimedio di revocazione spettante al pubblico ministero per l'omessa partecipazione nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    viene richiamata l'esigenza di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di stato delle persone, la consulenza genetica può costituire prova autonoma e decisiva dell'esistenza del rapporto di filiazione, anche quando il presunto genitore sia deceduto e sia necessaria l'esumazione del corpo per l'acquisizione dei campioni biologici.
  • La prova della paternità non richiede necessariamente la dimostrazione dei rapporti tra il preteso padre e la madre, se l'accertamento scientifico del DNA è di per sé idoneo a stabilire il legame biologico.
  • La nullità derivante dall'omessa partecipazione del pubblico ministero nei casi di intervento obbligatorio non è deducibile da qualunque parte privata, ma spetta al pubblico ministero farla valere secondo i rimedi propri previsti dall'ordinamento.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che attaccano profili irrilevanti o non decisivi rispetto alla decisione adottata.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d'ufficio quando l'impugnazione sia connotata da abuso del processo, ad esempio perché basata su tesi già manifestamente infondate o su argomentazioni defatigatorie e non pertinenti.
  • In materia di prova scientifica, il giudice può fare adesione alle conclusioni del consulente d'ufficio quando non siano mosse censure specifiche ai risultati tecnici dell'indagine.

Come è indicizzato

MaterieFiliazioneImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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