Circolare numero 19 del 25-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra, in attuazione della legge n. 407 del 29 dicembre 1990, due principali interventi contributivi con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991: l’aumento del contributo di solidarieta' dal 4% al 4,20% e l’introduzione del contributo per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni, con indicazione dei soggetti obbligati, delle esclusioni, della misura del contributo e delle modalita' di versamento. Vengono inoltre fornite precisazioni sul campo di applicazione, sui lavoratori inclusi o esclusi e sulla codifica aziendale da attribuire ai datori di lavoro interessati.
Aumento del contributo di solidarieta' e istituzione del contributo per il finanziamento degli interventi straordinari della CIGS ex art. 9 L. 407/1990
Contributo di solidarieta' e contributo CIGS ex art. 9 L. 407/1990
La circolare fornisce istruzioni applicative sulla legge 29 dicembre 1990, n. 407, con particolare riguardo a due interventi contributivi con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991: l'aumento del contributo di solidarieta' e l'introduzione del contributo destinato al finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni. Il documento e' diretto a chiarire chi sia tenuto al versamento, con quali aliquote, su quale base imponibile e con quali codifiche aziendali.
Aumento del contributo di solidarieta'
L'art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990 eleva dal 4% al 4,20% la misura del contributo di solidarieta' previsto dall'art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986. La quota a carico del lavoratore passa dallo 0,20% allo 0,40%, mentre quella a carico del datore di lavoro resta invariata allo 0,80%? Wait correction needed.
Punti principali
Aumento del contributo di solidarieta'
Dal 1 gennaio 1991 la misura del contributo di solidarieta' previsto dall'art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986 passa dal 4% al 4,20%. La quota a carico del lavoratore sale dallo 0,20% allo 0,40%, mentre resta invariata quella a carico del datore di lavoro, pari al 3,80%. Il contributo continua ad applicarsi sulla retribuzione imponibile eccedente 40 milioni annui e fino a 100 milioni annui. Non sono richiesti adempimenti particolari nella denuncia mensile DM 10/2, trattandosi di una mera variazione dell'aliquota contributiva.
Ambito di applicazione del contributo CIGS ex art. 9 L. 407/1990
Il contributo per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni si applica alle imprese appartenenti ai settori richiamati dall'art. 2 della legge n. 1115/1968 e a quelle cui gli interventi straordinari sono stati estesi in via permanente con successivi provvedimenti. La circolare chiarisce che, per il richiamo alle norme sulla CIG ordinaria, il riferimento operativo e' al settore industriale, comprese le imprese edili ed affini. Sono escluse le aziende elencate nell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 869/1947, come modificato dalla legge n. 464/1972, nonche' le imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione individuate dalla legge n. 270/1988.
Precisazioni sulle imprese tenute al versamento
Rientrano nell'obbligo anche le imprese non industriali alle quali la CIGS e' stata estesa in via permanente dall'art. 23 della legge n. 155/1981, cioe' le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali e le imprese commerciali con piu' di 1.000 dipendenti. Per queste ultime, l'obbligo riguarda le imprese commerciali in senso stretto identificate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. Ai fini del limite dei 1.000 dipendenti non vanno conteggiati i lavoratori con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti. Il contributo e' dovuto anche dalle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per i dipendenti a tempo indeterminato, in quanto per tali soggetti si applicano le norme del settore industriale.
Misura del contributo e lavoratori interessati
La nuova contribuzione decorre dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 ed e' posta a carico di datori di lavoro e lavoratori rispettivamente nella misura dello 0,60% e dello 0,30% della retribuzione imponibile determinata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969. Il contributo si applica, oltre che agli operai e intermedi, anche al personale impiegatizio, con esclusione dei dirigenti. E' dovuto inoltre per i dipendenti delle imprese industriali addetti ad unita' organiche di commercializzazione del prodotto dell'impresa, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per gli apprendisti passati in qualifica e per i giovani qualificati di cui alla legge n. 56/1987. Per gli apprendisti passati in qualifica e i giovani qualificati, entro i limiti temporali previsti, non e' dovuta la quota a carico del datore di lavoro. Restano esclusi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio.
Codifica aziendale e modalita' di versamento
Le aziende tenute al versamento e inquadrate in rami diversi dall'industria devono ricevere, dal 1 gennaio 1991, il codice di autorizzazione "3X", con significato di azienda tenuta al versamento del contributo CIGS ex art. 9 L. 407/1990. Lo stesso codice va attribuito anche alle compagnie e gruppi portuali classificati con i c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06, per i quali la CIGS e' stata estesa dalla legge n. 469/1984. Il contributo deve essere versato, dal medesimo periodo di paga, unitamente agli altri contributi previdenziali secondo le modalita' ordinarie. Le sedi devono portare la circolare a conoscenza delle aziende interessate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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