Corte di giustizia, Sentenza C-134/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022. — IR contro Volkswagen AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Eisenstadt. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Omologazione dei veicoli a motore – Articolo 3, punto 10 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motori diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Sistema di controllo delle emissioni – Software integrato nella centralina di controllo del motore – Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducano l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Eccezione a tale divieto – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Articolo 3, paragrafo 2 – Impianto installato nell’ambito della riparazione di un veicolo. — Causa C-134/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato come impianto di manipolazione un software che limita il ricircolo dei gas di scarico in funzione di temperatura e altitudine, perché riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni nelle normali condizioni di uso del veicolo. Ha poi chiarito che l’eccezione per la protezione del motore richiede una necessità stretta e rischi immediati e concreti, non essendo sufficiente la tutela della valvola EGR o il fatto che il dispositivo operi per la maggior parte dell’anno. Infine, ha affermato che la circostanza che il dispositivo sia stato installato successivamente come riparazione non incide sulla sua eventuale illiceità ai sensi del regolamento n. 715/2007.
Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 715/2007 in materia di software motore diesel con intervallo termico e sulla rilevanza della sua installazione successiva come riparazione ai fini del divieto di impianti di manipolazione.
La questione giuridica
Se un software che riduce il ricircolo dei gas di scarico e garantisce il rispetto dei limiti di emissione solo in un intervallo termico e a determinate condizioni di altitudine costituisca un "impianto di manipolazione" ai sensi del regolamento n. 715/2007; se l’eventuale necessità di proteggere il motore o la valvola EGR possa rientrare nell’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a); e se rilevi, ai fini della liceità, che tale dispositivo sia stato installato dopo la messa in servizio del veicolo in occasione di una riparazione ai sensi della direttiva 1999/44/CE.
Principio di diritto
Un software che, tramite un intervallo termico e condizioni di altitudine, consente il rispetto dei limiti di emissione solo in una parte delle normali condizioni di guida costituisce un impianto di manipolazione vietato; l’eccezione per la protezione del motore è di stretta interpretazione e opera solo se l’impianto è strettamente necessario per evitare rischi immediati di danni o avarie al motore idonei a creare un pericolo concreto nella guida, non potendo giustificare un dispositivo che funzioni per la maggior parte dell’anno nelle normali condizioni di circolazione. È irrilevante, ai fini del divieto, che il dispositivo sia stato installato dopo la messa in servizio del veicolo in occasione di una riparazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 3, punto 10, regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 715/2007
- Direttiva 1999/44/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 1999/44/CE
- Regolamento (CE) n. 692/2008
- Articolo 3, paragrafo 9, regolamento (CE) n. 692/2008
- Articolo 10, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 692/2008
- Articolo 871 ABGB
Impianto di manipolazione, intervallo termico e riparazione successiva nel contesto del regolamento n. 715/2007
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Eisenstadt, nell’ambito di una controversia tra un consumatore e Volkswagen AG relativa all’annullamento di un contratto di vendita di un veicolo diesel dotato di un software di gestione delle emissioni. La Corte interpreta il regolamento (CE) n. 715/2007 e, in via incidentale, la direttiva 1999/44/CE sulla vendita di beni di consumo.
Fatti e procedimento principale
IR aveva acquistato nel 2013 un Volkswagen Touran con motore diesel EA 189 Euro 5. Il veicolo disponeva di una valvola EGR e di un sistema di post-trattamento con filtro antiparticolato, ma non di un sistema specifico di trattamento degli NOx. Originariamente il software della centralina faceva funzionare il sistema di ricircolo in due modalità: una per la guida su strada e una per il test di omologazione NEDC; in uso normale il veicolo operava quasi esclusivamente in modalità che riduceva il ricircolo e non rispettava i limiti di NOx. Successivamente, a seguito di un aggiornamento software, il sistema è stato impostato in modo da garantire una modalità a basse emissioni solo tra 15 e 33 °C e sotto i 1000 metri di altitudine, con riduzione progressiva del ricircolo al di fuori di tale fascia. Il giudice nazionale ha dubitato della conformità di tale soluzione al diritto dell’Unione e ha chiesto anche se rilevasse il fatto che il software fosse stato installato in occasione di una riparazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 715/2007, soprattutto gli articoli 3, punto 10, e 5, paragrafi 1 e 2;
- il regolamento (CE) n. 692/2008, applicabile ai fatti, in particolare l’articolo 3, paragrafo 9, e l’articolo 10, paragrafo 1;
- la direttiva 1999/44/CE, articolo 3, paragrafo 2;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Qualificazione del software come impianto di manipolazione
La Corte afferma che la nozione di "impianto di manipolazione" ha portata ampia e comprende anche elementi elettronici che incidono sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni. Il software in questione rileva temperatura e altitudine per modulare il ricircolo dei gas di scarico e riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni nelle condizioni di guida normalmente riscontrabili nell’Unione. La Corte sottolinea che la nozione di "normale funzionamento e normale uso" del veicolo non si limita alle condizioni di prova in laboratorio, ma riguarda l’uso reale del veicolo nelle condizioni abituali di circolazione. In questa prospettiva, un sistema che garantisce il rispetto dei limiti solo entro un intervallo termico circoscritto non assicura il rispetto effettivo dei limiti in condizioni normali di uso.
Interpretazione restrittiva dell’eccezione per protezione del motore
Quanto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), la Corte ribadisce che l’eccezione al divieto di impianti di manipolazione va interpretata restrittivamente. La protezione di un componente come la valvola EGR non basta, perché la norma richiede la protezione del motore da danni o avarie e un funzionamento sicuro del veicolo, condizioni cumulative. La Corte precisa che solo i rischi immediati di danni o avarie al motore, idonei a generare un pericolo concreto durante la guida, possono giustificare l’uso dell’impianto. Non sono sufficienti i fenomeni ordinari e prevedibili di incrostazione o invecchiamento. Inoltre, un dispositivo che debba funzionare per la maggior parte dell’anno nelle condizioni normali di circolazione per proteggere il motore è incompatibile con l’obiettivo di tutela ambientale perseguito dal regolamento. La Corte esclude anche che rilevino, da soli, i costi, la complessità tecnica o l’adeguamento allo stato dell’arte: il regolamento mira già a bilanciare gli interessi ambientali ed economici al momento della fissazione dei limiti.
Irrilevanza dell’installazione successiva come riparazione
La Corte afferma che il divieto di impianti di manipolazione non dipende dal momento in cui il dispositivo è installato. Che il software sia montato in origine o successivamente, anche in occasione di una riparazione ai sensi della direttiva 1999/44/CE, il dispositivo deve comunque rispettare il regolamento n. 715/2007. Le disposizioni del regolamento e del relativo regolamento attuativo confermano che anche i dispositivi di controllo dell’inquinamento montati dopo la messa in servizio devono essere omologati e conformi ai requisiti sulle emissioni.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- un dispositivo che garantisce il rispetto dei limiti di emissione solo quando la temperatura esterna è tra 15 e 33 °C e l’altitudine è inferiore a 1000 metri costituisce un impianto di manipolazione;
- tale dispositivo non rientra nell’eccezione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per il solo fatto di proteggere la valvola EGR, salvo prova della stretta necessità di evitare rischi immediati e concreti per il motore;
- la circostanza che il dispositivo sia stato installato dopo la messa in servizio del veicolo, in occasione di una riparazione, è irrilevante ai fini della valutazione della sua illiceità.
Rilievo pratico
La sentenza è particolarmente rilevante nelle controversie su dieselgate, difetti di conformità del bene venduto e rimedi del consumatore. Conferma che la conformità alle norme sulle emissioni va valutata in relazione all’uso reale del veicolo e che gli aggiornamenti software successivi non sanano automaticamente l’illiceità di un sistema originariamente o successivamente configurato come impianto di manipolazione.
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