Cassazione Civile, Ordinanza n. 09824/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di una azienda sanitaria pubblica aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della condotta tenuta da dirigenti succedutisi nella responsabilità dell'unità operativa presso cui prestava servizio, condotta che la lavoratrice riteneva riconducibile a mobbing o straining, o comunque lesiva di diritti costituzionalmente garantiti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che, ai sensi del novellato art. 434 c.p.c., l'atto di gravame dovesse contenere non solo l'indicazione delle parti della decisione impugnate, ma anche un vero e proprio collegamento tra tali parti e una ricostruzione alternativa dei fatti, con specificazione delle circostanze rilevanti per riorganizzare il quadro probatorio. La ricorrente ha censurato tale impostazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. e sostenendo che il nuovo testo della norma non richiede un progetto alternativo di sentenza né formalismi inutili, ma soltanto una chiara e inequivoca individuazione delle censure e degli argomenti contrapposti a quelli del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello, perché difforme dall'orientamento consolidato secondo cui il nuovo art. 434 c.p.c. non impone la redazione di un progetto alternativo di decisione né forme sacramentali, essendo sufficiente che l'appellante individui in modo chiaro le censure e gli argomenti contrari alla sentenza di primo grado. Ha inoltre osservato che, quando la motivazione di primo grado è molto sintetica o generica, il grado di specificità dell'appello può essere soddisfatto anche mediante la riproposizione degli argomenti già svolti nel precedente grado; nel caso concreto, l'atto di appello conteneva plurime doglianze specifiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per il riesame nel merito dell'appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
novellato art. 434 c.p.c.
L'appello non richiede un progetto alternativo di sentenza né formalismi sacramentali; è sufficiente una chiara e inequivoca indicazione delle censure e degli argomenti contrari alla decisione di primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello a critica non vincolata non è richiesta la formulazione di un progetto alternativo di decisione, ma solo una specifica e comprensibile contestazione della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi di appello va valutata anche in relazione al contenuto della motivazione di primo grado: se questa è sintetica o apodittica, può essere sufficiente riproporre gli argomenti già svolti nel precedente giudizio.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione, le eventuali argomentazioni ulteriori sviluppate in via subordinata sul merito non incidono sulla decisione e non devono necessariamente essere impugnate; la parte soccombente deve censurare soprattutto la statuizione di inammissibilità, che è la reale ratio decidendi.
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