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Sentenza

Sentenza del 05/10/2012 n. 17010 - Corte di Cassazione

Atti impugnabili - Interpello - Responso negativo - Impugnazione immediata - Onere - Esclusione-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato un interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, chiedendo di non applicare una norma antielusiva prevista dall'art. 172, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986. Il direttore regionale delle entrate aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile l'istanza. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non impugnabile tale risposta, qualificandola come mero parere privo di effetti lesivi. La società ha impugnato la decisione sostenendo che il diniego incidesse immediatamente sulla possibilità di applicare il regime fiscale richiesto e dovesse quindi essere sottoposto al controllo del giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha chiarito che il diniego dell'interpello disapplicativo è un atto impugnabile, poiché esprime una pretesa tributaria concreta e può incidere sulla condotta fiscale del contribuente. Tuttavia, l'impugnazione è meramente facoltativa: il contribuente non è obbligato a contestare immediatamente il diniego e la mancata impugnazione non rende definitiva la pretesa né gli impedisce di contestarla successivamente, impugnando l'eventuale avviso di accertamento o diniego di rimborso. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana per un nuovo esame, anche sulle spese. Il secondo motivo, relativo a un asserito difetto di giurisdizione, è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8

    Disciplina l'interpello disapplicativo mediante il quale il contribuente chiede di non applicare, in una specifica fattispecie, una norma antielusiva.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 172, comma 7

    Contiene la norma antielusiva la cui disapplicazione era stata richiesta dalla società.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. L'elenco è tassativo, ma può essere interpretato estensivamente per consentire l'impugnazione di atti che manifestino una pretesa tributaria concreta e attuale. Per gli atti non tipizzati, l'impugnazione è una facoltà e non un onere a pena di decadenza.

  • D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, commi 4 e 6

    Prevede le modalità di comunicazione delle determinazioni sull'interpello e la loro definitività. La definitività riguarda soltanto l'impossibilità di proporre un ricorso gerarchico o chiedere un riesame amministrativo, non impedisce la successiva contestazione della pretesa tributaria.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Riconosce l'interesse ad agire quando il contribuente riceve un atto che rende concreta e attuale la posizione dell'Amministrazione su uno specifico rapporto tributario.

  • Costituzione, artt. 24, 53 e 97

    Sostengono, rispettivamente, la tutela giurisdizionale, il principio di capacità contributiva e il buon andamento della pubblica amministrazione; tali principi giustificano un'interpretazione estensiva degli atti impugnabili.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 10 e 11

    Fondano il principio di tutela dell'affidamento. Una risposta positiva all'interpello vincola l'Amministrazione, se i fatti dichiarati corrispondono a quelli effettivamente verificati, impedendole di adottare atti impositivi difformi.

Massime di principio

  • Un atto dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnato anche se non rientra formalmente nell'elenco degli atti tipici, quando esprime una pretesa tributaria concreta, specifica e potenzialmente lesiva.
  • Per gli atti non espressamente qualificati dalla legge come impugnabili, l'impugnazione è normalmente una facoltà: non contestarli subito non comporta automaticamente la decadenza dalla possibilità di difendersi contro il successivo avviso di accertamento o diniego di rimborso.
  • La risposta negativa a un interpello disapplicativo non vincola il contribuente: egli può non adeguarsi, assumendosi però il rischio di ricevere un successivo atto impositivo, contro il quale potrà far valere integralmente le proprie ragioni.
  • La risposta positiva all'interpello produce invece un effetto di tutela dell'affidamento nei confronti dell'Amministrazione, purché la situazione concreta corrisponda a quella descritta nell'istanza.
  • La valutazione della reale impugnabilità deve concentrarsi sugli effetti sostanziali dell'atto e sul contenuto della pretesa, non soltanto sulla denominazione utilizzata dall'Amministrazione.

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