Cassazione Penale, Sentenza n. 14829/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di Napoli (17/01/2022) avente ad oggetto pezzi e parti di e-bike di produzione cinese, nonché conti correnti e somme di denaro. A loro carico erano contestati: a) sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine mediante importazioni di biciclette elettriche complete dalla Cina, eludendo dazi antidumping e IVA per complessivi €13.162.600,13 (capo 1); b) falsificazione di dichiarazioni doganali attestando l'importazione di pezzi e parti anziché di bike complete, inducendo in errore i funzionari doganali (capi 2-6); c) truffa all'Agenzia delle Dogane per omesso pagamento di dazi antidumping per €10.789.105,10 e IVA di importazione per €2.373.595,03 (capo 7). I ricorrenti denunciavano altresì errata applicazione delle regole 1 e 2a di interpretazione della nomenclatura combinata e violazione del Reg. UE n. 2658/87, nonché invocavano gli effetti di una pronuncia tributaria favorevole (sentenza della C.T.P. Napoli del 21/12/2021) in termini di "giudicato cautelare".
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia formale al ricorso da parte di entrambi i ricorrenti pervenuta prima dell'udienza; ha dunque dichiarato i ricorsi inammissibili per rinuncia e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma di €500 in favore della Cassa delle ammende. In precedenza, il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro, ritenendo irrilevante ai fini penali la pronuncia favorevole del giudice tributario in applicazione del principio del "doppio binario" (ovvero che l'accertamento tributario non è vincolante in sede penale), e aveva respinto la richiesta di revisione dell'originario giudizio sulla astratta configurabilità dei reati.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 (nomenclatura combinata e classificazione doganale)
Nel testo è richiamata l'applicazione delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare regole 1 e 2a). La Corte di merito ha ritenuto che le questioni di classificazione debbano essere valutate in concreto e, comunque, che l'interpretazione doganale e la normativa comunitaria sulla classificazione non vincolano automaticamente la sede penale.
Principio del "doppio binario" (effetto non vincolante dell'accertamento tributario in sede penale)
La sentenza di merito ha affermato che la pronuncia del giudice tributario, pur favorevole ai contribuenti, non esclude automaticamente l'esistenza di responsabilità penale né impone la revisione automatica delle misure cautelari in sede penale; l'accertamento tributario non è vincolante per il giudice penale.
Massime di principio
- La decisione amministrativa o tributaria favorevole (sentenza della Commissione Tributaria) non è vincolante in sede penale: il giudice penale conserva autonoma valutazione degli elementi di reato (principio del "doppio binario").
- Questioni di classificazione doganale (nomenclatura combinata, regole 1 e 2a, Reg. UE 2658/87) richiedono prova tecnica e un esame concreto: riferirsi solo a una decisione amministrativa può non essere sufficiente a escludere responsabilità penali.
- La rinuncia formale al ricorso provoca l'inammissibilità dello stesso e comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e talvolta una somma in favore della Cassa delle ammende; pertanto la rinuncia va valutata attentamente prima di essere dichiarata.
- Il sequestro preventivo può essere confermato anche se esiste una controversia tributaria favorevole agli indagati, quando il giudice penale ritiene sussistenti gravi indizi o esigenze cautelari autonome rispetto all'esito tributario.
- In ricorsi relativi a classificazione doganale e dazi, è utile produrre perizie tecniche dettagliate e documentazione doganale specifica (bolle, fatture, dichiarazioni importazione) per contestare concretamente l'astratta configurabilità del reato; le argomentazioni meramente giuridiche sulla disciplina comunitaria senza prova probatoria concreta possono risultare insufficienti.
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