Parere n. 727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. K10/522669 del 4 luglio 2019 di diniego della concessione della cittadinanza italiana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana disposto con decreto ministeriale n. K10/522669 del 4 luglio 2019
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento era fondato su plurime ragioni: pregiudizi di carattere penale a carico della richiedente e del coniuge, insufficienza reddituale e interruzione del requisito della residenza. La ricorrente ha dedotto nullità, annullabilità e illegittimità del decreto per arbitraria e immotivata interpretazione della legge n. 91/1992 e dell’art. 27 Cost., sostenendo in particolare l’assenza di procedimenti penali pendenti o di condanne definitive e contestando la riferibilità alla propria posizione dei precedenti penali del soggetto indicato come coniuge.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha assorbito l’istanza cautelare. Il diniego è stato qualificato come atto plurimotivato: la legittimità di una sola delle motivazioni è sufficiente a sostenerlo, rendendo irrilevanti le censure contro gli ulteriori motivi. La Sezione ha riconosciuto la lata discrezionalità dell’Amministrazione nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione amministrativa dei precedenti penali della ricorrente, anche indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali, e dei numerosi precedenti del coniuge, nonostante la contestazione della qualità di coniuge. Secondo il parere, i reati dei familiari possono rilevare quando presentino connotazioni di regia familiare, fruizione familiare dei proventi, collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti. Nel caso concreto, la gravità e il carattere non isolato dei reati contestati al coniuge, unitamente alla mancata prova contraria, consentivano di ritenere non irragionevole la destinazione di parte dei proventi al sostentamento familiare. Il ricorso è stato quindi respinto.
Osservazioni
Atto plurimotivato
Quando il diniego amministrativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, la legittimità o la mancata contestazione di una sola di esse è sufficiente a sostenere il provvedimento; le censure rivolte contro gli ulteriori profili motivazionali possono essere assorbite.
Pregiudizi penali della richiedente
Le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dall’esito del procedimento penale, quindi anche in caso di archiviazione, estinzione o riabilitazione. Nel caso concreto la ricorrente non aveva contestato né la notizia di reato né il fatto storico relativo alle lesioni personali.
Pregiudizi penali del familiare
Nell’esercizio della lata discrezionalità in materia di cittadinanza possono rilevare anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare, purché presentino elementi indicativi di una dimensione familiare dell’attività illecita o della fruizione dei relativi proventi, ovvero di collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti.
Valutazione dei precedenti del coniuge nel caso concreto
La gravità di alcuni reati contestati al coniuge, la pluralità e il carattere non isolato dei precedenti, nonché la mancata dimostrazione di una diversa destinazione dei proventi, rendevano non irragionevole il richiamo ai precedenti del familiare convivente quale elemento ostativo alla concessione della cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione comporta una valutazione amministrativa caratterizzata da lata discrezionalità.
art. 27 Costituzione
La ricorrente ne ha invocato la violazione, ma il parere non ha ravvisato l’illegittimità denunciata.
art. 582 c.p.
La notizia di reato per lesioni personali è stata considerata valutabile sul piano amministrativo anche indipendentemente dall’esito penale.
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di lata discrezionalità e può valutare complessivamente gli elementi rilevanti per l’integrazione e l’affidabilità del richiedente, nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà.
- Le risultanze penali possono assumere rilievo nella valutazione amministrativa della domanda di cittadinanza anche quando il procedimento penale si sia concluso con archiviazione, estinzione o riabilitazione, purché la valutazione riguardi fatti storici adeguatamente considerati dall’Amministrazione.
- I precedenti penali dei componenti del nucleo familiare possono essere valorizzati nel procedimento di cittadinanza quando emergano elementi idonei a collegare l’attività illecita alla dimensione familiare, alla fruizione dei proventi, alla collaborazione, alla protezione reciproca o alla condivisione di schemi devianti.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità o la mancata contestazione di una motivazione autonoma sufficiente a sorreggere la decisione rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
Diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina nigeriana contro il Ministero dell’interno, avverso il decreto del 4 luglio 2019 che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e motivi del ricorso
Il diniego ministeriale era fondato su tre distinti profili: i pregiudizi di carattere penale a carico della richiedente e del soggetto indicato nella domanda come coniuge; l’insufficienza del reddito; l’interruzione della residenza nel periodo dal 9 dicembre 2012 al 25 febbraio 2015.
La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la nullità, l’annullabilità e l’illegittimità del decreto per arbitraria e immotivata interpretazione della legge n. 91/1992 e dell’art. 27 Cost. Ha sostenuto, in particolare, che dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non risultassero procedimenti penali pendenti né condanne definitive e ha contestato la qualità di coniuge del soggetto cui erano riferiti numerosi precedenti penali.
Contraddittorio e natura plurimotivata dell’atto
La Sezione ha preliminarmente dato atto del rispetto del principio del contraddittorio.
Il decreto impugnato è stato qualificato come atto plurimotivato. In base al principio richiamato dal parere, la legittimità, o anche la mancata contestazione, di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sostenere il provvedimento. Di conseguenza, le censure rivolte contro gli altri profili motivazionali possono essere assorbite.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza sulla lata discrezionalità dell’Amministrazione nell’esame delle domande di cittadinanza per naturalizzazione. Tale discrezionalità consente una valutazione complessiva degli elementi personali e familiari rilevanti, purché l’apprezzamento non sia viziato da arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento.
Rilevanza delle risultanze penali della richiedente
La ricorrente non aveva contestato la notizia di reato del 22 aprile 2008 relativa alle lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., né il fatto storico sottostante. La Sezione ha ribadito che le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale, compresi i casi di archiviazione, estinzione o riabilitazione.
Rilevanza dei precedenti penali del familiare
Il parere ha ritenuto non credibile la contestazione secondo cui il soggetto indicato nella domanda come coniuge non sarebbe mai stato tale, qualificandola come una possibile inesattezza nella compilazione del modello B.
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possono assumere rilievo nel procedimento di cittadinanza. Ciò è possibile, in particolare, quando i reati siano caratterizzati da:
- una regia familiare;
- una fruizione familiare dei proventi;
- collaborazione o protezione reciproca;
- piena condivisione di schemi devianti idonei a rivelare la scarsa integrazione dell’intero nucleo familiare.
Nel caso concreto, i precedenti del familiare riguardavano, tra l’altro, immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti, ricettazione e possesso o fabbricazione di documenti falsi. La gravità di alcuni reati, la loro pluralità e il carattere non isolato, insieme alla mancata prova di una diversa destinazione dei proventi, consentivano di ritenere non irragionevole che almeno parte di essi fosse stata destinata al sostentamento familiare.
Decisione
Le ragioni ostative esaminate sono state ritenute autonomamente idonee a sostenere il diniego. L’istanza cautelare è stata assorbita e il ricorso è stato respinto.
La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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