Cassazione Civile, Ordinanza n. 34064/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dalla Procura avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto, in primo luogo, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all'ufficio affari civili della Procura; in secondo luogo, ha contestato che il giudice di merito avesse trascurato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non vi era mai stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria. La censura sostanziale era quindi diretta a negare la decorrenza del termine di impugnazione e, conseguentemente, la tardività dell'opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente da solo a determinare l'inammissibilità. Ha aggiunto che, comunque, anche nel merito le doglianze erano inammissibili: il giudice di merito aveva accertato la conoscibilità del provvedimento tramite l'annotazione "al visto PM" nel fascicolo, ritenendo quindi avvenuta una comunicazione equipollente idonea a far decorrere il termine per l'opposizione; inoltre, l'opposizione era stata proposta comunque oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha anche escluso la condanna alle spese, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia perché l'intimato non aveva svolto difese. Ha infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio
art. 136 c.p.c.
richiamato nel combinato disposto per le modalità di comunicazione del provvedimento
art. 702-bis c.p.c.
richiamato nel combinato disposto per le modalità di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario
art. 327 c.p.c.
ritenuto applicabile al provvedimento a contenuto decisorio anche se non comunicato o notificato, con decorrenza dalla pubblicazione; nel caso concreto l'opposizione era comunque tardiva rispetto al termine lungo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario ai fini dell'ammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche, purché sia comunque assicurata l'effettiva conoscenza del destinatario.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione non rilevano, di regola, mere difficoltà organizzative interne dell'ufficio, se il provvedimento risulta comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- In caso di ricorso inammissibile proposto dalla Procura della Repubblica quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non si fa luogo a condanna alle spese.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, ove dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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