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Interpello

Risposta n. 153 del 28/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che la procedura si sia perfezionata con il solo versamento della prima rata entro il termine, e che la perizia possa essere successivamente giurata; perciò ritiene di poter regolarizzare le rate successive e utilizzare il valore periziato ai fini della plusvalenza.

Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non quotate e necessità della perizia giurata entro il termine di legge.

Il quesito

Il contribuente chiede se la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, effettuata con versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva ma senza giuramento della perizia entro il 30 giugno 2017, possa comunque produrre effetti per il calcolo della plusvalenza in caso di cessione delle azioni.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la perizia giurata sia un requisito essenziale e che debba essere redatta e asseverata entro il termine previsto dalla norma; la mancata asseverazione entro il 30 giugno 2017 impedisce il perfezionamento della rideterminazione. Di conseguenza, il contribuente non può avvalersi del regime agevolato, restando ferma la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta versata non dovuta.

Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non quotate

L’interpello riguarda la disciplina della rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, con riferimento al periodo d’imposta 2017. Il contribuente è un cittadino italiano residente all’estero che detiene azioni di una società attiva nella produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica.

Fattispecie concreta

Nel mese di giugno 2017 l’istante ha esercitato l’opzione prevista dalla legge n. 488 del 2001, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, e ha versato la prima rata dell’imposta sostitutiva calcolata sul valore della partecipazione risultante da una perizia di stima riferita al 1° gennaio 2017. Tuttavia, la perizia non è stata sottoposta a giuramento entro il termine del 30 giugno 2017.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se, nonostante l’assenza del giuramento della perizia entro il termine, la rideterminazione effettuata possa comunque essere considerata valida ai fini del calcolo della plusvalenza in caso di futura cessione delle partecipazioni.

Soluzione interpretativa proposta

L’istante sostiene che la procedura sia comunque perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva effettuato il 30 giugno 2017. In tale prospettiva, ritiene di poter:

  • far asseverare successivamente la perizia da un professionista abilitato;
  • versare la seconda rata scaduta il 2 luglio 2018 mediante ravvedimento operoso;
  • versare la terza rata entro il termine previsto.

Secondo la sua impostazione, il costo fiscale delle azioni, ai fini della determinazione della plusvalenza, dovrebbe quindi essere quello risultante dalla perizia al 1° gennaio 2017, anche se asseverata dopo il 30 giugno 2017.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che consentono la rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola. Richiama inoltre:

  • l’articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 2001, che collega la rideterminazione a un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da una perizia giurata di stima;
  • l’articolo 7, comma 4, della stessa legge, secondo cui la perizia, con i dati identificativi del professionista, il codice fiscale del titolare e le ricevute di versamento, deve essere conservata ed esibita su richiesta dell’Amministrazione finanziaria;
  • l’articolo 1, comma 554, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che per il periodo d’imposta 2017 ha fissato il termine per la redazione e il giuramento della perizia al 30 giugno 2017;
  • l’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del TUIR, che disciplina i redditi diversi per i quali il valore rideterminato rileva;
  • la circolare n. 47/E del 5 giugno 2002, richiamata per il caso in cui il contribuente si avvalga di un intermediario ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma che la procedura di rideterminazione si perfeziona solo se sono rispettati tutti gli adempimenti richiesti dalla norma, tra cui la redazione e il giuramento della perizia entro il termine stabilito. La perizia giurata costituisce infatti un requisito essenziale e la sua mancanza impedisce il perfezionamento della procedura.

L’Amministrazione sottolinea che il valore rideterminato può essere utilizzato per il calcolo delle plusvalenze solo se l’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine ultimo previsto e se la perizia è stata predisposta e prodotta nei tempi richiesti. Nel caso di utilizzo di un intermediario, la perizia deve essere preventivamente fornita all’intermediario prima della cessione.

Poiché nel caso concreto la perizia non è stata sottoposta a giuramento entro il 30 giugno 2017, la procedura non può considerarsi validamente perfezionata. Di conseguenza, l’istante non può beneficiare della disciplina di rideterminazione prevista dalla legge n. 448 del 2001.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che:

  • la mancata asseverazione della perizia entro il termine legale impedisce l’accesso al regime agevolato;
  • il versamento della prima rata, da solo, non è sufficiente a perfezionare la procedura;
  • resta fermo il diritto del contribuente a richiedere il rimborso dell’imposta versata e non dovuta ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

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