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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26689/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale che, nel giudizio di appello avverso la decisione di primo grado sull'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a diversi atti impositivi per tributi complessivamente pari a euro 475.916,00, aveva dichiarato dapprima l'interruzione del processo e poi l'estinzione per inattività delle parti. Il ricorso deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016, sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato il subentro ex lege dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, già cancellate dal registro delle imprese senza liquidazione, sicché non vi era spazio né per l'interruzione né per la successiva estinzione del processo. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193/2016, è un fenomeno di trasferimento tra enti pubblici senza soluzione di continuità del relativo munus publicum e non comporta interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c. Per conseguenza, era preclusa anche la dichiarazione di estinzione per inattività delle parti ex art. 45 d.lgs. n. 546/1992, a prescindere dalla mancata riassunzione nel termine semestrale di cui all'art. 43, comma 2, dello stesso decreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225

    prevede la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità

  • L. 1 dicembre 2016, n. 225

    conversione del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    norma di conversione richiamata come base del subentro ex lege dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • artt. 299 e 300 c.p.c.

    non trovano applicazione per imporre l'interruzione del processo in caso di successione ex lege dell'agente della riscossione

  • art. 45, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'estinzione per inattività delle parti non può essere dichiarata se l'interruzione era stata erroneamente pronunciata in mancanza dei relativi presupposti

  • art. 43, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il termine semestrale per la riassunzione è irrilevante quando l'interruzione era insussistente

  • art. 40, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel principio di diritto come disposizione sull'interruzione del processo nel giudizio tributario

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    indica la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la successione ex lege dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia non determina interruzione del processo, perché si tratta di un trasferimento del munus publicum tra enti pubblici senza soluzione di continuità.
  • Se il giudice dichiara erroneamente l'interruzione del processo senza che i presupposti sussistano, la mancata riassunzione entro il termine previsto non può produrre l'estinzione del giudizio.
  • La sanzione dell'estinzione per inattività delle parti presuppone la legittimità della precedente dichiarazione di interruzione o sospensione: in difetto di tale presupposto, il decorso del termine di riassunzione è giuridicamente irrilevante.
  • Nel rapporto tra norme processuali civili e processo tributario, il principio per cui l'inerzia successiva a una valida interruzione conduce all'estinzione opera solo quando l'evento interruttivo sia effettivamente idoneo a determinare l'interruzione stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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