Cassazione Civile, Ordinanza n. 14585/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'occupazione d'urgenza di un terreno privato disposta nel 1983 per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare. I proprietari originari agirono in giudizio contro il Comune e l'impresa esecutrice lamentando la mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio e chiedendo il risarcimento dei danni; i giudizi furono riuniti. In primo grado il Tribunale riqualificò la domanda come opposizione alla stima e liquidò un'indennità di esproprio, condannando solidalmente Comune e impresa. In appello l'erede del proprietario e il Comune censurarono, rispettivamente, la qualificazione giuridica della domanda, il quantum e la solidarietà; la Corte territoriale ritenne invece illegittima la ricostruzione del primo giudice sulle proroghe dei termini, qualificò la vicenda come occupazione illegittima riconducibile all'art. 2043 c.c., confermò la condanna e determinò il valore venale del bene. Con il ricorso per cassazione l'erede del proprietario deduceva violazione delle norme sulle proroghe dei termini dell'occupazione d'urgenza e delle disposizioni sulla durata massima dell'occupazione e sull'espropriazione, sostenendo che, applicandosi le proroghe automatiche succedutesi nel tempo, il decreto di esproprio del 23.2.1993 era tempestivo e la Corte d'appello aveva errato nel ritenere scaduti i termini. Il Comune proponeva ricorso incidentale adesivo sul medesimo punto e un ulteriore motivo sulla condanna solidale; la controparte privata incidentale proponeva a sua volta ricorso incidentale contestando la qualificazione della fattispecie e l'inquadramento della domanda come opposizione alla stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse male applicato il sistema delle proroghe dei termini dell'occupazione d'urgenza e dell'espropriazione, poiché, sommando il termine quinquennale originario e le proroghe legislative successive, il decreto di esproprio del 23.2.1993 risultava tempestivo. Conseguentemente ha escluso la configurabilità di un'occupazione illegittima risarcibile ex art. 2043 c.c., affermando che i soggetti espropriati avrebbero potuto far valere solo l'indennizzo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune perché tardivo, trattandosi di ricorso incidentale adesivo soggetto al termine lungo e non alla disciplina dell'art. 334 c.p.c., e ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della controparte privata per difetto di specificità e novità della questione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 L. n. 865/1971
occupazione poteva protrarsi sino a cinque anni
norma base sul termine massimo dell'occupazione d'urgenza, da cui decorre il calcolo delle successive proroghe
art. 1, comma 5-bis, D.L. n. 901/1984 conv. in L. n. 42/1985
ha disposto una proroga automatica dei termini dei procedimenti espropriativi in corso
art. 14 D.L. n. 534/1987 conv. in L. n. 47/1988
proroga automatica di due anni
ha ulteriormente prorogato i termini delle occupazioni/procedimenti in corso
art. 22 L. n. 158/1991
proroga automatica di due anni
si applica ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, nel caso concreto, ha consentito l'ulteriore slittamento del termine utile per il decreto di esproprio
art. 23 L. n. 158/1991
effetto dal primo gennaio 1991
la proroga opera dal 1 gennaio 1991 secondo la previsione richiamata dalla Corte
art. 2043 c.c.
non si applica quando il decreto di esproprio è stato emesso tempestivamente; in tal caso la pretesa del privato è di natura indennitaria e non risarcitoria
art. 334 c.p.c.
l'impugnazione incidentale tardiva è limitata all'impugnazione incidentale in senso stretto e non si applica al ricorso incidentale adesivo
art. 327 c.p.c.
il ricorso incidentale adesivo deve rispettare il termine lungo di impugnazione
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi in modo da consentire il controllo di legittimità
art. 19 L. n. 865/1971
richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla competenza/espropriazione, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata
art. 20 L. n. 865/1971
richiamato anche come norma sulla durata dell'occupazione d'urgenza; la Corte lo utilizza per ricostruire il termine originario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità delle impugnazioni
Massime di principio
- Nel procedimento espropriativo, la tempestività del decreto va valutata sommando al termine originario tutte le proroghe legislative automaticamente applicabili ai procedimenti in corso; se il decreto è emesso entro il termine così determinato, non sussiste occupazione illegittima risarcibile.
- Quando la procedura ablativa è legittima, la tutela del proprietario si sposta dall'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. alla pretesa indennitaria tipica dell'espropriazione.
- Il ricorso incidentale adesivo non beneficia della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.: esso deve essere proposto nel termine ordinario di impugnazione.
- In cassazione, la questione dedotta deve essere stata specificamente prospettata nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per novità o per difetto di specificità.
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è funzionale alla comprensione dei motivi e al controllo di legittimità, non alla mera forma dell'atto.
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