Cassazione Penale, Sentenza n. 17844/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione volto a ottenere il computo della detenzione subita ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p., con riferimento alla data di commissione del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente lamentava assenza di motivazione sulla determinazione della data del reato contestato (sosteneva che il discrimen temporale fosse il 07/08/2005), e censurava l'uso da parte del giudice del rinvio di argomentazioni fondate sull'associazione (art. 416-bis) anziché specificamente sul reato di cui all'art. 74: in particolare contestava che l'unico episodio collegabile al traffico di stupefacenti (un ruolo di mediatore in un acquisto di cocaina nel 2008) fosse basato sulla dichiarazione di un solo collaboratore, priva di riscontri e non autonomanente contestata in sede di imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, chiamato a interpretare il giudicato, avesse correttamente valutato gli elementi della sentenza di merito (anche la valorizzazione del ruolo di mediatore nel 2008) per stabilire che la partecipazione del Prezioso si era protratta oltre il periodo indicato dal ricorrente, escludendo quindi il diritto allo scomputo richiesto. La Corte ha inoltre precisato che in sede esecutiva non è consentito rimettere in discussione fatti e valutazioni probatorie già esaminati in sede di cognizione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Lo scomputo della custodia cautelare subita o delle pene espiate riguarda solo le limitazioni della libertà intervenute dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena; il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato per individuare la data rilevante.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione di tipo mafioso; la sentenza di merito ha valorizzato il ruolo del Prezioso nell'organizzazione e la continuità della sua partecipazione, elementi rilevanti per interpretare la temporalità della condotta.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Reato relativo al traffico di stupefacenti; è l'articolo rispetto al quale il ricorrente chiedeva lo scomputo e la cui data di commissione va accertata nel giudicato ai fini esecutivi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti di enunciazione del motivo in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176
Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nelle procedure sospese/semplificate (contestualizzazione procedurale), senza incidenza sul merito sostanziale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare l'ammontare di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il compito di interpretare il giudicato definitivo per stabilire la data di commissione rilevante ai fini dello scomputo, ma non può riesaminare o rimettere in discussione le valutazioni probatorie o gli accertamenti fatti in sede di cognizione.
- Per ottenere lo scomputo ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p. è essenziale dimostrare che le limitazioni della libertà patite sono intervenute prima della commissione del reato per il quale si esegue la pena; se la partecipazione all'associazione o all'attività delittuosa è risultata continuativa anche dopo la scarcerazione, lo scomputo può essere escluso.
- Elementi fattuali emersi e valutati nella sentenza di merito (anche se basati su dichiarazioni di collaboratori) mantengono rilievo in sede esecutiva se concorrono a definire la portata e la temporalità del giudicato; la mancata autonoma contestazione di un episodio non ne annulla automaticamente la rilevanza interpretativa.
- In cassazione i motivi diretti a rimettere in discussione fatti valutati nel processo di merito sono, di regola, inammissibili: i ricorrenti devono focalizzarsi su vizi di diritto o su errori di interpretazione del giudicato per sperare in accoglimento.
- Quando si contesta la data di commissione ai fini della misura dello scomputo, è opportuno indicare con precisione elementi di fatto o di diritto che dimostrino che il giudice dell'esecuzione abbia travisato il contenuto del giudicato, non limitandosi a critiche generiche sulla valutazione probatoria.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese e ammende in caso di ricorso inammissibile; ciò va tenuto presente nella valutazione del rapporto rischio/beneficio di un'impugnazione in cassazione.
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