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Sentenza

Sentenza n. 9341/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 388/24/CONS del 9 ottobre 2024, pubblicata sul sito dell'Autorità il 31 ottobre 2024, recante "Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (doc. 1), e dei relativi allegati A e B (doc. 1.1 e doc. 1.2); nonché ove occorra: - della delibera n. 2/24/CONS del 10 gennaio 2024, pubblicata il 18 gennaio 2024, recante "Avvio del procedimento istruttorio relativo alla revisione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (doc. 2) e relativo allegato A (doc. 2.1); - della delibera n. 203/24/CONS del 12 giugno 2024, pubblicata il 21 giugno 2024, recante "Avvio della consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (doc. 3) e relativi allegati A, B e C (doc. 3.1, doc. 3.2 e doc. 3.3); - nonché di ogni eventuale atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202506919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM recante il nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la delibera AGCOM n. 388/24/CONS e gli atti presupposti. L'Autorità aveva presentato opposizione chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ma l'atto era stato notificato il 16 maggio 2025, mentre il ricorso straordinario era stato notificato il 28 febbraio 2025. Il giudizio era stato quindi riassunto dinanzi al TAR. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità della trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi sostanziali dedotti contro il regolamento AGCOM, poiché la controversia è stata definita in rito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la trasposizione dell'affare in sede giurisdizionale, poiché l'opposizione dell'amministrazione era stata notificata oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso straordinario previsto dall'art. 10 d.P.R. 1199/1971. L'opposizione tardiva era quindi inidonea a produrre la valida trasposizione del ricorso nella sede ordinaria. Poiché il ricorso poteva essere deciso in sede straordinaria, il Collegio ha disposto la restituzione del fascicolo al Ministero competente per la prosecuzione del procedimento davanti al Presidente della Repubblica, secondo la peculiare forma di translatio iudicii prevista dall'art. 10, comma 2, d.P.R. 1199/1971. Le spese della fase giurisdizionale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.

    Il termine di sessanta giorni per l'opposizione alla decisione del ricorso straordinario è decadenziale. L'opposizione tardiva non consente la valida trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; in tal caso, il giudice deve restituire gli atti al Ministero competente affinché il procedimento prosegua in sede straordinaria.

  • art. 48 c.p.a.

    La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale è subordinata alla ritualità e tempestività dell'opposizione prevista dall'art. 10 d.P.R. 1199/1971.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice può definire la causa sulla questione di rito rilevata d'ufficio dopo averne dato avviso alle parti.

Massime di principio

  • L'opposizione alla decisione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario deve essere notificata entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso; il termine ha natura decadenziale e la sua inosservanza rende l'opposizione inidonea a determinare la trasposizione del giudizio.
  • Quando la trasposizione di un ricorso straordinario in sede giurisdizionale è inammissibile per tardività o irritualità dell'opposizione, il giudice amministrativo deve disporre la restituzione degli atti al Ministero competente, affinché il medesimo affare prosegua nelle forme del ricorso straordinario, evitando la duplicazione dei rimedi e la contemporanea pendenza della controversia davanti ad autorità diverse.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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