Sentenza n. 11618/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto emesso dalla Prefettura di Roma prot. N. -OMISSIS- del 29 aprile 2026, di reiezione della richiesta di misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego sostanziale della richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, motivato dalla carenza di posti, dalla situazione emergenziale e dall'asserita assenza di condizioni di vulnerabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge, mancanza di motivazione e carenza, contestando il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva comunicato l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, pur avendolo inserito nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza. L'Amministrazione aveva giustificato il diniego con la situazione emergenziale, la limitata disponibilità di posti e l'assenza di condizioni di vulnerabilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 142/2015.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha affermato che l'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. 142/2015, è immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per la carenza di posti nelle strutture ordinarie. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 142/2015. L'inserimento in una lista d'attesa ha natura meramente interlocutoria e non soddisfa l'obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere sulle modalità dell'accoglienza, ma non legittimarne la mancata attivazione. Il giudice ha inoltre escluso che l'assenza di condizioni di vulnerabilità osti all'accesso alle ordinarie misure di accoglienza, poiché la vulnerabilità rileva per le particolari misure previste per le persone con esigenze specifiche dall'art. 17 del d.lgs. 142/2015. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
direttiva 2013/33/UE
L'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti.
d.lgs. 142/2015
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l'Amministrazione è tenuta a disporre l'accoglienza del richiedente protezione internazionale.
artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015
L'accoglienza deve essere disposta in una delle strutture previste dalle disposizioni, senza che la temporanea indisponibilità di posti possa trasformarsi in un diniego.
art. 17 d.lgs. 142/2015
Le condizioni di vulnerabilità non costituiscono un presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza, ma rilevano per l'applicazione delle particolari misure rivolte alle persone portatrici di esigenze specifiche.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- L'obbligo dell'Amministrazione di assicurare le misure di accoglienza al richiedente protezione internazionale, una volta verificati i requisiti di legge, ha carattere immediato e non può essere negato o differito sine die per la carenza di posti, la situazione emergenziale o altre ragioni meramente organizzative.
- L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa è un atto interlocutorio e non equivale all'adempimento dell'obbligo di assicurare l'accoglienza.
- Le esigenze organizzative dell'Amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione.
- L'assenza di condizioni di vulnerabilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 142/2015 non esclude l'accesso alle ordinarie misure di accoglienza, poiché la vulnerabilità è richiesta per l'applicazione delle particolari misure destinate alle persone portatrici di esigenze specifiche.
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