Cassazione Penale, Sentenza n. 2061/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza n.22989/2024 della Quarta Sezione Penale della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza del 09/06/2023 del Tribunale di Velletri. Denuncia due censure: (1) errore materiale e/o di fatto della Corte di cassazione per aver deciso un'impugnazione che, secondo la ricorrente, era di competenza per materia esclusiva della Corte d'appello e per avere ignorato la sentenza delle Sezioni Unite n.33216/2016; (2) erroneo invio d'ufficio da parte della Corte d'appello del procedimento alla Corte di cassazione, poiché l'impugnazione riguardava il rigetto predibattimentale della richiesta di messa alla prova, rientrante a suo avviso nella competenza della Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti costituiscono errori di giudizio/valutazione giuridica e non errori materiali o di fatto percettivi rimediabili con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 625-bis è limitato a mere sviste o errori percettivi del giudice di legittimità e non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o probatorie. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
norma istitutiva del rimedio straordinario per errore materiale nel giudizio di legittimità
Limitazione del rimedio alle mere sviste o errori di percezione del giudice di legittimità; non è utilizzabile per dedurre errori di valutazione giuridica o probatoria
art. 616 cod. proc. pen.
disciplinante le spese del procedimento
Consente la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione della sanzione pecuniaria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
sentenza della Corte costituzionale citata in motivazione
Ritenuta la compatibilità della disciplina dell'art. 625-bis con la Costituzione nella parte in cui esclude l'uso per errori valutativi, per evitare un ulteriore grado di giudizio e tutelare la ragionevole durata del processo
Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002
giurisprudenza di legittimità richiamata
Affermata distinzione tra errore di fatto percettivo (ratevole per 625-bis) ed errori di valutazione dei fatti o di diritto (non rimediabili con 625-bis)
Sez. U. n.37505 del 14/07/2011
giurisprudenza di legittimità richiamata
Conferma dei limiti del rimedio straordinario rispetto alle valutazioni giuridiche
Sez.6 n.35239 del 21/05/2013
giurisprudenza di legittimità richiamata
Ulteriore richiamo alla distinzione tra errori percettivi e errori valutativi non coperti da 625-bis
Sez. U. n.18651 del 26/03/2015
giurisprudenza di legittimità richiamata
Riaffermazione del principio limitativo dell'art. 625-bis
Sez.5 n.37725 del 05/04/2005
giurisprudenza di legittimità citata in motivazione
Dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis nella parte in cui esclude l'errore valutativo come motivo di ricorso
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è utilizzabile solo per errori materiali o di percezione (svisti) commessi dal giudice di legittimità, non per contestare valutazioni giuridiche o probatorie.
- Se la doglianza consiste nella qualificazione giuridica della competenza (es. conversione di appello in ricorso per cassazione o trasferimento del fascicolo), essa è di natura valutativa e non è strumento per 625-bis; occorre invece impugnare con i mezzi ordinari previsti (ad es. impugnazioni in sede prevista) o sollevare la questione nei gradi di giudizio appropriati.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per errore materiale, verificare se l'errore denunciato sia realmente percettivo (es. omissione evidente, errore di trascrizione, dato fattuale palese) e documentabile in modo incontrovertibile; in caso contrario il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile e si rischiano spese e sanzioni.
- La giurisprudenza costituzionale e di legittimità sorregge la limitazione del rimedio per tutelare la ragionevole durata del processo, impedendo che il rimedio diventi un ulteriore grado di merito.
- In presenza di dubbi sulla competenza per materia (es. decisioni sull'ammissione a misure come la messa alla prova), è preferibile sollevare tempestivamente la questione nel procedimento di merito o ricorrere ai rimedi ordinari, anziché tentare il rimedio straordinario per errore materiale.
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