Corte di giustizia, Sentenza C-530/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018. — Mykola Yanovych Azarov contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente – Decisione di un’autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-530/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha accolto l’impugnazione di Mykola Yanovych Azarov contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il suo inserimento negli elenchi sanzionatori relativi alla situazione in Ucraina. La Corte ha chiarito che il Consiglio, quando si fonda su una decisione di un’autorità di uno Stato terzo, deve verificare il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva in quel procedimento. Non avendo il Consiglio dimostrato di aver svolto tale verifica, gli atti restrittivi sono stati annullati nei confronti del ricorrente.
Impugnazione in materia di misure restrittive contro persone ucraine: obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo su cui si fonda l’inserimento sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva.
La questione giuridica
Se, nel mantenere il congelamento dei fondi di una persona sulla base del fatto che essa è sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine, il Consiglio fosse tenuto a verificare e a motivare che la decisione dell’autorità di quello Stato terzo era stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e se il Tribunale avesse errato nel ritenere non applicabile tale obbligo nel contesto delle misure restrittive adottate in relazione alla situazione in Ucraina.
Principio di diritto
Quando il Consiglio fonda o mantiene misure restrittive sulla decisione di un’autorità di uno Stato terzo, deve verificare prima di adottare la misura che quella decisione sia stata presa nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; inoltre deve indicare, seppur sinteticamente, di aver svolto tale verifica. La semplice circostanza che lo Stato terzo aderisca alla CEDU o che la misura rientri in una politica di sostegno a tale Stato non esonera il Consiglio da questo controllo. Poiché tale verifica mancava, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e, decidendo nel merito, ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa ad Azarov.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 3, TUE
- Decisione 2014/119/PESC
- Decisione (PESC) 2015/143
- Decisione (PESC) 2015/364
- Regolamento (UE) n. 208/2014
- Regolamento (UE) 2015/138
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357
- Posizione comune 2001/931/PESC
Impugnazione in materia di misure restrittive contro persone ucraine: controllo sulla decisione di uno Stato terzo
La causa riguarda un’impugnazione proposta da Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro il mantenimento del congelamento dei fondi disposto dal Consiglio nell’ambito delle misure restrittive relative alla situazione in Ucraina. Il nucleo della controversia è se il Consiglio dovesse verificare la regolarità, sotto il profilo dei diritti fondamentali, della decisione delle autorità ucraine su cui si fondava l’inserimento in elenco.
Fatti e quadro normativo
Il Consiglio aveva adottato la decisione 2014/119/PESC e il regolamento (UE) n. 208/2014, che prevedono il congelamento dei fondi delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini. Successivamente, la decisione 2015/143 e il regolamento 2015/138 hanno precisato che rientrano nel criterio di inserimento anche le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita o abuso d’ufficio connesso a fondi pubblici.
Il ricorrente era stato inserito negli elenchi con la motivazione secondo cui era sottoposto a procedimento penale in Ucraina per appropriazione indebita di fondi o beni statali. Con gli atti impugnati, la decisione (PESC) 2015/364 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357, il Consiglio aveva mantenuto il suo nome negli elenchi e prorogato le misure restrittive.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Dinanzi al Tribunale Azarov aveva dedotto cinque motivi, relativi, in sintesi, alla motivazione, alla violazione dei diritti fondamentali, allo sviamento di potere, alla violazione del principio di buona amministrazione e all’errore manifesto di valutazione. Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso.
Motivo di impugnazione esaminato dalla Corte
In impugnazione, la Corte ha esaminato anzitutto la terza parte del quinto motivo. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse errato nel non applicare la giurisprudenza della sentenza LTTE/Consiglio, poi confermata da Consiglio/LTTE, secondo cui il Consiglio, prima di fondarsi su una decisione di un’autorità di uno Stato terzo, deve verificare che quella decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Il Consiglio replicava che la struttura e la finalità delle misure contro l’Ucraina erano diverse da quelle antiterrorismo e che, in ogni caso, la politica di sostegno all’Ucraina giustificava un approccio diverso.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza costante secondo cui, in materia di misure restrittive, il controllo giurisdizionale dell’Unione deve essere completo e deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il giudice dell’Unione deve verificare che la decisione individuale sia fondata su una base fattuale sufficientemente solida e che i motivi addotti siano dimostrati.
Nel caso di specie, la misura era mantenuta sulla base del fatto che il ricorrente fosse sottoposto a un procedimento penale delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi statali. La Corte qualifica tale circostanza come una decisione di un’autorità di uno Stato terzo sulla quale il Consiglio si è effettivamente fondato.
Da ciò discende che il Consiglio era tenuto, prima di adottare o mantenere le misure, a verificare che quella decisione fosse stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva. La Corte precisa che questo obbligo non viene meno perché l’Ucraina è parte della CEDU, né perché le misure rientrano in una politica di sostegno a uno Stato terzo. Né può ritenersi che le differenze strutturali rispetto al regime antiterrorismo di cui alla posizione comune 2001/931/PESC escludano l’applicazione di tali garanzie.
La Corte osserva inoltre che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che solo un errore manifesto nella scelta politica di sostenere il nuovo regime ucraino potesse incidere sulla legittimità degli atti. In realtà, la questione non riguardava la legittimità della scelta politica generale, ma la legalità dell’inserimento individuale e la necessaria verifica della regolarità della decisione straniera su cui esso si fondava.
Decisione e effetti
Accolto il motivo di impugnazione, la Corte annulla integralmente la sentenza del Tribunale. Poiché disponeva degli elementi necessari, la Corte decide definitivamente la controversia e annulla anche la decisione (PESC) 2015/364 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 nella parte in cui riguardano Azarov. Il Consiglio è condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Principi affermati
- Il Consiglio, quando si fonda su una decisione di un’autorità di uno Stato terzo per mantenere misure restrittive, deve verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva.
- Il Consiglio deve dar conto, almeno sinteticamente, di avere svolto tale verifica nella motivazione dell’atto restrittivo.
- La circostanza che lo Stato terzo sia parte della CEDU o che l’Unione persegua una politica di sostegno verso di esso non elimina tale obbligo di controllo.
- In mancanza di tale verifica, l’inserimento o il mantenimento in elenco è illegittimo e l’atto restrittivo deve essere annullato nella parte relativa all’interessato.
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