Sentenza n. 1098/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto n. 2822 dell’08/08/2024, notificato il 09/08/2024, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il diniego d’assunzione del Sig. -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente. in relazione ai motivi aggiunti depositati il 20 gennaio 2025: (i) del decreto n. 4462 del 18/12/2024, notificato il 19/12/2024, con cui il Ministero dell’Interno – in sede di riesame disposto dal collegio con l’ordinanza del -OMISSIS-- ha confermato il diniego d’assunzione del Sig. -OMISSIS- espresso con il precedente decreto; (ii) di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assunzione per ritenuta insussistenza del requisito dell'integrità morale e decreto successivo di conferma adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato le prove preselettive e di efficienza fisica ed essere risultato idoneo non vincitore, era stato convocato per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali ed era stato ritenuto idoneo. Il Ministero dell'Interno aveva tuttavia negato l'assunzione, ritenendo insussistente il requisito dell'integrità morale in ragione di un procedimento penale relativo a fatti commessi mediante l'utilizzo di una carta intestata al ricorrente, sulla quale era stata accreditata una somma sottratta alla persona offesa. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1 e 27, comma 2, Cost., dell'art. 26 l. n. 53/1989, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Sosteneva che la carta era stata smarrita e bloccata prima che egli venisse a conoscenza del procedimento penale, che il risarcimento versato alla persona offesa e la conseguente remissione della querela non costituivano ammissione di responsabilità e che l'amministrazione non aveva ricostruito autonomamente i fatti né valutato gli elementi emersi dalle indagini. Il provvedimento originario era stato sostituito da un nuovo diniego adottato in sede di riesame, impugnato con motivi aggiunti, nei quali venivano dedotti anche travisamento dei fatti, ulteriore difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L'amministrazione sosteneva invece la legittimità della valutazione e la rilevanza del procedimento penale ai fini del requisito morale.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, poiché il provvedimento originario era stato sostituito dal successivo decreto adottato in sede di riesame, e ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando il nuovo diniego di assunzione. In via preliminare ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati collocati in graduatoria, rilevando che nei provvedimenti di esclusione non sono normalmente individuabili controinteressati e che la posizione del ricorrente era già conoscibile dalla graduatoria degli idonei non vincitori. Nel merito, ha riconosciuto che la verifica delle qualità morali e di condotta per l'accesso al Corpo dei Vigili del Fuoco implica un'ampia discrezionalità amministrativa, ma ha precisato che tale valutazione deve fondarsi su elementi concreti riferiti direttamente all'aspirante, essere preceduta da un'istruttoria completa e risultare sorretta da motivazione non contraddittoria, ragionevole e logica. Il pagamento di una somma alla persona offesa, seguito dalla remissione della querela, non può essere automaticamente interpretato come ammissione della responsabilità penale, trattandosi di una strategia difensiva legittima. Inoltre, l'amministrazione aveva travisato i fatti ritenendo che la denuncia di smarrimento della carta fosse stata presentata dopo la conoscenza del procedimento penale: dagli atti risultava invece che la carta era stata bloccata il 2-3 luglio 2021, la denuncia era stata presentata il 6 luglio 2021 e la conoscenza del procedimento era intervenuta solo il 4 novembre 2022. Il Ministero, pur potendo valutare il fatto storico oggetto del procedimento penale anche dopo la remissione della querela, non aveva accertato autonomamente la riconducibilità della condotta al ricorrente, limitandosi a valorizzare la titolarità della carta, il pagamento risarcitorio e la denuncia querela. In un contesto meramente indiziario, la titolarità della carta non era sufficiente, senza ulteriori elementi, a dimostrare la responsabilità del candidato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 26 l. n. 53/1989
“per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”
La disposizione richiede, per l'accesso ai ruoli indicati, il possesso di qualità morali e di condotta; tale requisito è oggetto di valutazione discrezionale, ma l'amministrazione deve fondare il giudizio su fatti concreti, svolgere un'istruttoria completa e motivare in modo logico e non contraddittorio.
art. 5 d.lgs. n. 217/2005
La norma richiama l'art. 26 l. n. 53/1989 per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, rendendo applicabile il requisito delle qualità morali e di condotta.
artt. 1 e 27, comma 2, Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno della contestazione della valutazione amministrativa fondata su un procedimento penale non definito; la decisione si concentra tuttavia sui vizi di istruttoria, travisamento e motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione amministrativa delle qualità morali e di condotta necessarie per l'accesso al Corpo dei Vigili del Fuoco è ampiamente discrezionale, ma deve fondarsi su elementi di fatto concreti riferiti direttamente alla persona dell'aspirante, risultare preceduta da istruttoria completa ed essere sorretta da una motivazione logica, ragionevole e non contraddittoria.
- La remissione della querela non impedisce in astratto all'amministrazione di valutare il fatto materiale sottostante ai fini del requisito morale; tuttavia, l'amministrazione deve accertare autonomamente la concreta riconducibilità del fatto al candidato e non può considerare tale responsabilità automaticamente dimostrata dalla denuncia querela o dalla mera pendenza di un procedimento penale.
- Il pagamento di una somma alla persona offesa, effettuato per ottenere la remissione della querela, non costituisce di per sé ammissione di responsabilità penale e non può essere valorizzato automaticamente come prova dell'inidoneità morale del candidato.
- La titolarità di una carta sulla quale sia stato accreditato il provento di una condotta illecita non dimostra, da sola e in assenza di ulteriori elementi, la responsabilità del titolare per il fatto commesso mediante quella carta.
- Il travisamento della sequenza temporale degli eventi rilevanti — in particolare, l'erronea ritenuta posteriorità della denuncia di smarrimento rispetto alla conoscenza del procedimento penale — integra difetto di istruttoria e vizia la motivazione del diniego di assunzione fondato sulla valutazione dell'integrità morale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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