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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento del 18 aprile 2025 con il quale il Comune di -OMISSIS- ha autorizzato la controinteressata -OMISSIS-OMISSIS-, titolare del pubblico esercizio denominato “-OMISSIS-”, all’occupazione di suolo pubblico, a partire dal 18 aprile 2025 e fino al 17 novembre 2025, sulla parte antistante il locale di proprietà e sulla prospiciente -OMISSIS-, ricadente all’interno della zona antica del paese; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 18 aprile 2025, qualificato come proroga dell'autorizzazione del 2024, relativo all'occupazione di 60 mq di suolo pubblico per l'anno 2025 in favore di un pubblico esercizio, in aree del centro storico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'autorizzazione rilasciata alla società controinteressata per l'occupazione di suolo pubblico antistante il locale e sulla prospiciente strada del centro storico. Ha dedotto, con due motivi articolati, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza istruttoria e motivazionale, violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico, della Tavola 4/4 allegata al regolamento e del principio del giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che il Comune avesse applicato soltanto i criteri quantitativi dell'art. 22 del regolamento, consentendo un'occupazione fino a 60 mq e secondo il rapporto 1:1 tra superficie interna ed esterna, senza rispettare le specifiche prescrizioni localizzative e dimensionali contenute nel parere della Soprintendenza e riprodotte nella Tavola 4/4. L'autorizzazione avrebbe quindi consentito l'installazione di pedane, tavoli e ombrelloni in aree non autorizzate, con possibile schermatura dell'attività del ricorrente e interferenza con il suo bacino di utenza. La controinteressata ha eccepito l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, nonché il difetto di interesse del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestivo e ammissibile il ricorso, qualificando l'atto impugnato come esito di una nuova istanza per l'anno 2025 e non come atto meramente confermativo o proroga automatica dell'autorizzazione precedente. Sebbene l'efficacia dell'autorizzazione fosse cessata il 17 novembre 2025, il giudizio è stato ritenuto procedibile ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché il ricorrente aveva manifestato interesse alla decisione ai fini risarcitori. L'originaria domanda di annullamento è stata quindi riqualificata come domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei limiti indicati. Il Collegio ha stabilito che il parere della Soprintendenza, richiamato e recepito dal Regolamento comunale del 2019, e la Tavola 4/4 costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento e devono essere letti congiuntamente all'art. 22. Il limite quantitativo di 60 mq e il rapporto 1:1 operano quindi soltanto entro le aree e secondo le tipologie individuate dalle prescrizioni della Soprintendenza; non consentono al Comune di autorizzare occupazioni in spazi diversi da quelli specificamente individuati. È stata pertanto accertata, ai fini risarcitori, l'illegittimità del provvedimento del 18 aprile 2025 nella parte in cui ha autorizzato l'occupazione in aree diverse da quelle prescritte per la zona interessata. È stata respinta l'eccezione relativa al difetto di interesse, in ragione della vicinanza delle attività, della comunanza del bacino di utenza, della possibile schermatura dell'area del ricorrente e delle esigenze di tutela del centro storico, dell'ambiente urbano e dei beni culturali. Le contestazioni della controinteressata sull'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata al ricorrente non sono state esaminate perché estranee all'oggetto del giudizio e non supportate da ricorso incidentale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    quando, nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori

    La cessazione dell'utilità dell'annullamento non elimina l'interesse alla decisione quando il ricorrente dichiari di avere interesse ai fini risarcitori; in tal caso il giudice deve accertare la legittimità o illegittimità dell'atto, anche riqualificando l'originaria domanda di annullamento.

  • art. 52 d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza sulle occupazioni di suolo pubblico nei centri storici può contenere prescrizioni localizzative e conformative che, una volta recepite nel regolamento comunale, vincolano il rilascio delle autorizzazioni.

  • art. 22 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico

    per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la concessione di spazi ed aree pubbliche verrà rilasciata di norma in ragione del rapporto di 1:1 tra superficie interna accessibile al pubblico e superficie esterna da autorizzare; per quanto riguarda le zone A e A1 ... la superficie di suolo pubblico da autorizzare sarà nel limite massimo di mq 60

    I criteri quantitativi del rapporto 1:1 e del limite massimo di 60 mq non prevalgono sulle prescrizioni specifiche della Soprintendenza e della Tavola 4/4; operano soltanto per le aree e le tipologie di occupazione consentite.

  • art. 53, comma 1, c.p.a.

    Non ricorrevano i presupposti per la dimidiazione urgente dei termini processuali, anche perché il danno allegato era patrimoniale e teoricamente risarcibile.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per disporre l'acquisizione del provvedimento comunale impugnato.

  • art. 65, comma 1, c.p.a.

    È stato utilizzato per ordinare al Comune il deposito del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento dell'atto non è più utile per la scadenza della sua efficacia, la dichiarazione del ricorrente di avere interesse ai fini risarcitori è sufficiente a mantenere la procedibilità della controversia e impone al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
  • Un atto qualificato dall'amministrazione come proroga non è meramente confermativo quando deriva da una nuova istanza e disciplina un distinto arco temporale; esso è autonomamente impugnabile come nuovo provvedimento.
  • Quando un regolamento comunale recepisce espressamente il parere della Soprintendenza come parte integrante e sostanziale, le prescrizioni del parere e i relativi elaborati grafici hanno efficacia conformativa per il rilascio delle autorizzazioni e devono essere interpretati congiuntamente alle disposizioni regolamentari.
  • Il limite quantitativo generale previsto da un regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, quale il rapporto 1:1 tra superficie interna ed esterna o il limite massimo di superficie, non consente occupazioni in aree ulteriori rispetto a quelle specificamente individuate dalle prescrizioni della Soprintendenza e dagli elaborati planimetrici recepiti nel regolamento.
  • La vicinanza tra esercizi commerciali, la condivisione del bacino di utenza e la possibile interferenza materiale dell'occupazione autorizzata sull'attività del ricorrente possono dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione, anche quando la controversia coinvolga esigenze di tutela del centro storico e dei beni culturali.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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