Sentenza del 15/03/2021 n. 2293 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 67/2021 IMPOSTA REGISTRO - Sentenza di condanna - Restituzione somme - Tassazione in misura fissa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione per imposta di registro (importo liquidato €3.559,00, calcolato applicando l'aliquota del 3% sul valore imponibile di €118.628,92 risultante dal decisum di €106.283,96 oltre interessi €12.344,96). La ricorrente ha dedotto che la sentenza civile del Tribunale di Napoli aveva dichiarato la nullità delle clausole contrattuali (anatocismo trimestrale e commissione di massimo scoperto) e, per effetto di tale declaratoria, aveva condannato la banca alla restituzione di somme indebitamente percepite, sicché l'atto giudiziario produceva un mero effetto ristabilitorio dell'originaria situazione patrimoniale e doveva essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) della Tariffa annessa al DPR n. 131/1986. L'Agenzia oppose che la sentenza aveva come contenuto principale una condanna al pagamento di somme (azione di indebito oggettivo) e perciò la tassazione al 3% (lett. b) era corretta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della XXX Spa. Il giudice d'appello ha esaminato dispositivo e motivazione della sentenza civile (Tribunale di Napoli 01/12/2015, n.15057/2015) e ha ritenuto che la pronuncia avesse dichiarato la nullità delle clausole del contratto di conto corrente e, come effetto necessario e consequenziale, aveva riliquidato il rapporto e disposto la restituzione delle somme indebitamente percepite: non si era trattato di un trasferimento di ricchezza imponibile proporzionalmente, ma di un mero ristabilimento della situazione patrimoniale. Ne consegue che l'atto giudiziario va assoggettato all'imposta di registro nella sola misura fissa prevista dall'art. 8, comma 1, lett. e) della Tariffa del DPR n.131/1986. L'appellante (Agenzia) è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte Prima, art. 8, comma 1, lett. b)
atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori sono tassabili con l'aliquota del 3%
La lettera b) si applica quando il contenuto principale dell'atto giudiziario è una condanna al pagamento di somme o al trasferimento di valore, con manifestazione di nuova capacità contributiva soggetta a imposta proporzionale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte Prima, art. 8, comma 1, lett. e)
att i dell'autorità giudiziaria che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, sono soggetti ad imposta fissa
La lettera e) esclude l'applicazione dell'aliquota proporzionale quando la pronuncia giudiziale ha natura dichiarativa di nullità/annullamento e la condanna alla restituzione è strumentale al ristabilimento della situazione patrimoniale originaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis: Sez. 5, sent. n. 24954/2013; Sez. 5, ord. n. 16814/2017)
La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato che le sentenze che dichiarano la nullità di un atto o di clausole e, in conseguenza, ordinano la restituzione di somme rientrano nella lett. e) e sono soggette all'imposta fissa.
Cass. sent. n. 5655/2018 e Cass. sent. n. 1342/2018 (richiamate)
Queste pronunce aiutano a distinguere i casi: se l'annullamento è meramente incidentale rispetto alla pretesa principale di pagamento, può prevalere la qualificazione come condanna al pagamento (lett. b). Occorre dunque valutare la preminenza dell'oggetto della decisione e la struttura logico-causale tra declaratoria di nullità e condanna al pagamento.
Massime di principio
- Per la tassazione della registrazione di una sentenza conta la sostanza/e gli effetti della pronuncia (dispositivo e motivazione), non la mera etichetta; se la sentenza ristabilisce l'originaria situazione patrimoniale per dichiarazione di nullità/annullamento, si applica l'imposta fissa (art. 8 lett. e).
- Se la restituzione è il naturale e necessario effetto della declaratoria di nullità delle clausole (cioè la nullità è l'antecedente logico-giuridico della condanna), non si configura un nuovo trasferimento di ricchezza tassabile proporzionalmente.
- Se invece la domanda verte principalmente sulla condanna al pagamento (azione di indebito/indebitamento oggettivo) e la declaratoria di nullità è incidentale o rappresenta solo l'occasione della pretesa di rimborso, potrà trovare applicazione la tassazione proporzionale (art. 8 lett. b).
- Occorre sempre esaminare il dispositivo della sentenza e la catena causale tra dichiarazione di nullità e condanna al pagamento: la qualificazione giuridica dell'atto giudiziario deriva dagli effetti concreti prodotti sul patrimonio delle parti.
- Per il contribuente che registra una sentenza contenente sia declaratoria di nullità sia condanna a restituzioni, è utile evidenziare nel titolo di registrazione e nella documentazione il nesso di necessità tra nullità e restituzione per sostenere l'applicazione della tassa fissa.
- L'Amministrazione finanziaria, nelle verifiche, deve valutare la natura preponderante dell'oggetto della decisione; in caso di contenzioso è probabile il successo del contribuente quando la sentenza dimostra chiaramente la finalità ristabilitoria e non il trasferimento di nuova capacità contributiva.
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