Ordinanza n. 40/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, previa sospensione, provvedimento Motorizzazione -OMISSIS- della -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 9.10.2025 recante revisione della patente di guida del ricorrente ai sensi dell'art. 128 C.d.S.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente di guida. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che il ricorrente contestava la valutazione amministrativa circa la sussistenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti per l'abilitazione alla guida. La domanda cautelare è stata inoltre ritenuta genericamente motivata quanto al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza incidentale di sospensione. Ha ritenuto che la presenza del metabolita urinario della cocaina, risultante dagli accertamenti dell'ASL, denotasse un uso recente, benché non attuale, della sostanza. Tale elemento rende immune dalle censure dedotte la valutazione discrezionale dell'amministrazione circa la sussistenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida e, quindi, giustifica il mantenimento dell'efficacia del provvedimento di revisione nelle more del giudizio. Il requisito del periculum in mora è stato comunque dedotto in modo generico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 128 Codice della strada
La disposizione costituisce la base del potere di disporre la revisione della patente quando emergano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti per l'abilitazione alla guida.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e i presupposti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
Massime di principio
- La presenza di un metabolita urinario di una sostanza stupefacente, anche quando denoti un uso recente ma non attuale, può costituire elemento sufficiente a rendere legittima la valutazione discrezionale dell'amministrazione circa l'esistenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per la guida e, conseguentemente, l'attivazione della revisione della patente ai sensi dell'art. 128 Codice della strada.
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il periculum in mora sia dedotto in termini generici, senza una concreta allegazione del pregiudizio grave e irreparabile.
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