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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18566/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un dottore commercialista in quiescenza aveva ottenuto in primo grado la condanna della Cassa previdenziale professionale a restituirgli quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà nel periodo gennaio 2009-febbraio 2015, per un importo di euro 9.455,89. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'appello della Cassa, ritenendo non dovuto il contributo sulla base della giurisprudenza di legittimità. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando plurime violazioni di legge: in sintesi, ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà istituito dal regolamento della Cassa in connessione con le norme che attribuiscono alle casse privatizzate poteri di autoorganizzazione e con le disposizioni volte a garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del sistema previdenziale, invocando anche gli artt. 3 e 38 Cost. Il resistente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il proprio orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari, un contributo di solidarietà incidente su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili. Tale prelievo non costituisce un criterio di calcolo della pensione e, quindi, non è riconducibile al principio del pro rata; si tratta invece di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Sono state conseguentemente confermate la statuizione di merito favorevole al pensionato e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Non attribuisce alle casse privatizzate il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, quando ciò si traduce in un prelievo non riconducibile ai criteri di determinazione del trattamento.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008

    La disposizione regolamentare, nella parte in cui introduce il contributo di solidarietà, è ritenuta incompatibile con i limiti dei poteri riconosciuti alla Cassa.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    È richiamato nel quadro normativo invocato dalla ricorrente, ma non è ritenuto idoneo a legittimare un prelievo regolamentare su pensioni già determinate.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    È richiamato insieme alle altre norme sull'autonomia delle casse, ma non consente di derogare al principio per cui il contributo di solidarietà spetta al legislatore.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    È evocato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma la Corte ribadisce che analoghe misure hanno natura di prestazioni patrimoniali imposte per legge.

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    È menzionato tra le norme invocate, senza che ne derivi un diverso potere regolamentare della Cassa.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dalla ricorrente, ma non supera il limite per cui il prelievo patrimoniale deve avere copertura legislativa.

  • art. 38 Cost.

    È richiamato nel quadro delle garanzie previdenziali, senza che ciò consenta alla Cassa di imporre unilateralmente il contributo.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; gli enti previdenziali non possono introdurla con un atto regolamentare.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

    È richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o atti interni, prelievi patrimoniali su trattamenti pensionistici già determinati quando tali prelievi non incidono sui criteri di calcolo della pensione.
  • Un contributo qualificato come "di solidarietà" non si sottrae alla disciplina dell'art. 23 Cost. se sostanzialmente consiste in una prestazione patrimoniale imposta: la sua istituzione richiede una base legislativa e non può essere rimessa all'autonomia regolamentare dell'ente.
  • Il principio del pro rata impedisce modifiche peggiorative dei trattamenti già maturati mediante interventi che, pur formalmente diversi, si traducano in una trattenuta successiva sul rateo pensionistico senza intervenire sui criteri di determinazione della prestazione.
  • La conferma di un orientamento giurisprudenziale consolidato rende infondate censure che ripropongano questioni già risolte, in assenza di elementi nuovi idonei a mutare la precedente ricostruzione interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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