Cassazione Civile, Ordinanza n. 23537/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale; il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione il richiedente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'erroneo giudizio di totale inattendibilità della propria narrazione, sostenendo che il racconto fosse coerente, lineare e plausibile alla luce delle informazioni sul Paese d'origine; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, perché la corte territoriale aveva escluso la protezione sussidiaria senza acquisire e indicare informazioni aggiornate e precise sulla situazione del Paese di provenienza. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la valutazione di inattendibilità era stata motivata in modo non apparente e che il ricorrente non aveva specificamente indicato fatti decisivi omessi dal giudice di merito; ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il giudice deve svolgere un accertamento officioso sulla situazione del Paese con fonti aggiornate e deve indicare fonte e contenuto delle informazioni utilizzate, onere non assolto nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione può essere dedotto solo mediante specifica indicazione dei fatti decisivi omessi dal giudice di merito; non è sufficiente una censura generica alla valutazione di credibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta per contestare la mancata applicazione delle norme che disciplinano i presupposti e il procedimento di accertamento della protezione sussidiaria.
art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007
Le dichiarazioni del richiedente sono ritenute veritiere solo se coerenti, plausibili e non contraddette dalle informazioni generali e specifiche disponibili; l'attendibilità soggettiva è il primo accertamento da compiere.
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007
La mancata credibilità del racconto può essere sufficiente a escludere la protezione sussidiaria anche rispetto alle ipotesi di danno grave previste dalle lettere a) e b).
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
La non veridicità del racconto, una volta accertata, consente di negare la protezione sussidiaria senza ulteriore approfondimento istruttorio officioso, salvo l'impossibilità di fornire riscontri probatori.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
La nozione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale va accertata con riferimento al livello di violenza idoneo a esporre ogni civile, per la sola presenza sul territorio, a un rischio effettivo di minaccia grave e individuale.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Il giudice ha il dovere di acquisire informazioni precise e aggiornate sul Paese di origine e di indicare specificamente la fonte utilizzata e il contenuto delle informazioni tratte, così da consentire il controllo di pertinenza e specificità.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione internazionale, l'accertamento prioritario riguarda l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, secondo i criteri di coerenza, plausibilità e non contraddizione con le informazioni disponibili sul Paese d'origine.
- La valutazione di inattendibilità del richiedente è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio di omesso esame di fatti decisivi, che devono essere specificamente indicati dal ricorrente.
- Se il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile, tale valutazione può bastare a negare lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), senza necessità di un ulteriore approfondimento officioso, salvo che l'assenza di prova dipenda dall'impossibilità di procurarsela.
- Per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il giudice deve comunque svolgere un accertamento officioso sulla situazione del Paese di provenienza, fondato su informazioni aggiornate, precise e specificamente indicate in motivazione.
- La motivazione sulla situazione del Paese non è sufficiente se non consente di verificare quale fonte informativa sia stata utilizzata e quale contenuto sia stato ritenuto decisivo ai fini della decisione.
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