Sentenza n. 3/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS-, per la condanna dell’Amministrazione resistente alla modifica del conteggio dell’aspettativa considerando lo scomputo dai 585 (cinquecento/ottantacinque) giorni valutati del lasso di tempo di ingiustificato ritardo di invio alla C.M.O.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità per 585 giorni, cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo assoluto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il conteggio del periodo di aspettativa per infermità, deducendo che il primo invio alla competente Commissione Medica Ospedaliera sarebbe avvenuto oltre il termine di 90 giorni previsto dalla circolare ministeriale, ridotto a 60 giorni nei casi di assenza per convalescenza. Ha sostenuto che tale ritardo, oltre a contrastare con l'art. 905 del d.lgs. n. 66/2010, avrebbe determinato un incremento di oltre otto mesi del periodo complessivo di aspettativa, il superamento anticipato dei termini rilevanti ai fini della decurtazione stipendiale e la conseguente indebita richiesta di restituzione di emolumenti. Ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento e la riliquidazione del conteggio mediante scomputo del periodo asseritamente imputabile al ritardo dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 imponga all'Amministrazione di provvedere tempestivamente agli accertamenti sanitari, ma non stabilisca uno specifico termine perentorio anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa previsto dall'art. 912. Il termine indicato dalla circolare ministeriale, riferito alla predisposizione della richiesta di accertamento presso la C.M.O. 20 giorni prima della scadenza del termine di 90 o 60 giorni, non è perentorio, anche perché la stessa circolare consente comunque l'invio 30 giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza nel quinquennio. Secondo il Collegio, al di fuori dell'approssimarsi della scadenza del periodo massimo di aspettativa, non sussiste un obbligo dell'Amministrazione di richiedere immediatamente l'accertamento collegiale presso la C.M.O.; l'ufficiale medico può gestire i periodi di temporanea inidoneità nell'ambito dell'aspettativa. Non essendo configurabile un ritardo colpevole dell'Amministrazione, è stata esclusa la necessità di scomputare giorni dal conteggio dei 585 giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 905 d.lgs. n. 66/2010
nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari
La disposizione impone una tempestiva attivazione degli accertamenti, ma non prevede un termine specifico e perentorio per l'invio alla C.M.O.; l'obbligo assume rilievo soprattutto in prossimità della scadenza del periodo massimo di aspettativa.
art. 912 d.lgs. n. 66/2010
due anni in un quinquennio
Individua il periodo massimo di aspettativa per infermità nel quinquennio, rispetto al quale deve essere assicurata la necessaria contestualità degli accertamenti sanitari.
art. 905, commi 5 e 7, d.lgs. n. 66/2010
Disciplina la proroga dell'aspettativa e la cessazione dal servizio permanente quando il militare non sia ancora idoneo allo scadere del periodo massimo o sia giudicato permanentemente inabile anche prima di tale scadenza.
art. 929, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010
Costituisce la base normativa per la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo assoluto del militare permanentemente non idoneo al servizio incondizionato.
art. 1084-bis d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale fondamento della promozione del militare al grado di Colonnello.
circolare ministeriale del 2007 richiamata nel provvedimento
predisporre la richiesta dell'accertamento sanitario alla competente C.M.O.; comunque 30 giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio previsto nel quinquennio di valutazione
Il termine indicato per la predisposizione della richiesta di accertamento non ha natura perentoria; la circolare prevede una diversa scansione temporale collegata alla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Massime di principio
- Nel regime dell'aspettativa per infermità del personale militare, l'art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 impone che gli accertamenti sanitari siano svolti tempestivamente, ma, in assenza di una specifica previsione legislativa, non introduce un termine perentorio per l'invio del militare alla C.M.O.
- Il termine previsto da una circolare ministeriale per predisporre la richiesta di accertamento sanitario presso la C.M.O. non è perentorio quando la stessa disciplina consente comunque l'attivazione dell'accertamento in prossimità della scadenza del periodo massimo di aspettativa.
- Al di fuori dell'approssimarsi della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità, l'Amministrazione non è obbligata a sottoporre immediatamente il militare alla C.M.O.; la gestione dei periodi di temporanea inidoneità può rimanere affidata all'ufficiale medico competente.
- La tempestività degli accertamenti sanitari richiede che essi siano svolti in modo sostanzialmente contestuale alla scadenza del periodo massimo di aspettativa quando tale scadenza è prossima, pur senza che la normativa stabilisca un termine perentorio per l'espletamento dell'accertamento.
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