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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18791/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un dipendente dall'Ente Sviluppo Agricolo ai ruoli di una agenzia regionale, con conseguente contestazione sul trattamento economico da conservare e sulle voci retributive da computare. Il lavoratore aveva chiesto il pagamento delle differenze tra la RIA e l'APE maturate dal febbraio 2008, sostenendo che l'anzianità professionale edile maturata presso il precedente datore dovesse essere valorizzata anche nel nuovo inquadramento e che un precedente giudicato avesse già riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'APE. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 l.r. Sicilia n. 11/1988, perché la Corte d'appello avrebbe dovuto liquidare specificamente le differenze retributive e non limitarsi a una condanna generica; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, poiché un precedente giudicato e un decreto ingiuntivo avrebbero accertato il diritto all'APE anche verso il datore subentrante; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere attribuito efficacia al conteggio prodotto dall'Assessorato, ritenuto non conforme al contratto e al CCRL; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, ritenendo corretta, per il resto, la ricostruzione della Corte d'appello sul diritto del lavoratore a far valere, al momento del passaggio, l'anzianità maturata presso il precedente datore ai fini della posizione economica fondamentale e dei successivi incrementi secondo il nuovo contratto collettivo. Tuttavia ha censurato la sentenza impugnata perché, a fronte di una domanda di condanna specifica al pagamento di somme quantificate o quantificabili, il giudice di merito non poteva limitarsi a una condanna generica, ma doveva decidere anche sul quantum debeatur. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà quantificare le eventuali differenze retributive dovute, eventualmente tramite indagini tecniche, e provvedere anche sulle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone di corrispondere alla domanda proposta; se viene chiesta una condanna specifica al pagamento di una somma determinata o determinabile, il giudice non può limitarsi al solo an debeatur ma deve pronunciarsi anche sul quantum debeatur

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    viene richiamato come base del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno sul diritto all'APE

  • art. 5 l.r. Sicilia n. 11/1988

    richiamato nel primo motivo, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla censura sulle spese di lite

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale non partecipato seguito in Cassazione

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la cassazione della decisione di merito travolge la statuizione sulle spese

  • artt. 7 e 9 L. Regione Sicilia 19/2008

    richiamati per affermare la correttezza dell'instaurazione del giudizio nei confronti dell'Assessorato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte precisa che l'accoglimento del ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando l'attore chiede la condanna al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile, il giudice deve pronunciare sulla quantificazione del credito e non può limitarsi a una condanna generica al solo an debeatur, salvo accordo delle parti o opposizione alla richiesta di specifica liquidazione.
  • Nel passaggio del rapporto di lavoro tra enti o amministrazioni, l'anzianità maturata presso il precedente datore può incidere sulla conservazione della retribuzione e sulla posizione economica iniziale nel nuovo inquadramento, ma gli incrementi successivi vanno valutati secondo gli istituti previsti dal nuovo rapporto.
  • La censura sulla mancata liquidazione del quantum è decisiva quando la domanda sia stata formulata in termini specifici o comunque con importi determinati o determinabili e il giudice di merito abbia omesso di accertare l'effettiva entità delle somme dovute.
  • La cassazione con rinvio comporta il travolgimento della statuizione sulle spese del grado cassato, che dovranno essere nuovamente regolate dal giudice di rinvio insieme al merito residuo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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