Cassazione Civile, Ordinanza n. 10387/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Un gruppo di dipendenti di un ente previdenziale aveva chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nella posizione C3 del profilo di ispettore di vigilanza, sostenendo di provenire dalla posizione C1, di avere partecipato a una selezione interna, di essere stati successivamente avviati al corso di formazione, di avere superato la selezione finale e di avere svolto in concreto, dal 2002, funzioni ispettive con autonomia piena. In subordine, avevano chiesto le differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello l'aveva accolta solo in parte, riconoscendo il superiore inquadramento dal 6 giugno 2003 e le differenze retributive per l'attività svolta fino all'effettivo inquadramento. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei criteri di interpretazione del contratto collettivo integrativo e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'attività svolta fosse soltanto tirocinio e non autonoma attività ispettiva; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., lamentando travisamento della prova e errata desunzione dello svolgimento di attività di vigilanza in piena autonomia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse proponibile come violazione di legge sostanziale, perché l'interpretazione di un contratto collettivo integrativo si censura in cassazione solo come violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, mentre la doglianza dell'ente mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e della volontà negoziale, già compiuta dai giudici di merito sulla base delle prove testimoniali. Ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la contestazione sulla valutazione delle prove non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se non nei casi di decisione su prove non introdotte dalle parti o di attribuzione a una prova legale di un valore diverso da quello normativamente previsto; qui, invece, la censura si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi confermato, in via processuale, la decisione impugnata e ha disposto nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese, dando inoltre atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
I canoni di interpretazione contrattuale possono essere invocati in cassazione contro un contratto collettivo integrativo solo per denunciare la violazione delle regole ermeneutiche, non per sollecitare una rivalutazione del fatto.
artt. 1362 c.c. e ss.
L'accertamento della volontà negoziale è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione nei limiti consentiti.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'inquadramento e sulle mansioni superiori, ma non oggetto di accoglimento per la natura inammissibile delle censure.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 6 CEDU per contestare la motivazione e la valutazione della prova, ma senza che emergesse un vizio deducibile nei termini prospettati.
art. 6 CEDU
Richiamato in funzione rafforzativa delle doglianze processuali, senza incidere sull'esito di inammissibilità.
art. 113 c.p.c.
La sua violazione non è stata ravvisata, poiché la censura mirava in realtà a contestare il merito della decisione.
art. 115 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non basta la diversa valutazione delle prove raccolte.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello previsto o applica come legale una prova liberamente valutabile; non nel caso di semplice apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360 c.p.c., n. 3
La violazione/falsa applicazione di legge sostanziale è richiamabile per i contratti collettivi nazionali, ma non per i contratti integrativi, per i quali il controllo di legittimità resta ancorato ai canoni ermeneutici.
art. 360 c.p.c., n. 4
Non può essere utilizzato per veicolare una critica alla valutazione del fatto sotto la veste di violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360 c.p.c., n. 5
La doglianza sul travisamento o sulla insufficienza della motivazione non è proponibile nei termini richiesti, essendo preclusa la rivalutazione del merito.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'errore percettivo del giudice su fatti incontestati e decisivi, se dedotto come falsa percezione della realtà o svista materiale, integra in astratto un vizio da revocazione e non un motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, l'interpretazione di un contratto collettivo integrativo è censurabile solo come violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi motivazionali nei limiti consentiti; non è ammesso trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del contenuto negoziale o delle risultanze istruttorie.
- La contestazione della qualificazione delle mansioni come superiori o di tirocinio riguarda un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se la decisione è sorretta da una motivazione non apparente e non illogica.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate: utilizzo di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a prove legali di un valore difforme da quello previsto; non quando la parte contesti soltanto il peso attribuito dal giudice a prove ritualmente acquisite.
- Il travisamento o l'errore percettivo su fatti decisivi e incontestati non integra normalmente un motivo di ricorso per cassazione, ma può rilevare semmai come vizio da revocazione.
- Per i contratti collettivi integrativi non opera il medesimo parametro di sindacato previsto per i contratti collettivi nazionali ai fini dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sicché il controllo di legittimità resta limitato alla corretta applicazione delle regole ermeneutiche.
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