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Sentenza

Sentenza n. 143/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 4009/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10/10/2024.

Giustizia amministrativa202501458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4009/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il loro diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 per determinate annualità scolastiche e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di buoni elettronici per complessivi euro 1.000,00 in favore di ciascun ricorrente. L’amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti processuali, costituiti dal passaggio in giudicato del titolo e dall’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario, mediante l’erogazione dei buoni elettronici dovuti. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da esercitare entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che il ritardo nell’esecuzione del titolo può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne al pagamento di somme di denaro deve essere decorso inutilmente prima della proposizione o della definizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., quale base per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente.

  • art. 91 c.p.c.

    In applicazione del principio di soccombenza, giustifica la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è passato in giudicato e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione entro il termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine prestabilito e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La regola per cui il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione resistente non percepisce un compenso autonomo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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