Cassazione Penale, Sentenza n. 37788/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l\'ordinanza che aveva respinto l\'istanza di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta. Il motivo principale era l\'errore dei difensori nel conteggio dei termini, avendo questi computato la sospensione feriale nel termine per il deposito delle motivazioni e quindi per la proposizione dell\'appello. I ricorrenti sostenevano che tale ignoranza normativa del difensore dovesse configurare caso fortuito (o forza maggiore) idoneo a giustificare la restituzione in termini, richiamando orientamenti - anche della Corte EDU - secondo cui in presenza di gravi carenze difensive lo Stato dovrebbe restaurare i diritti processuali dell\'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che, secondo l\'orientamento prevalente, l\'errore o la negligenza del difensore nel non proporre tempestivamente l\'appello non integra, di norma, causa di forza maggiore o caso fortuito che legittimi la rimessione in termini. La Corte ha richiamato numerosi precedenti nazionali che attribuiscono all\'imputato l\'onere di scegliere un difensore valido e di vigilare sull\'esatta esecuzione dell\'incarico; ha distinto poi l\'ipotesi della mancata conoscenza effettiva del provvedimento (gestita dall\'art. 175, comma 2) dall\'ipotesi in cui l\'appello non sia stato proposto per errore del difensore. Non risultando provata una impossibilità inevitabile o imprevedibile, il diniego della rimessione è stato ritenuto legittimo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione in termini per proporre impugnazioni: richiede la sussistenza di un impedimento dovuto a forza maggiore o caso fortuito (comma 1) e prevede disposizioni autonome per la situazione di mancata conoscenza effettiva del provvedimento (comma 2). La Corte ha ritenuto che l\'errore del difensore non rientri, di regola, nelle fattispecie giustificative del comma 1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine ai limiti dell\'enunciazione dei motivi di ricorso; citata processualmente per la forma dell\'atto di impugnazione davanti alla Corte di cassazione.
Convenzione europea dei diritti dell\'uomo (giurisprudenza CEDU: Hermi, Kimmel, Ay Ali)
La giurisprudenza CEDU citata afferma principi relativi all\'obbligo degli Stati di garantire il diritto a un equo processo e chiarisce che lo Stato non è tenuto a supplire indefinitamente alle carenze della difesa privata; la Corte italiana ha richiamato questi precedenti per motivare il rigetto della richiesta di intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza del difensore.
Massime di principio
- L\'errore, la negligenza o l\'ignoranza del difensore circa i termini processuali non giustificano di regola la rimessione in termini: gravano sull\'imputato l\'onere di scegliere un difensore idoneo e di vigilare sull\'esecuzione dell\'incarico.
- Per ottenere la restituzione in termini ai sensi dell\'art. 175 cod. proc. pen. è necessario dimostrare un impedimento esterno, inevitabile e imprevedibile (caso fortuito o forza maggiore); il mero errore professionale non basta.
- La fattispecie della mancata conoscenza effettiva del provvedimento è distinta e disciplinata: se l\'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento per cause non dolose, esistono strumenti diversi per ottenere tutela (art. 175, comma 2 e giurisprudenza CEDU).
- La giurisprudenza italiana prevalente non impone allo Stato un ruolo sostitutivo permanente rispetto alle carenze della difesa privata; solo in ipotesi eccezionali e di manifesta inefficacia difensiva chiaramente documentata la mancata assistenza può giustificare interventi correttivi.
- In situazioni analoghe, la strategia pratica è: a) documentare subito ogni elemento che possa provare l\'impossibilità oggettiva di proporre impugnazione; b) richiedere tempestivamente la rimessione in termini con prove dell\'evento impeditivo; c) se si invoca l\'inefficienza del difensore, fornire elementi probatori molto robusti e dimostrare l\'imprevedibilità e l\'irresistibilità dell\'evento; d) valutare immediatamente altre vie di tutela (es. segnalazioni alla Corte EDU solo dopo l\'esaurimento delle vie interne).
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