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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33968/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannata)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il differimento dell’esecuzione della pena per lo stato di gravidanza e per essere madre di prole inferiore a tre anni; in occasione dell’ultima domanda era stata applicata provvisoriamente la detenzione domiciliare. Con ordinanza del 27 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto l’esecuzione della pena presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri, ritenendo che i numerosi precedenti per reati predatori commessi per lungo tempo e sino a epoca recente evidenziassero una pericolosità tale da rendere inapplicabile il differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare. La condannata ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato l’insufficienza della motivazione, anche in relazione alla natura peggiorativa della disciplina introdotta nel 2025, sostenendo che il Tribunale non avesse applicato il parametro legislativo dell’«eccezionale rilevanza» del pericolo di commissione di altri delitti e avesse richiamato soltanto in modo generico il rischio di recidiva. Con gli ulteriori motivi ha lamentato l’omessa valutazione dell’idoneità della detenzione domiciliare, il mancato esercizio di poteri istruttori per verificare le sue condizioni fisiche attuali e l’illogicità intrinseca della motivazione. Non è stato proposto un motivo sulla retroattività della disciplina sopravvenuta; la data di commissione del reato oggetto dell’esecuzione non risulta indicata nell’ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. Ha osservato che, nel quadro dell’art. 147, comma 4, c.p. come modificato nel 2025, il diniego del differimento, anche nelle forme della detenzione domiciliare, richiede una motivazione rafforzata e specifica sull’eccezionale rilevanza del pericolo di commissione di altri delitti. La serialità delle condotte illecite può attestare una pericolosità soggettiva in generale, ma non dimostra da sola l’elevatissima probabilità di reiterazione richiesta dalla norma, da valutare anche considerando la condizione di fragilità della donna incinta o madre di prole inferiore a tre anni. La motivazione dell’ordinanza, limitata al richiamo dei precedenti e al rischio di recidiva, non soddisfaceva tale parametro. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha precisato che la questione dell’applicazione retroattiva della disciplina peggiorativa esulava dal giudizio, non essendo stata proposta dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 4, c.p.

    Con tale espressione il legislatore ha realizzato un complesso bilanciamento tra le esigenze di tutela della donna in gravidanza, del nascituro e della prima infanzia (da un lato) e quelle della collettività (dall’altro), imponendo al giudice di sorveglianza, in caso di diniego del differimento (anche nelle forme della detenzione domiciliare) una motivazione «rafforzata» rispetto all’ordinario pericolo di reiterazione di condotte devianti.

    Il diniego del differimento della pena, anche mediante detenzione domiciliare, per la donna in gravidanza o madre di prole inferiore a tre anni deve essere sorretto da una motivazione rafforzata, commisurata al particolare bilanciamento tra tutela della donna e del minore e tutela della collettività.

  • art. 15 d.l. 11 aprile 2025, n. 48

    In tal senso, se la esistenza di una condizione di pericolosità soggettiva – in via generale – può essere desunta dalla mera constatazione di una certa ‘serialità’ di condotte illecite, nel caso particolare di cui al novellato art. 147 comma 4 cod.pen., ciò non appare sufficiente, dovendo il giudice (che nega il differimento, in rapporto alle citate condizioni) motivare in modo specifico circa una elevatissima probabilità di riproduzione della condotta illecita, pure in un contesto caratterizzato da profili di evidente fragilità della donna (incinta o madre di prole inferiore a tre anni).

    La disciplina introdotta dal d.l. n. 48 del 2025 richiede che il giudice che nega il differimento motivi specificamente sull’elevatissima probabilità di reiterazione: la serialità dei precedenti, pur rilevante per la pericolosità in generale, non è sufficiente da sola.

Massime di principio

  • Quando si nega il differimento della pena a una donna in gravidanza o madre di prole inferiore a tre anni, anche nelle forme della detenzione domiciliare, il giudice deve fornire una motivazione rafforzata sul requisito dell’eccezionale rilevanza del pericolo di commissione di altri delitti.
  • La serialità delle condotte illecite può concorrere a dimostrare una generale pericolosità soggettiva, ma non basta a giustificare il diniego del differimento: occorre motivare specificamente sull’elevatissima probabilità di reiterazione, tenendo conto anche della condizione di fragilità della donna.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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