Cassazione Penale, Sentenza n. 19419/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/10/2024 che aveva riformato la sentenza di primo grado (Tribunale di Foggia, 7/11/2023). In primo grado Rotunno era stato condannato per furto di autovettura e successiva estorsione (c.d. cavallo di ritorno). In appello la Corte ha escluso la recidiva riconosciuta in primo grado e ha rideterminato la pena. In Cassazione la difesa denunciava: 1) contraddizione tra la sentenza impugnata e altra sentenza della stessa Corte (2/5/2024) relativa alla medesima vicenda, con riferimento all'aggravante delle piu' persone riunite; 2) vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) per una presunta riqualificazione del fatto (da ricettazione a furto pluriaggravato) senza interloquire con l'imputato; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicazione automatica della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) molti motivi di impugnazione attengono alla responsabilità penale e sono preclusi perché la difesa, in appello, aveva rinunciato espressamente ai motivi relativi alla responsabilità (dichiarazione trasmessa il 21/10/2024), rendendo inammissibile la relativa impugnazione in cassazione; 2) il secondo motivo appariva riferirsi a vicenda diversa e comunque è precluso dalla stessa rinuncia; 3) il terzo motivo (attenuanti generiche e recidiva) è manifestamente infondato: la valutazione delle attenuanti rientra nella discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica; oltretutto l'aggravante (recidiva) era già stata esclusa in appello, rendendo la doglianza priva di oggetto. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ammenda di euro 5.000 per grave colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata in relazione alle modalita' di trattazione in camera di consiglio e termini per la richiesta di discussione orale; qui indicativa delle procedure seguite per il giudizio.
Richiamata insieme agli artt. successivi per la disciplina della trattazione in camera di consiglio; contesto procedurale.
art. 606 c.p.p., lett. b), c) e e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha valutato tali censure come non consentite (precluse) o manifestamente infondate per i motivi di rinuncia e per l'ambito di sindacabilita' in Cassazione.
Richiamato con gli artt. 606 per le deduzioni di violazione di legge e vizi di motivazione; qui collegato alle formalita' del motivo di ricorso.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la difesa lamentava violazione per una presunta riqualificazione non contestata, ma la Corte ha ritenuto il tema precluso per rinuncia ai motivi di responsabilità in appello.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
Norma richiamata per affermare l'inammissibilità, in parte qua, dell'appello in seguito alla rinuncia ad alcuni motivi; la Corte di merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello su tali punti.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente alle spese e, se del caso, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile o manifestamente infondato. Qui applicata per infliggere ammenda di €5.000 per grave colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia espressa, anche parziale, ai motivi di appello comporta la preclusione della possibilità di dedurre in Cassazione le stesse questioni attinenti alla responsabilità penale: tali motivi saranno dichiarati inammissibili.
- Le censure attinenti alla qualificazione giuridica del fatto o alla responsabilità, se non preservate in sede d'appello, non possono essere riesaminate in Cassazione.
- Le valutazioni di merito sulla pena e sulle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili dalla Corte di Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica.
- Non proporre in ricorso motivi già rinunciati o estranei alla vicenda processuale: la proposizione di motivi palesemente inammissibili o fuorvianti può comportare condanne alle spese e ammende per grave colpa.
- Se un'aggravante o una circostanza è stata già esclusa in sede di merito, la relativa doglianza in cassazione è priva di oggetto salvo diverso profilo di diritto preservato nei termini procedurali.
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