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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19419/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/10/2024 che aveva riformato la sentenza di primo grado (Tribunale di Foggia, 7/11/2023). In primo grado Rotunno era stato condannato per furto di autovettura e successiva estorsione (c.d. cavallo di ritorno). In appello la Corte ha escluso la recidiva riconosciuta in primo grado e ha rideterminato la pena. In Cassazione la difesa denunciava: 1) contraddizione tra la sentenza impugnata e altra sentenza della stessa Corte (2/5/2024) relativa alla medesima vicenda, con riferimento all'aggravante delle piu' persone riunite; 2) vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) per una presunta riqualificazione del fatto (da ricettazione a furto pluriaggravato) senza interloquire con l'imputato; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicazione automatica della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) molti motivi di impugnazione attengono alla responsabilità penale e sono preclusi perché la difesa, in appello, aveva rinunciato espressamente ai motivi relativi alla responsabilità (dichiarazione trasmessa il 21/10/2024), rendendo inammissibile la relativa impugnazione in cassazione; 2) il secondo motivo appariva riferirsi a vicenda diversa e comunque è precluso dalla stessa rinuncia; 3) il terzo motivo (attenuanti generiche e recidiva) è manifestamente infondato: la valutazione delle attenuanti rientra nella discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica; oltretutto l'aggravante (recidiva) era già stata esclusa in appello, rendendo la doglianza priva di oggetto. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ammenda di euro 5.000 per grave colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p., comma 5

    Norma procedurale richiamata in relazione alle modalita' di trattazione in camera di consiglio e termini per la richiesta di discussione orale; qui indicativa delle procedure seguite per il giudizio.

  • art. 611 c.p.p., comma 1-bis

    Richiamata insieme agli artt. successivi per la disciplina della trattazione in camera di consiglio; contesto procedurale.

  • art. 606 c.p.p., lett. b), c) e e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha valutato tali censure come non consentite (precluse) o manifestamente infondate per i motivi di rinuncia e per l'ambito di sindacabilita' in Cassazione.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato con gli artt. 606 per le deduzioni di violazione di legge e vizi di motivazione; qui collegato alle formalita' del motivo di ricorso.

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la difesa lamentava violazione per una presunta riqualificazione non contestata, ma la Corte ha ritenuto il tema precluso per rinuncia ai motivi di responsabilità in appello.

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Norma richiamata per affermare l'inammissibilità, in parte qua, dell'appello in seguito alla rinuncia ad alcuni motivi; la Corte di merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello su tali punti.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente alle spese e, se del caso, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile o manifestamente infondato. Qui applicata per infliggere ammenda di €5.000 per grave colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa, anche parziale, ai motivi di appello comporta la preclusione della possibilità di dedurre in Cassazione le stesse questioni attinenti alla responsabilità penale: tali motivi saranno dichiarati inammissibili.
  • Le censure attinenti alla qualificazione giuridica del fatto o alla responsabilità, se non preservate in sede d'appello, non possono essere riesaminate in Cassazione.
  • Le valutazioni di merito sulla pena e sulle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili dalla Corte di Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Non proporre in ricorso motivi già rinunciati o estranei alla vicenda processuale: la proposizione di motivi palesemente inammissibili o fuorvianti può comportare condanne alle spese e ammende per grave colpa.
  • Se un'aggravante o una circostanza è stata già esclusa in sede di merito, la relativa doglianza in cassazione è priva di oggetto salvo diverso profilo di diritto preservato nei termini procedurali.

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