Cassazione Penale, Sentenza n. 12679/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura al difensore, la richiesta di riesame ai sensi degli artt. 324 e 355 c. 3 c.p.p. relativa alla convalida di perquisizione e sequestro. In sede di gravame si è contestato che la procura depositata legittimava l'impugnazione in quanto conferiva potere di proporre 'opposizione a sequestro'. In via subordinata si sono contestati: omessa indicazione del numero di registro generale della notizia di reato nel decreto di sequestro, mancata specificazione del tipo di sequestro (preventivo o probatorio) e carenza del fumus boni iuris.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la procura speciale esibita non riportava indicazioni chiare circa il soggetto rappresentato e l'oggetto specifico del mandato in relazione alla tutela delle ragioni del terzo interessato. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui per il terzo interessato e' necessaria una procura speciale contenente espressa indicazione della tutela delle ragioni del terzo titolare dei beni sequestrati. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
Per il terzo interessato che impugna un provvedimento cautelare reale e' richiesta una procura speciale che espliciti il mandato a tutelare le ragioni del terzo proprietario dei beni sequestrati; la procura generica non e' sufficiente
artt. 324, 355 comma 3 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla richiesta di riesame e all'impugnazione del decreto di convalida del sequestro; il ricorso deve essere proposto con regolare rappresentanza
art. 648-bis cod. pen.
Delitto per il quale il soggetto era indagato e rispetto al quale era stato eseguito il sequestro ritenuto corpo del reato
art. 182 comma 2 cod. proc. civ.
Richiamata per evidenziare che la disposizione civile sulla regolarizzazione della procura non trova applicazione nel procedimento penale per i terzi interessati; non e' ammessa la sanatoria automatica della rappresentanza
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma sulla impugnazione delle ordinanze, che nella vicenda ha portato la difesa ad impugnare l'ordinanza di inammissibilita' davanti alla Corte di Cassazione
art. 611 comma 1-bis e art. 23 comma 8 del d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. e succ. mod.)
Richiamate per la disciplina del rito e per la possibilita' di trattazione con contraddittorio scritto qualora non sia richiesta la trattazione orale
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento relativo a sequestro che investe beni di un terzo, la procura al difensore deve essere speciale e contenere espressa indicazione che il mandato e' volto a tutelare le ragioni del terzo proprietario dei beni; una procura generica puo' portare all'inammissibilita' dell'impugnazione
- La mera indicazione di poteri come "opposizione a sequestro" puo' non essere sufficiente se non risulta chiaro quale soggetto e quali interessi siano effettivamente rappresentati
- La regolarizzazione della procura secondo le regole del processo civile (art. 182 c.p.c.) non e' automaticamente applicabile nel procedimento penale per sanare un difetto di rappresentanza del terzo interessato
- Se il ricorrente e la persona che dichiara di essere rappresentata possono confondersi nel testo della procura (es. soggetto che e' allo stesso tempo indagato e presunto rappresentante della societa'), la procura deve chiarire inequivocabilmente i ruoli per evitare l'inammissibilita'
- In sede di impugnazione di sequestri e convalide, questioni formali relative alla rappresentanza possono essere decisive; per affrontare censure di merito (tipo di sequestro, fumus boni iuris, numero di registro) e' necessario assicurarsi prima la legittimazione a proporre il ricorso
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