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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34087/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria. Con il primo motivo denunciava la pretesa illegittimità della composizione del collegio d'appello per la presenza di un magistrato applicato da altro ufficio del distretto, sostenendo che il provvedimento organizzativo non fosse stato approvato dal CSM. Con il secondo motivo contestava, da un lato, la valutazione di non credibilità del proprio racconto e, dall'altro, la mancata considerazione del rischio di danno grave per violenza indiscriminata ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, nonché delle altre ipotesi di danno grave di cui alle lett. a) e b). Con il terzo motivo censurava il rigetto della protezione umanitaria, deducendo una non corretta valutazione della propria integrazione sociale in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la partecipazione del magistrato applicato non determina nullità della decisione e la mancata approvazione del provvedimento da parte del CSM non incide sulla validità del collegio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, per la parte sulla credibilità, censurava valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito; per la parte sulla protezione sussidiaria, era privo di specificità, non indicando in che modo l'asserito errore avrebbe potuto condurre a un diverso esito, e comunque il Ghana risultava inserito tra i paesi sicuri; quanto alle ipotesi di cui alle lett. a) e b), la censura non scalfiva la ratio decidendi fondata sulla non credibilità del racconto. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché mirava a una nuova valutazione di merito sull'integrazione sociale, già esclusa dai giudici di merito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non rispettava i limiti del ricorso per cassazione contro orientamenti giurisprudenziali consolidati.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità per inosservanza di forme non può essere pronunciata senza una espressa comminatoria di legge.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007

    La protezione sussidiaria per violenza indiscriminata richiede una specifica allegazione e una censura idonea a incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 2-bis d.lgs. n. 25 del 2008

    Il riferimento al paese di origine come 'paese sicuro' è stato valorizzato per escludere la fondatezza della censura sulla protezione sussidiaria.

  • d.m. 4 ottobre 2019

    Il Ghana è indicato tra i paesi sicuri, elemento utilizzato per escludere il rischio dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • La partecipazione al collegio di un magistrato applicato con provvedimento organizzativo non approvato dal CSM non comporta, di per sé, la nullità della sentenza, quando il magistrato non sia estraneo all'ufficio e alla funzione esercitata.
  • La nullità degli atti processuali per inosservanza di forme non può essere dichiarata in assenza di una espressa previsione normativa.
  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito, come la credibilità del richiedente asilo o il grado di integrazione sociale accertato dai giudici di merito.
  • Le doglianze in materia di protezione sussidiaria devono essere specifiche e devono indicare in modo puntuale in che misura l'errore denunciato avrebbe potuto determinare un esito diverso della decisione.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla non credibilità del racconto, la censura che non incide su tale ratio è inidonea a determinare la cassazione.
  • La qualificazione del paese di origine come paese sicuro può essere valorizzata per escludere la fondatezza della domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di allegazioni specifiche contrarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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