Ordinanza n. 58/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. numero 0002614 del 13 gennaio 2026, notificato al ricorrente in pari data, avente ad oggetto la richiesta di riesame di revoca nulla osta, di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di richiesta di riesame della revoca del nulla osta al lavoro, fondato sulla mancanza di redditi sufficienti del datore di lavoro originario
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prot. n. 0002614 del 13 gennaio 2026, avente a oggetto la richiesta di riesame della revoca del nulla osta al lavoro, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma riferisce che il provvedimento di revoca era stato contestato per vizi non specificati nell'ordinanza. La controversia riguarda la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per un nuovo rapporto di lavoro subordinato dopo la revoca del nulla osta, in una situazione nella quale il datore di lavoro originario non disponeva di redditi sufficienti e il contratto di lavoro dipendente tra il ricorrente e l'impresa non era mai stato concluso, sebbene per ragioni estranee alla volontà del lavoratore.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e a un primo sommario esame, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, ha reputato prima facie immune dai vizi denunciati il provvedimento di revoca motivato dalla mancanza di redditi sufficienti del datore di lavoro originario. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione o per un nuovo rapporto di lavoro subordinato presuppone l'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Tale presupposto non ricorreva nella fattispecie, poiché tra il ricorrente e l'impresa non era mai stato concluso un contratto di lavoro dipendente, anche se la mancata conclusione era dipesa da ragioni estranee alla volontà del ricorrente. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione o per nuovo rapporto di lavoro subordinato
Il rilascio presuppone l'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non si sia mai perfezionato per ragioni non imputabili allo straniero.
Massime di principio
- Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per un nuovo rapporto di lavoro subordinato presuppone che sia previamente esistito un rapporto di lavoro subordinato correttamente instaurato e successivamente cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
- La mancata conclusione del contratto di lavoro subordinato, anche quando dipenda da circostanze estranee alla volontà del lavoratore straniero, non equivale all'interruzione di un rapporto di lavoro preesistente e non consente, di per sé, il rilascio di un permesso per attesa occupazione o per un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, a un primo sommario esame, il provvedimento risulti immune dai vizi dedotti e manchi il presupposto sostanziale invocato per il rilascio del titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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