Circolare numero 275 del 9-11-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti delle sentenze della Cassazione n. 1965/1995 e n. 3058/1995 in materia di indebito previdenziale. Viene chiarito che, per le integrazioni al minimo e per alcune pensioni di invalidità, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti di reddito è ammessa secondo i criteri indicati, distinguendo tra i diversi periodi normativi e tra i casi di semplice sfasatura temporale e quelli in cui l’INPS abbia proseguito il pagamento dopo la dichiarazione reddituale. La circolare precisa inoltre quali pratiche devono essere riesaminate e quali criteri applicare alle posizioni in corso o ancora da accertare.
Criteri di recupero delle integrazioni al minimo e delle pensioni di invalidità indebitamente erogate per superamento dei limiti di reddito
Criteri di recupero delle integrazioni al minimo e delle pensioni di invalidità indebite
La circolare recepisce gli orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di indebita erogazione dell’integrazione al minimo e di pensioni di invalidità soggette a limiti reddituali. L’obiettivo è quello di uniformare i criteri di recupero delle somme non dovute, distinguendo le ipotesi di mera sfasatura temporale tra pagamento e accertamento del reddito da quelle in cui l’ente abbia proseguito i pagamenti dopo la dichiarazione reddituale dell’interessato.
Inquadramento normativo e principio della sentenza n. 1965/1995
La sentenza n. 1965 del 1995 ha riguardato il caso di una titolare di pensione di reversibilità e di pensione diretta che aveva percepito indebitamente l’integrazione al minimo dopo il 30 settembre 1983, perché il reddito derivante dalla pensione statale superava i limiti di legge. La Corte ha affermato che la fattispecie è disciplinata dall’articolo 6, commi 1, 4 e 11-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
In particolare:
- il comma 1 consente l’integrazione al minimo solo se non è superato il limite di reddito previsto;
- il comma 4 impone agli interessati di presentare la dichiarazione reddituale prevista dall’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
- il comma 11-quinquies autorizza il recupero delle somme erogate in eccedenza, anche in deroga ai limiti della normativa vigente.
La Corte ha chiarito che il superamento del limite di reddito produce effetti retroattivi e rende ripetibili le somme indebitamente erogate. La disciplina speciale dell’articolo 6 è stata considerata distinta sia dall’articolo 2033 cod. civ. sia dalle norme che limitano l’obbligo di restituzione, ossia l’articolo 80 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, l’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e l’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Ambito applicativo della sentenza
I principi affermati dalla Cassazione si applicano alle situazioni in cui sussista una fisiologica sfasatura temporale tra il pagamento della prestazione e il momento in cui l’Istituto viene a conoscenza del superamento del limite reddituale. In tali casi, la ripetibilità delle somme indebite è ammessa in base al sistema speciale dettato dall’articolo 6 della legge n. 638 del 1983.
Resta invece esclusa da questa specifica fattispecie l’ipotesi in cui l’INPS, pur avendo ricevuto la dichiarazione reddituale dell’interessato, continui a pagare somme non dovute senza prendere atto della comunicazione. In questo secondo scenario, il recupero delle somme successive alla dichiarazione va esaminato secondo il periodo normativo di riferimento.
Criteri di recupero nei diversi periodi normativi
La circolare distingue tre diversi regimi temporali per la gestione delle somme indebitamente erogate dopo la comunicazione dei redditi da parte del pensionato:
- fino al 27 marzo 1989, in vigenza dell’articolo 80 del R.D. n. 1422 del 1924, deve comunque procedersi al recupero anche delle somme erogate dopo la comunicazione;
- dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991, in vigenza dell’articolo 52 della legge n. 88 del 1989, il recupero delle somme successive alla comunicazione è ammesso se la comunicazione dell’indebito conseguente alla ricostituzione della pensione è stata effettuata entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30 maggio 1991 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
- dal 31 dicembre 1991 in poi, in vigenza dell’articolo 13 della legge n. 412 del 1991, il recupero è possibile se la comunicazione dell’indebito viene notificata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione reddituale.
Pratiche da rivedere e istruzioni operative
La circolare precisa che, alla luce dei nuovi principi, devono essere rivisti i criteri sinora seguiti per la definizione delle situazioni di indebita erogazione del trattamento minimo per motivi reddituali. Le indicazioni contenute nel provvedimento devono essere applicate:
- alle pratiche in cui l’indebita erogazione sarà accertata successivamente alla data della circolare;
- alle pratiche già in corso di esame.
Per le pratiche già definite secondo i criteri precedenti viene espressamente riservata l’emanazione di successive istruzioni.
Estensione alle pensioni di invalidità per titolari non ancora pensionabili
La circolare estende i principi della sentenza n. 1965 anche alle ipotesi disciplinate dall’articolo 8 della legge n. 638 del 1983, relativo alle pensioni di invalidità per titolari che non abbiano ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia e per le quali il diritto alla prestazione dipende dall’ammontare dei redditi da lavoro.
È richiamata anche la sentenza n. 3058 del 1995 delle Sezioni Unite, che ha affermato che la ripetibilità delle somme indebitamente pagate per superamento del limite di reddito si fonda sulla norma speciale dell’articolo 8 del decreto-legge n. 463 del 1983 e non sulle discipline generali dell’indebito previdenziale succedutesi nel tempo. Per queste fattispecie, dunque, trovano applicazione in via generale i medesimi criteri indicati per il recupero delle integrazioni al minimo.
Punti principali
Principio affermato dalla sentenza n. 1965/1995
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che l’erogazione dell’integrazione al minimo è soggetta ai limiti di reddito previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. In particolare, il comma 1 subordina l’integrazione al non superamento di un determinato limite reddituale, il comma 4 impone agli interessati la dichiarazione reddituale, e il comma 11-quinquies consente il recupero delle somme indebitamente erogate anche in deroga ai limiti ordinari. La Corte ha ritenuto che la norma attribuisca rilievo retroattivo al superamento del limite di reddito, rendendo ripetibili le somme indebitamente percepite.
Rapporto con le norme generali sull’indebito e con le discipline limitative della ripetizione
Secondo la Cassazione, la disciplina speciale dell’articolo 6, comma 11-quinquies, è distinta sia dall’azione generale di ripetizione dell’indebito ex articolo 2033 cod. civ., sia dalle norme che limitano l’obbligo di restituzione, cioè l’articolo 80 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, l’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e l’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. La ripetibilità delle integrazioni non dovute per ragioni reddituali è quindi ammessa sulla base del meccanismo speciale previsto dalla legge n. 638 del 1983, che esclude la configurabilità dell’errore nei casi di fisiologica sfasatura tra pagamento e accertamento del reddito.
Criteri applicativi nei casi di fisiologica sfasatura temporale
I principi della sentenza n. 1965 si applicano alle situazioni in cui vi sia uno scarto temporale fisiologico tra l’erogazione della prestazione e il momento in cui l’ente viene a conoscenza del superamento del limite reddituale. In questi casi, il recupero delle somme indebite è consentito secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte. La circolare distingue però queste ipotesi da quelle in cui l’INPS continui a pagare l’integrazione dopo aver ricevuto la dichiarazione reddituale del pensionato, fattispecie che resta assoggettata a criteri diversi a seconda del periodo normativo.
Casi in cui l’INPS ha proseguito il pagamento dopo la dichiarazione reddituale
Quando l’istituto ha continuato a erogare il trattamento minimo non dovuto pur dopo la comunicazione dei redditi da parte del pensionato, la circolare impone di distinguere in base al periodo di riferimento: fino al 27 marzo 1989, in vigenza dell’articolo 80 del R.D. n. 1422 del 1924, si procede comunque al recupero anche delle somme pagate dopo la comunicazione; dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991, in vigenza dell’articolo 52 della legge n. 88 del 1989, il recupero delle somme successive alla comunicazione è ammesso se la comunicazione dell’indebito, a seguito di ricostituzione della pensione, è stata effettuata nei termini previsti dal regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990; dal 31 dicembre 1991 in avanti, in vigenza dell’articolo 13 della legge n. 412 del 1991, il recupero è possibile se la comunicazione dell’indebito viene notificata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione reddituale.
Pratiche da definire e riesame delle posizioni
A seguito dei principi della sentenza n. 1965, devono essere rivisti i criteri finora adottati per definire i casi di indebita erogazione dell’integrazione al minimo per motivi reddituali. Le nuove indicazioni si applicano a tutte le pratiche per le quali l’indebita erogazione sarà accertata dopo la data della circolare e a quelle ancora in corso di esame, indipendentemente dal periodo temporale cui l’erogazione indebita si riferisce. Per le pratiche già definite secondo i criteri precedenti, la circolare si limita a riservare successive istruzioni.
Estensione alle pensioni di invalidità per titolari sotto l’età pensionabile
La circolare estende i criteri della sentenza n. 1965 anche alle pensioni di invalidità disciplinate dall’articolo 8 della legge n. 638 del 1983, che collega la corresponsione della prestazione ai redditi da lavoro dei titolari che non abbiano ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia. È richiamata la sentenza n. 3058/1995 delle Sezioni Unite, secondo cui la ripetibilità delle somme indebitamente pagate per superamento del limite di reddito trova fondamento nella norma speciale dell’articolo 8 e non nelle discipline generali sull’indebito previdenziale succedutesi nel tempo. Anche per tali fattispecie si applicano, in via generale, i criteri indicati dalla circolare per il recupero delle somme indebite.
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