Circolare numero 278 del 11-11-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni operative per il condono previdenziale in agricoltura previsto dalla legge n. 724/1994, alla luce delle successive modifiche normative. Definisce i soggetti ammessi, i periodi e i debiti regolarizzabili, le agevolazioni riconosciute, i termini e gli acconti da versare entro il 31 dicembre 1995, oltre alla modulistica e alle modalità di compilazione dei bollettini. Richiama inoltre alcune agevolazioni contributive generali per zone agricole svantaggiate, salari medi provinciali e imprese colpite da siccità, nonché l’effetto della regolarizzazione sul diritto alla fiscalizzazione.
Regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi agricoli ex art. 18 L. 724/1994
Regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi agricoli ex art. 18 L. 724/1994
La circolare rielabora e aggiorna le istruzioni operative relative al condono previdenziale in agricoltura introdotto dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla luce delle successive modifiche normative intervenute nel 1995. L’obiettivo è chiarire chi può accedere alla procedura, quali debiti possono essere definiti, quali benefici sono riconosciuti, quali termini devono essere rispettati e quale modulistica deve essere utilizzata.
Soggetti ammessi alla regolarizzazione
Possono beneficiare della regolarizzazione tutti i soggetti del settore agricolo tenuti agli adempimenti contributivi, e in particolare:
- datori di lavoro agricolo;
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti;
- imprenditori agricoli a titolo principale;
- concedenti terreni a piccola colonia o a compartecipazione familiare.
La procedura è ammessa sia in caso di omissione del versamento di contributi già accertati dall’Ente, sia in caso di omissione o incompletezza delle denunce contributive. La circolare evidenzia che il condono è riconosciuto anche a soggetti non precedentemente censiti nell’ordinamento previdenziale agricolo e a contribuenti che, pur già noti, dichiarino in sede di regolarizzazione rapporti di lavoro o basi imponibili non ancora accertati.
Oggetto della sanatoria e periodi regolarizzabili
La regolarizzazione riguarda tutti i contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, accertati o meno, purché relativi agli anni 1994 e precedenti. Sono inclusi anche i contributi che sarebbero scaduti naturalmente dopo il 31 dicembre 1994.
In particolare, sono ricompresi:
- per i rapporti di lavoro subordinato, i periodi fino a tutto il 4° trimestre 1994;
- per lavoratori autonomi, associati, imprenditori agricoli a titolo principale, compartecipazione familiare e piccola colonia, i periodi fino a tutto il 1994.
Sono inoltre compresi i contributi già iscritti a ruolo, quelli oggetto di decreto ingiuntivo o sentenza di condanna al pagamento o alla restituzione, nonché le posizioni che hanno già formato oggetto di precedenti procedure di pagamento agevolato, limitatamente alla parte di debito ancora insoluta.
Agevolazioni riconosciute
La regolarizzazione si effettua tramite il versamento dei soli contributi dovuti. In conseguenza di ciò si estinguono:
- sanzioni civili;
- interessi;
- illeciti amministrativi e penali connessi alle omissioni regolarizzate.
La circolare richiama inoltre due ulteriori effetti agevolativi previsti dal comma 11 dell’art. 18:
- estinzione degli interessi e delle somme aggiuntive dovuti per inadempienze pregresse, a condizione che i contributi siano corrisposti entro il 31 dicembre 1995;
- estinzione dei crediti contributivi di importo inferiore a lire 30.000, insieme ai relativi oneri accessori, per gli anni 1995 e precedenti.
Tali ultime disposizioni sono applicate d’ufficio, senza necessità di iniziativa delle ditte interessate.
Termini e modalità di pagamento
Per essere ammessi alla procedura, gli interessati devono presentare domanda alle sedi INPS entro il 31 dicembre 1995, allegando la ricevuta del versamento effettuato alla medesima data, a saldo o in acconto, e i prospetti analitici dei carichi contributivi da condonare. Nei casi di evasione contributiva totale o di omessa/incompleta denuncia, alla domanda vanno allegate anche le denunce dei rapporti di lavoro o delle attività originariamente omesse.
Alla data del 31 dicembre 1995 devono risultare versati importi differenti a seconda dell’ammontare del debito:
- per posizioni debitorie fino a lire 3.000.000, l’intero importo dei contributi dovuti;
- per posizioni superiori a lire 3.000.000, un acconto iniziale e ulteriori pagamenti differenziati in base al tipo di omissione, con importi non inferiori a lire 1.000.000.
La rateazione del residuo debito è prevista:
- in rate quadrimestrali consecutive, fino a 20, per omesso versamento di contributi già accertati;
- in rate trimestrali consecutive, fino a 5, per omessa denuncia di rapporti o basi imponibili non ancora accertati.
Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’8% annuo. La circolare sottolinea inoltre che, per effetto dell’unificazione dei termini al 31 dicembre 1995, le posizioni debitorie inferiori a lire 4.000.000 devono essere regolarizzate in unica soluzione entro tale data.
Distinzione tra omesso versamento e omessa denuncia
La distinzione è rilevante ai fini delle modalità di pagamento. L’ipotesi di omessa denuncia è configurabile solo quando il contribuente, in sede di regolarizzazione, rappresenti basi imponibili o rapporti di lavoro non ancora conosciuti o non ancora oggetto di notifica di accertamento.
Questa distinzione incide sulla durata della rateazione e sulla struttura degli acconti richiesti entro il 31 dicembre 1995.
Modulistica e modalità di presentazione
La circolare conferma la modulistica già predisposta, semplificata in:
- 3 modelli di domanda: uno per OTI/OTD, uno per PC/CF, uno per CD/CM/IATP;
- 3 "Prospetti dei dati contributivi";
- 1 bollettino di conto corrente postale n. 8045 personalizzabile per categoria contributiva.
Le domande devono essere presentate:
- per ciascuna categoria contributiva;
- per ogni comune di contribuzione;
- per ogni azienda condotta in ciascun comune;
- per ciascun tipo di condono, cioè per omesso pagamento di contributi già accertati oppure per omessa denuncia.
Ogni prospetto deve riferirsi a una sola domanda e contenere alternativamente la parte A, per carichi già accertati, o la parte B, per carichi da omessa denuncia.
Compilazione dei bollettini di versamento
I bollettini di versamento sul c/c n. 8045 sono stati rimodulati per la lettura ottica dei dati relativi a importo, specie e codici. Possono essere prestampati per i contribuenti già individuati oppure non personalizzati. La circolare raccomanda di seguire scrupolosamente le istruzioni allegate, poiché errori di compilazione possono impedire l’identificazione del contribuente, la corretta associazione dei carichi o la riconciliazione del versamento.
Per alcuni contribuenti possono coesistere più bollettini personalizzati, relativi a vecchi e nuovi codici identificativi; in tal caso, poiché per la medesima categoria contributiva può essere presentata una sola domanda e può essere effettuato un solo versamento per ciascun tipo di condono, uno dei bollettini deve riportare a mano i codici mancanti per rappresentare correttamente la situazione complessiva.
Ulteriori agevolazioni contributive richiamate
La circolare richiama tre ulteriori disposizioni dell’art. 18 della legge n. 724/1994, di portata generale.
Zone agricole svantaggiate
Il comma 16 esonera i datori di lavoro agricolo dal pagamento dei contributi per gli operai impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate. In conseguenza, l’Ente non proseguirà le procedure di accertamento e riscossione già avviate per tali annualità. Resta però fermo l’obbligo di pagamento dei contributi dovuti per il 1985 nelle zone svantaggiate, già richiesti e successivamente inclusi nei ruoli esattoriali del 1994 o notificati con gli estratti conto individuali inviati nel periodo gennaio/marzo e formalmente notificati tramite raccomandata A.R.
Rideterminazione dei salari medi di talune province
Il comma 17 prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per individuare le province in cui si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto al resto del territorio nazionale e per definire i criteri di rideterminazione dei relativi salari medi. La circolare osserva che la norma recepisce un orientamento della Corte di Cassazione sulla provincia di Lecce, ma rinvia a successive direttive operative, una volta adottati i provvedimenti ministeriali.
Esonero per imprese colpite da siccità
Il comma 18 riconosce definitivamente i benefici già previsti dall’art. 7-ter della legge n. 286/1989 e dall’art. 9 della legge n. 31/1991, relativi all’esonero del 50% dei contributi per gli anni interessati, a favore delle imprese colpite da siccità. Il beneficio è riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà già presentate, purché non sia intervenuto un accertamento contrario da parte delle autorità competenti. La norma non consente una riammissione nei termini a chi non avesse già effettuato gli adempimenti previsti.
Regolarizzazione e diritto alla fiscalizzazione
A seguito delle modifiche introdotte dal comma 9 dell’art. 4 del D.L. n. 416/1995, i contribuenti che regolarizzano la propria posizione possono beneficiare delle agevolazioni previste per la fiscalizzazione:
- per i territori del Centro-Nord, dalla legge n. 89/1991;
- per i territori del Mezzogiorno, dalla legge n. 48/1988.
La circolare precisa che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.
Posizioni già avviate e ulteriori adempimenti
Le ditte che hanno già presentato la domanda e versato il primo acconto non devono ripresentare la domanda: devono soltanto effettuare entro il 31 dicembre 1995 i versamenti successivi eventualmente dovuti, compreso il secondo acconto e la prima rata. Una nuova domanda è necessaria solo per regolarizzare ulteriori periodi contributivi del 1994 non compresi nell’istanza già presentata.
Istruzioni essenziali per la compilazione dei bollettini
L’allegato fornisce regole operative puntuali per la compilazione del bollettino di versamento. In sintesi:
- ogni versamento deve riferirsi a un solo "Prospetto dei dati contributivi";
- i dati vanno scritti, preferibilmente a macchina o in stampatello, un carattere per casella;
- il campo "SPECIE" va compilato solo nei casi previsti e contiene codifiche fisse: le prime tre cifre sono sempre 958, la quinta è 3, la sesta è 0;
- la quarta cifra individua la categoria contributiva (OTD, OTI, OTD/OTI insieme, PC/CF, CD, CM, IATP);
- le ultime due cifre indicano l’anno solare cui si riferiscono i contributi, o l’ultimo anno di competenza se i carichi riguardano più annualità.
Ulteriori campi da compilare sono il codice ex-SCAU di provincia/comune/frazione/contribuente, il codice personale, la categoria, i codici ISTAT di provincia e comune e il numero progressivo dell’azienda, quando necessari. Sul retro del bollettino deve essere indicata, tramite apposita casella, la causale del versamento, distinguendo tra pagamento integrale, primo versamento di regolarizzazione rateale o rata successiva.
Punti principali
Ambito della procedura e soggetti interessati
Possono accedere alla regolarizzazione i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i rispettivi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale e i concedenti terreni a piccola colonia o a compartecipazione familiare. La procedura riguarda sia l’omesso versamento di contributi già accertati sia l’omessa o incompleta denuncia di rapporti di lavoro o attività, comprendendo anche casi di evasione contributiva totale e situazioni relative a basi imponibili non ancora accertate.
Debiti regolarizzabili e periodi ammessi
Sono regolarizzabili i contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, accertati o meno, relativi agli anni 1994 e precedenti, compresi quelli scaduti naturalmente dopo il 31 dicembre 1994. Per i rapporti di lavoro subordinato sono inclusi i periodi fino al 4° trimestre 1994; per lavoratori autonomi, associati, imprenditori agricoli a titolo principale e rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia, fino a tutto il 1994. Sono compresi anche i contributi iscritti a ruolo, quelli oggetto di decreto ingiuntivo o sentenza di condanna al pagamento o alla restituzione, nonché le posizioni già oggetto di precedenti procedure agevolate, limitatamente al debito residuo insoluto.
Agevolazioni previste
La regolarizzazione si effettua con il versamento dei contributi dovuti e determina l’estinzione delle sanzioni civili, degli interessi, degli illeciti amministrativi e penali connessi alle omissioni oggetto di sanatoria. Sono inoltre estinti gli interessi e le somme aggiuntive per inadempienze pregresse, se i contributi sono corrisposti entro il 31 dicembre 1995, e i crediti di importo inferiore a lire 30.000, con i relativi oneri accessori, per gli anni 1995 e precedenti. Tali ultimi benefici sono applicati d’ufficio.
Termini, acconti e rateazione
La domanda va presentata alle sedi INPS entro il 31 dicembre 1995, allegando la ricevuta del versamento effettuato alla stessa data e la documentazione analitica dei carichi oggetto di condono. Alla stessa data devono essere versati importi differenziati in base all’ammontare del debito: per posizioni fino a lire 3.000.000 l’intero importo; per importi superiori, un acconto iniziale e ulteriori versamenti secondo le ipotesi di omesso versamento o omessa denuncia, con un minimo di lire 1.000.000 per ciascun importo dovuto. Il residuo può essere rateizzato in rate quadrimestrali fino a 20 nel caso di contributi già accertati, oppure in rate trimestrali fino a 5 nel caso di omessa denuncia. Le rate successive alla prima sono gravate da interessi dell’8% annuo.
Modulistica e compilazione dei bollettini
La procedura utilizza tre modelli di domanda, tre "Prospetti dei dati contributivi" e un bollettino di c/c postale n. 8045 personalizzabile. La domanda va presentata per ciascuna categoria contributiva, per ogni comune di contribuzione, per ogni azienda condotta nel comune e per ciascun tipo di condono. I prospetti vanno compilati uno per domanda, con la parte A per carichi già accertati e la parte B per omessa denuncia. I bollettini sono stati rimodulati per la lettura ottica e possono essere prestampati o non personalizzati; devono essere compilati con estrema attenzione per evitare errori di identificazione del contribuente o dei carichi.
Ulteriori agevolazioni contributive richiamate
La circolare richiama tre disposizioni dell’art. 18 della legge n. 724/1994 aventi efficacia generale. Le imprese agricole delle zone svantaggiate sono esonerate dal pagamento dei contributi per gli operai impiegati negli anni 1986 e 1987, con cessazione delle procedure di recupero già avviate, salvo restando il pagamento dei contributi 1985 già richiesti. Per la rideterminazione dei salari medi di talune province, il Ministero del Lavoro dovrà individuare le province con orario ridotto e i relativi criteri. Per le imprese colpite da siccità, sono definitivamente riconosciuti i benefici di esonero del 50% per gli anni previsti dalle leggi n. 286/1989 e n. 31/1991, se già presentate domanda e dichiarazione e se non è intervenuto accertamento contrario.
Rapporto con la fiscalizzazione
Le modifiche introdotte dal comma 9 dell’art. 4 del D.L. n. 416/1995 consentono la regolarizzazione con le agevolazioni previste per la fiscalizzazione nei territori del Centro-Nord e del Mezzogiorno. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989.
Posizioni già avviate e ulteriori domande
Le ditte che hanno già presentato domanda e versato il primo acconto non devono ripresentare la domanda, ma devono effettuare entro il 31 dicembre 1995 i successivi pagamenti dovuti, compreso il secondo acconto e la prima rata, se previsti. Una nuova domanda è richiesta solo per regolarizzare anche periodi contributivi del 1994 non compresi nella precedente istanza.
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