Sentenza n. 915/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento della nota prot. n. 0090508/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025, avente ad oggetto “Istanza per manomissione sede stradale per lavori posa impianti comunicazione elettronica fibra ottica - variante a concessioni codice ID 104095 del 07.02.2024 e ID 104079 del 21.12.2023 - lungo SP 422 tr.3 nei Comuni di Roccabruna e Cartignano – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO”, con la quale la Provincia di Cuneo ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi, in particolare il “Regolamento per l’istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici” della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 14.12.2023 e gli atti prot. n. 0091367/2025 del 21.10.2025, prot. n. 0085710/2025 del 2.10.2025, prot. n. 0086599/2024 del 19.11.2024; per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. alla Provincia di Cuneo in data 18.10.2024 e della inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, della nota prot. n. 0090508/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025 e degli ulteriori atti che inibiscono la realizzazione dell’intervento trasmessi dalle Amministrazioni coinvolte, ivi compresa -occorrendo- la nota del Comune di Cartignano prot. n. 2375/2025 del 3.9.2025, trasmessa dall’Unione Montana Valle Maira in data 12.9.2025; nonché, ove occorrer possa, per l'accertamento della nullità della nota del Comune di Cartignano prot. n. 2375/2025 del 3.9.2025, trasmessa ad Open Fiber dall’Unione Montana Valle Maira in data 12.9.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Provincia di Cuneo all’autorizzazione per lavori di scavo, posa di infrastrutture in fibra ottica e occupazione della sede stradale, nonché atti successivi di diffida e diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 18 ottobre 2024 un’istanza ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico finalizzati alla posa di una rete in fibra ottica lungo una strada provinciale. Il progetto prevedeva prevalentemente la tecnica della minitrincea, ritenuta una metodologia di scavo a basso impatto ambientale prevista dalla disciplina speciale, poiché la tecnica no-dig risultava inidonea per le caratteristiche del sottosuolo. La Provincia aveva trasmesso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 soltanto il 19 novembre 2024, dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003. Successivamente, dopo interlocuzioni e ulteriori perizie, la Provincia aveva adottato il diniego del 17 ottobre 2025, motivandolo con il mancato rispetto delle disposizioni vigenti, l’utilizzo quasi integrale della minitrincea in carreggiata e il pregiudizio alla sicurezza della circolazione e all’incolumità degli utenti. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina sulle infrastrutture di comunicazione elettronica, del d.m. 1° ottobre 2013, dei principi di proporzionalità, collaborazione e buona fede, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento. Con il secondo motivo ha dedotto la formazione del silenzio-assenso sull’istanza e l’inefficacia degli atti successivi, ai sensi degli artt. 49 e 49-ter d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990. Con il terzo motivo ha chiesto l’accertamento della nullità della nota del Comune di Cartignano, ritenuta interlocutoria ed estranea al procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il secondo motivo. L’art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003 stabilisce che, trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza senza un provvedimento espresso o senza l’indizione di una conferenza di servizi, la domanda si intende accolta. Poiché l’istanza era stata presentata il 18 ottobre 2024, il silenzio-assenso si è formato il 18 novembre 2024, prima della trasmissione del preavviso di rigetto del 19 novembre 2024 e, comunque, molto prima del diniego del 17 ottobre 2025. Il preavviso di rigetto non poteva impedire la formazione del titolo tacito. Il giudice ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, nelle procedure disciplinate dall’art. 49, l’unica causa di sospensione tipizzata è la richiesta, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, di dichiarazioni, rettifiche o integrazioni documentali ai sensi del comma 2; tale richiesta non risultava effettuata. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l’amministrazione aveva consumato il potere di provvedere sull’istanza e non poteva adottare un diniego successivo se non mediante annullamento d’ufficio del titolo tacito, ricorrendone presupposti e condizioni. Ai sensi dell’art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, il TAR ha quindi accertato la formazione del silenzio-assenso e dichiarato l’inefficacia del diniego provinciale del 17 ottobre 2025. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La Provincia di Cuneo è stata condannata al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, d.lgs. n. 259/2003
il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale
La richiesta di integrazione documentale costituisce la causa di sospensione o riavvio del termine espressamente prevista dalla disciplina speciale e deve essere effettuata entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza.
art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003
trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta
Il decorso infruttuoso di trenta giorni determina la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione per infrastrutture di comunicazione elettronica.
art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003
con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
La disciplina dell’inefficacia degli atti tardivi prevista dall’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990 si applica anche alle procedure autorizzatorie per infrastrutture di comunicazione elettronica.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini ... sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni
Gli atti adottati dopo la scadenza del termine procedimentale sono inefficaci, salvo l’eventuale esercizio dell’annullamento d’ufficio nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 21-nonies.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto trasmesso dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio-assenso non impedisce il perfezionamento del titolo tacito; secondo la motivazione, anche se tempestivo, esso non è di per sé idoneo a impedire la formazione del silenzio-assenso.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Dopo la formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione non può semplicemente adottare un diniego tardivo, ma deve eventualmente esercitare l’autotutela decisoria nel rispetto dei relativi presupposti e condizioni.
Massime di principio
- Nelle procedure autorizzatorie disciplinate dall’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003, il silenzio-assenso si forma decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza senza un provvedimento espresso o senza l’indizione di una conferenza di servizi, anche quando siano coinvolti interessi sensibili o critici.
- Nelle procedure soggette all’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, la richiesta di integrazione documentale è idonea a incidere sul decorso del termine per il silenzio-assenso solo se formulata una volta ed entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, secondo quanto previsto dal comma 2; in mancanza, il termine decorre fino alla sua scadenza ordinaria.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, se adottato dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio-assenso, non può impedire il perfezionamento del titolo tacito; il successivo diniego espresso è tardivo.
- La formazione del silenzio-assenso determina la consumazione del potere ordinario di provvedere sull’istanza: l’amministrazione non può sostituire il titolo tacito con un diniego successivo, ma deve eventualmente esercitare l’annullamento d’ufficio nel rispetto dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
- Per effetto del combinato disposto degli artt. 49-ter d.lgs. n. 259/2003 e 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, gli atti adottati successivamente alla scadenza del termine procedimentale e incompatibili con il titolo tacito formatosi sono inefficaci.
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