Sentenza n. 15468/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 Sanità e Welfare del 14.12.2022, comunicata a mezzo pec in data 15.12.2022, con cui sono state individuate le Aziende fornitrici delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto legge 19 giungo 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto connesso e/o inerente al procedimento di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; per la condanna della Regione intimata al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale regionale del 14 dicembre 2022 che ha individuato le quote di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici a carico della società per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui la Regione Piemonte le ha attribuito quote di ripiano della spesa per dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto violazione del d.lgs. 68/2011 e del d.l. 78/2015, violazione dei principi di trasparenza, difetto di istruttoria partecipativa e di motivazione, incomprensibilità dei calcoli e disparità di trattamento, lamentando che non fossero stati resi noti i criteri per determinare tetti, sforamenti e importi dovuti dalle singole imprese. Con il secondo motivo ha sostenuto l’illegittimità costituzionale della disciplina del payback per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, degli artt. 3 Cost. e 17 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché dei principi di affidamento, certezza delle regole di gara e remuneratività dei contratti; ha denunciato inoltre una sostanziale espropriazione senza indennizzo. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 23 Cost., sostenendo che la determinazione imponesse una prestazione patrimoniale priva di adeguata base legale o eccedente la disciplina legislativa. Con il quarto ha contestato la ragionevolezza e proporzionalità del meccanismo, invocando gli artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost. Con il quinto ha lamentato incompatibilità con i principi UE di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione e con gli artt. 16 e 52 della Carta UE. La Regione Piemonte si è costituita chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, richiamando, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., precedenti della stessa Sezione relativi al payback per le annualità 2015-2018. Ha escluso le censure costituzionali e di incompatibilità euro-unitaria sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024: il payback è un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato nel bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria; la disciplina soddisfa la riserva di legge e non viola irretroattività e affidamento, poiché il tetto e l’obbligo di ripiano erano conoscibili dal 2015 e la norma del 2022 ha reso operative procedure già previste. Il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e la successiva conferma regionale non ha introdotto elementi imprevedibili; gli operatori dovevano considerare il rischio di sforamento. Ha ritenuto infondate anche le censure riferite a contratti pubblici e concorrenza: il payback opera esternamente ai singoli contratti, sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese in proporzione al fatturato realizzato con il SSN, senza modificare il contenuto dei contratti o l’esito delle gare; non è stata provata la non remuneratività delle offerte o l’azzeramento degli utili. Ha escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la disciplina nazionale è chiara e conforme ai principi di proporzionalità e trasparenza. Ha respinto infine le censure istruttorie e motivazionali: i decreti ministeriali hanno fissato criteri uniformi e ragionevoli per calcolare scostamento e quote, la corretta contabilizzazione dei costi dei servizi accessori grava sulle imprese e il fatturato al lordo dell’IVA è coerente con il costo sostenuto dal SSN. La domanda risarcitoria non è stata accolta, in conseguenza del rigetto delle censure di illegittimità. Spese integralmente compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. è sufficiente richiamare quanto espressamente statuito con riguardo al meccanismo del payback per le annualità 2015-2018 (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III quater n. 8732/2025, 8733/2025, 8735/2025, 8736/2025 e 8737/2025 dep. il 7-5-2025 e n. 11542/2025 e 11550/2025 dep. il 12-6-2025, per cui non risulta proposto appello).
La norma consente al giudice di definire la controversia richiamando le statuizioni espresse in precedenti della stessa Sezione quando reputa sufficiente tale motivazione.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
La Corte ha infatti qualificato il payback come contributo solidaristico, escludendo la violazione dell’art. 23 Cost., in quanto la disciplina contiene tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge (soggetti, oggetto, misura e procedura). Ha inoltre escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, rilevando che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, mentre il comma 9-bis introdotto nel 2022 ha solo reso operative procedure già previste.
Il meccanismo di ripiano per i dispositivi medici costituisce un contributo solidaristico sorretto da una disciplina che individua gli elementi essenziali della prestazione; l’attivazione nel 2022 delle procedure di ripiano non rende retroattiva la misura in senso illegittimo, poiché tetto e obbligo erano già conoscibili dal 2015.
art. 23 Cost.
La Corte ha infatti qualificato il payback come contributo solidaristico, escludendo la violazione dell’art. 23 Cost., in quanto la disciplina contiene tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge (soggetti, oggetto, misura e procedura).
La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la disciplina legislativa individua soggetti, oggetto, misura e procedura del contributo.
art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
La sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 ha ritenuto che il meccanismo del payback sui dispositivi medici, applicabile alle annualità 2015-2018, sia una misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento legislativo tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria.
Il meccanismo di payback per le annualità 2015-2018 non viola, secondo il richiamo operato dal TAR alla Corte costituzionale, la tutela convenzionale della proprietà, essendo una misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento tra salute e sostenibilità della spesa sanitaria.
artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost.
La sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 ha ritenuto che il meccanismo del payback sui dispositivi medici, applicabile alle annualità 2015-2018, sia una misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento legislativo tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria.
Il payback non è irragionevole né sproporzionato, poiché realizza il bilanciamento legislativo tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria.
artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tali argomentazioni consentono pertanto di superare anche le dedotte violazioni dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché le doglianze relative alla natura retroattiva dei provvedimenti, alla lesione dell’affidamento e alla violazione delle tempistiche appaiono destituite di fondamento.
Le censure basate sui diritti e principi della Carta UE sono respinte in coerenza con le ragioni che escludono l’illegittimità costituzionale del meccanismo, la retroattività lesiva e la violazione dell’affidamento.
d.lgs. 50/2016
Il payback non incide sul contenuto dei singoli contratti né altera l’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese in proporzione al fatturato realizzato con il SSN.
Il meccanismo di ripiano non modifica le condizioni dei singoli contratti pubblici né l’esito delle procedure di gara, ma opera autonomamente sulla sfera patrimoniale dell’impresa.
d.lgs. 68/2011
I decreti ministeriali hanno legittimamente individuato criteri uniformi e ragionevoli per la quantificazione dello scostamento e delle quote di ripiano; l’onere di corretta contabilizzazione dei costi di servizi accessori grava sulle imprese; il riferimento al fatturato al lordo dell’IVA è coerente con il costo effettivo sostenuto dal SSN.
La quantificazione delle quote può fondarsi sui criteri uniformi fissati dai decreti ministeriali; alle imprese compete contabilizzare correttamente i costi dei servizi accessori e il calcolo sul fatturato lordo IVA è coerente con il costo effettivo per il SSN.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 è qualificabile come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato nel bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria, quando la disciplina identifica i soggetti obbligati, l’oggetto, la misura e la procedura.
- L’attivazione successiva delle procedure di ripiano non viola di per sé irretroattività e legittimo affidamento quando l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento era conoscibile dagli operatori sin dall’introduzione della disciplina.
- Il payback non altera il contenuto dei singoli contratti pubblici né l’esito delle gare quando opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese in proporzione al fatturato realizzato con il servizio sanitario; la dedotta non remuneratività delle offerte deve essere dimostrata.
- Ai fini della quantificazione del ripiano, sono legittimi criteri ministeriali uniformi e ragionevoli; l’onere di contabilizzare correttamente i costi dei servizi accessori grava sulle imprese e l’inclusione dell’IVA nel fatturato è coerente con il costo effettivo sostenuto dal servizio sanitario nazionale.
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