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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12619/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di immobile in Roma volta ad accertare, nei confronti di più soggetti tra cui diversi condomìni e alcuni privati, la proprietà per usucapione di alcune aree circostanti il proprio immobile e di una porzione di area tra tali particelle e l'ingresso di un condominio vicino. Nel corso del primo grado la parte attrice aveva anche chiesto l'estromissione di alcuni convenuti, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri condomini di una specifica scala e la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa promossa da un diverso condominio sulla proprietà delle medesime aree. In seguito la medesima parte aveva prospettato che le aree le sarebbero pervenute non solo per usucapione, ma anche a titolo derivativo per successione dalla madre, che le avrebbe riservate al momento della costituzione del condominio. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo irregolare la modifica delle conclusioni introdotta in corso di causa e insussistenti i presupposti per la sospensione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1131 c.c. e 102 c.p.c., sostenendo che il contraddittorio sarebbe stato già integro perché il condominio corretto era in giudizio, salva al più l'integrazione verso i singoli condomini; 2) violazione degli artt. 295 e 132 c.p.c., per mancata sospensione del processo in attesa della definizione di altra causa; 3) ulteriore violazione o falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. sul medesimo tema della sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché internamente contraddittorio: la ricorrente da un lato sosteneva che il contraddittorio fosse già integro rispetto al condominio di riferimento, dall'altro affermava la necessità di integrazione nei confronti degli stessi condomini. Inoltre non aveva censurato la ratio della sentenza impugnata secondo cui la modifica della domanda, da usucapione a titolo derivativo, era inammissibile. I motivi secondo e terzo sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati, poiché la sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone una controversia pregiudiziale diversa da quella oggetto del giudizio da sospendere; se invece le questioni sono identiche o sovrapponibili, il giudice del processo conserva il potere-dovere di decidere, potendosi al più porre problemi di riunione o litispendenza/continenza. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1131 c.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla rappresentanza dell'amministratore di condominio e all'individuazione del soggetto convenuto.

  • art. 102 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri condomini.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria è negata perché richiede una causa pregiudiziale diversa; se le questioni sono identiche non opera la sospensione ex art. 295.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla sospensione, senza che la Corte ne ravvisi la violazione.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    viene richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • ordinanza n. 18082 del 31/08/2020

    richiamata come precedente sul presupposto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. presuppone l'esistenza di una controversia pregiudiziale diversa e logicamente antecedente rispetto a quella da sospendere; non è ammessa quando nel diverso giudizio siano devolute le stesse questioni o questioni identiche a quelle già sottoposte al giudice adito.
  • Quando tra due giudizi ricorre identità di questioni e non un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico, il giudice del processo conserva il potere di decidere la causa, restando al più configurabili riunione, litispendenza o continenza.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se contiene censure tra loro intrinsecamente incompatibili e contraddittorie al punto da non consentire di comprendere il reale oggetto della critica alla sentenza impugnata.
  • Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda anche sull'inammissibilità di una modifica tardiva della domanda, la mancata specifica censura di tale passaggio rende il motivo non idoneo a scalfire la statuizione.
  • L'integrazione del contraddittorio e la corretta individuazione della parte convenuta devono essere coerenti con l'assetto sostanziale e processuale della domanda; non è sufficiente una deduzione generica se il ricorrente prospetta contemporaneamente soluzioni processuali incompatibili.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniGiurisdizione
RamiDiritti realiProcesso civileCondominio
IstitutiLitisconsorzio necessario

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