Cassazione Penale, Sentenza n. 17560/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 Cod. della Strada). Due motivi: 1) nullità della notificazione dell'estratto della sentenza di appello, eccepita perché la notifica sarebbe stata fatta all'avvocato ai sensi dell'art.161 c.4 c.p.p. mentre l'imputato aveva eletto domicilio presso la propria residenza e non risultano tentativi di notifica a tale domicilio; 2) mancata/insufficiente motivazione e contraddittorietà circa l'avvenuto avviso della facoltà di farsi assistere da difensore al momento degli accertamenti (prelievo ematico), ritenendo il ricorrente che l'avviso debba risultare da atto scritto sottoscritto dall'imputato e che i giudici abbiano ritenuto credibile solo la comunicazione di notizia di reato ma non il verbale di accertamenti urgenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel rito abbreviato e con la disciplina del processo in absentia, non è più prevista la notifica dell'estratto contumaciale e l'imputato è rappresentato dal difensore (quindi la notifica al difensore è corretta). Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza richiamando il consolidato orientamento secondo cui la violazione dell'obbligo di avviso della facoltà di difesa al conducente sottoposto a prelievo ematico è una nullità di regime intermedio che può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma che viene sanata ove l'imputato richieda il rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art.186 Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n.285)
art.186, commi 2 lett. c), 2-sexies e 2-bis
Norma sostanziale contestata: guida in stato di ebbrezza. La sentenza di merito ha confermato la condanna per le fattispecie indicate.
art.161 cod. proc. pen.
Regola le notificazioni presso il difensore; la Corte ha ritenuto legittima la notifica dell'estratto della sentenza al difensore nel rito abbreviato/assenteismo processuale moderno.
art.171 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione alle notificazioni; la Corte non ha accolto la censura sulla nullità della notificazione.
art.548 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza storica sull'estratto contumaciale; la Corte ha richiamato l'abrogazione/obsolescenza di tale disciplina rispetto alla normativa sul processo in absentia e al rito abbreviato.
art.420-quinquies cod. proc. pen.
Prevede la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore nel procedimento celebrato con le forme camerali; supporta la legittimità della notifica al difensore.
art.180 e art.182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla tempestività di deduzione della nullità derivante dalla mancata informazione sulla facoltà di difesa: la nullità di regime intermedio può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
art.438, comma 6-bis e art.464 cod. proc. pen.
Norme richiamate per la sanatoria: la Corte ha ritenuto che la violazione dell'avviso della facoltà di difesa sia sanata quando l'imputato richiede il rito abbreviato dopo opposizione a decreto penale di condanna.
legge 16 dicembre 1999, n.479
Citata come riforma che aveva modificato la disciplina della contumacia estendendo l'istituto al rito abbreviato; la Corte la colloca nel contesto storico-normativo che ha reso superata la precedente esigenza di notificazione dell'estratto contumaciale.
legge 28 aprile 2014, n.67
Legge che ha introdotto la disciplina del processo in absentia; la Corte la utilizza per spiegare perché la notifica dell'estratto non è più necessaria.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla condanna per lite temeraria e alla determinazione dell'ammenda a carico del ricorrente: non sono emersi elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma è stata comunque disposta una penalità pecuniaria.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato e nella disciplina del processo in absentia la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato non è più richiesta: la rappresentanza da parte del difensore rende corretta la notifica al difensore stesso, salvo specifiche irregolarità documentate.
- La violazione dell'obbligo di informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore in caso di prelievo ematico costituisce una nullità intermedia che può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma è sanata se l'imputato richiede il rito abbreviato dopo opposizione a decreto penale di condanna.
- Le doglianze processuali basate su norme la cui interpretazione è stabilita da consolidata giurisprudenza (Sezioni Unite e orientamenti consolidati) hanno scarse probabilità di successo in cassazione quando il principio invocato è già stato chiarito in senso contrario.
- In situazioni simili è opportuno: a) documentare tentativi di notifica al domicilio eletto (se rilevante) per evitare contestazioni formali; b) fare verbalizzare in modo chiaro e sottoscritto l'avviso della facoltà di difesa al momento degli accertamenti sanitari o, se non possibile, raccogliere ogni elemento probatorio che dimostri l'avvenuta informazione; c) valutare le conseguenze processuali della scelta del rito (abbreviato) rispetto alla possibile sanatoria di nullità procedurali.
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