Cassazione Civile, Ordinanza n. 25926/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Poiché il resistente non si è costituito, non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società agricola ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Treviso. Prima della decisione, però, ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 29.4.2024. La controparte, indicata come fallimento di società agricola in liquidazione, non si è costituita nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell’assenza di costituzione della parte intimata, con conseguente definizione del processo senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio quando la Corte ne prende atto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente intervenuta, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di mancata costituzione della parte intimata, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- L’estinzione per rinuncia preclude ogni decisione sul merito del ricorso.
Come è indicizzato
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