Sentenza del 05/02/2020 n. 1094 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 231/2020 IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Regime probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'Amministrazione aveva emesso un accertamento per operazioni IVA ritenute oggettivamente inesistenti; la questione centrale riguardava il regime probatorio: se, una volta desunta l'inesistenza oggettiva delle operazioni sulla base di elementi indiziari e presuntivi, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle cessioni/prestazioni gravasse sull'Amministrazione o sul contribuente e quale valore probatorio fosse da attribuire all'esibizione di fatture, alla regolarità formale delle scritture contabili, ai mezzi di pagamento e alla buona fede del cessionario/committente.
La decisione
la Corte ha stabilito che, quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su elementi probatori anche indiziari e presuntivi che consentono di ritenere le operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate ricade sul contribuente. In tale ambito l'esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili, l'indicazione dei mezzi di pagamento e la buona fede del cessionario/committente non sono di per sé idonee a scalfire la presunzione di inesistenza: il contribuente deve fornire prove concrete e specifiche dell'effettivo compimento dell'operazione (es. consegne, documentazione probatoria diretta, riscontri documentali e materiali). Di conseguenza l'accertamento è stato confermato (esito favorevole all'Amministrazione).
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
applicazione del principio che l'onere della prova grava su chi deduce il fatto e, nel contesto, attribuzione al contribuente dell'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti di inesistenza.
DPR n. 633/1972 (normativa IVA)
richiamata come quadro normativo di riferimento per le operazioni soggette ad IVA; la sentenza precisa che la mera esibizione di fatture previste dalla normativa IVA non esaurisce l'onere probatorio se sussistono elementi che indicano l'inesistenza dell'operazione.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione presenta elementi indiziari e presuntivi seri e coerenti che indicano la oggettiva inesistenza di operazioni, il contribuente deve fornire prove dirette e specifiche dell'effettivo compimento (consegne, documentazione operativa, corrispondenza, testimonianze, riscontri materiali).
- La mera esibizione di fatture o la regolarità formale delle scritture contabili non è sufficiente, da sola, a dimostrare la realità economica della prestazione o cessione contestata.
- La buona fede del cessionario o committente non elimina l'onere probatorio a carico del contribuente quando emergono elementi che permettono di ritenere l'operazione inesistente.
- Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe conservare e produrre evidenze supplementari come DDT, contratti, ordini, corrispondenza commerciale, prove di consegna, registrazioni di magazzino e documentazione bancaria direttamente riconducibile all'operazione.
- Le indagini dell'Amministrazione possono fondarsi su circostanze (assenza di struttura operativa del fornitore, ripetitività di schemi anomali, incoerenze contabili, controlli incrociati) che giustificano il ricorso a presunzioni; tali presunzioni richiedono una risposta probatoria adeguata da parte del contribuente.
- In fase di controllo preventivo e di gestione del rischio fiscale, è opportuno che il soggetto cessionario effettui verifiche di affidabilità dei fornitori e documenti la regolarità delle transazioni per poter poi provare la loro effettiva natura in caso di contestazione.
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