Sentenza n. 635/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, pubblicata il 5 dicembre 2024 e notificata il 6 dicembre 2024. La sentenza aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere disposto, il 12 marzo 2026, il pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, in ragione dell’adempimento tardivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che non residuava più alcuna questione sulla quale pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento tardivo del Ministero ha confermato la fondatezza del ricorso per ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere alla ricorrente cinque sesti delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; la restante parte è stata compensata, considerando il tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso e l’effettivo pagamento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull’oggetto della controversia quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; nel caso concreto ciò ha condotto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individuato nella sentenza ottemperanda quale base normativa del diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuato nella sentenza ottemperanda quale disposizione relativa alla generazione dei buoni spesa della Carta elettronica.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dà integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale azionato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, non residuando una controversia attuale sull’oggetto della domanda.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione sopravvenuta conferma la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.
- Nella liquidazione delle spese per un adempimento tardivo, il giudice può porre la maggior parte delle spese a carico dell’amministrazione e compensarne solo una parte, valutando l’intervallo temporale tra la formazione del titolo, la richiesta di adempimento, la notifica del ricorso e l’effettiva esecuzione.
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