Cassazione Civile, Ordinanza n. 12888/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte)
La controversia
La vicenda nasce da un precedente giudizio di equa riparazione definito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 31173/2024, nella quale, per un evidente refuso, in motivazione e nel dispositivo era indicato come soccombente il Ministero della giustizia invece del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La parte interessata ha quindi proposto ricorso/istanza per ottenere la correzione dell'errore materiale della decisione, deducendo che l'erronea indicazione del soggetto obbligato non rifletteva la reale volontà decisoria della Corte ma costituiva un mero errore grafico. Il Ministero intimato non si è costituito nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha qualificato l'inesattezza come errore materiale, non incidente sulla portata concettuale e sostanziale della decisione, e ne ha disposto la correzione ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., ordinando la sostituzione, sia in motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza precedente, delle parole "Ministero della Giustizia" con "Ministero dell'Economia e delle Finanze". Non ha provveduto sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale e non essendosi costituita la parte intimata.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, n. 4-bis, c.p.c.
richiamato per l'avviso di adunanza nel procedimento camerale
utilizzato come base normativa per la correzione dell'errore materiale
richiamato quale norma che consente la correzione degli errori materiali delle decisioni di legittimità
citato nella precedente ordinanza come norma che aveva consentito la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- L'errore materiale è correggibile quando consiste in un mero difetto di corrispondenza tra la volontà decisoria del giudice e la sua rappresentazione grafica, purché l'inesattezza sia rilevabile ictu oculi dal testo.
- La correzione dell'errore materiale non può trasformarsi in un'interpretazione o specificazione della decisione, né incidere sulla sua portata concettuale o sostanziale.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, se la parte intimata non si costituisce e la natura del procedimento lo giustifica, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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